Disconoscimento agevolazioni prima casa e obbligo di allegazione della perizia dell'Agenzia del Territorio
10 Marzo 2020
Inutile la produzione in giudizio dell'atto da parte dell'amministrazione dato che non è consentito di sopperire con integrazioni processuali alla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Avviso di rettifica e liquidazione: obbligo di motivazione. Sulla questione si segnala, in senso conforme, una recente pronuncia (sempre in tema di imposta di registro, ma relativa ad un avviso di rettifica di valore) con cui la Cassazione ha stabilito che gli atti di comparazione su cui l'Agenzia delle Entrate basa la rettifica del valore di un immobile nell'accertamento, devono essere allegati all'atto di rettifica (o riportati nella riproduzione essenziale nelle motivazioni dello stesso); il deposito successivo di questi atti, sia pure consentito anche in appello dall'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, integra, tuttavia, una carenza ab origine degli elementi in grado di precostituire la difesa del contribuente, rappresentando una violazione al diritto di difesa e rendendo l'atto nullo (Cass. 17226/2018).
Il caso. Nel caso di specie la motivazione dell'atto impugnato faceva riferimento (quanto alla valutazione sui requisiti di lusso dell'immobile) a “controlli d'ufficio effettuati” le cui risultanze non erano state allegate, né erano precedentemente note ai contribuenti, né erano state riprodotte nell'avviso stesso. Per la CTP e la CTR tale circostanza era sufficiente a sorreggere il recupero a tassazione. Col ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione dell'art. 7, Legge 212/2000 per carenza di motivazione degli avviso di liquidazione in quanto non erano intelligibili i criteri adoperati dall'amministrazione per la valutazione dei criteri di lussuosità dell'immobile. La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo lacunosa la motivazione dell'atto impugnato. Secondo i Giudici, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto e istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall'altro, rendendo subito pienamente controllabile l'operato della pubblica amministrazione. Inoltre a nulla è valso il tentativo dell'amministrazione di integrare ex post, colmandone la lacunosità, l'apparente e carente motivazione dell'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (attraverso il rinvio ad imprecisati controlli, dei quali non si fornisce alcuna descrizione e contezza nel corpo dell'atto impositivo) mediante la produzione di una perizia tecnica nel giudizio tributario di prime cure, dalla quale soltanto è stato possibile desumere le informazioni relative alle caratteristiche, all'ubicazione, alle dimensioni e alla consistenza dell'immobile acquistato. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. 12400/2018 e 2382/2018).
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it
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