Avviso dell'udienza di convalida dell'arresto a mezzo PEC: valido anche se inviato solo due ore prima
13 Marzo 2020
Avviso notificato via PEC. Il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto in flagranza dell'indagato per il reato di cui all'art. 337 c.p., disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Nessun termine specifico da rispettare. La Cassazione, ritenendo manifestatamente infondato il motivo di ricorso, ha chiarito che, in tema di convalida dell'arresto, il GIP non deve rispettare alcun termine specifico per avvisare il difensore dell'arresto della fissazione della relativa udienza. L'art. 390, comma 2, c.p.p. infatti, prevede che l'avviso deve essere dato "senza ritardo", dando una indicazione di indirizzo che può rappresentare una giustificazione di riconoscimento di sostanziale mancato avviso e di violazione del diritto di difesa quando nei fatti si verifica una comunicazione tanto tardiva da porre il difensore nell'impossibilità assoluta di presenziare all'udienza. Nel caso in esame, pertanto, secondo la Corte, l'avviso dell'udienza di convalida è stata ritualmente notificato al difensore, perché, nonostante la limitata distanza temporale tra la notifica e l'udienza di convalida (12,42-15,00), non è insorta per il difensore alcuna oggettiva impossibilità di partecipazione. |