Avviso dell'udienza di convalida dell'arresto a mezzo PEC: valido anche se inviato solo due ore prima

Redazione scientifica
13 Marzo 2020

La notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto non soggiace ad un termine minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che debba essere dato senza ritardo; pertanto, ben può essere inviato a mezzo PEC poco tempo prima dell'udienza di convalida, purché non determini per il difensore una oggettiva impossibilità di partecipazione.

Avviso notificato via PEC. Il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto in flagranza dell'indagato per il reato di cui all'art. 337 c.p., disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso l'ordinanza di convalida, ha proposto ricorso in Cassazione il difensore, deducendo la nullità dell'avviso della udienza di convalida dell'arresto, essendo passato un termine esiguo tra la sua notifica e l'udienza di convalida. Infatti, l'avviso era stato notificato via PEC ai due difensori alle ore alle ore 12.42, nonostante che l'udienza fosse fissata alle ore 15.00 dello stesso giorno.

Nessun termine specifico da rispettare. La Cassazione, ritenendo manifestatamente infondato il motivo di ricorso, ha chiarito che, in tema di convalida dell'arresto, il GIP non deve rispettare alcun termine specifico per avvisare il difensore dell'arresto della fissazione della relativa udienza. L'art. 390, comma 2, c.p.p. infatti, prevede che l'avviso deve essere dato "senza ritardo", dando una indicazione di indirizzo che può rappresentare una giustificazione di riconoscimento di sostanziale mancato avviso e di violazione del diritto di difesa quando nei fatti si verifica una comunicazione tanto tardiva da porre il difensore nell'impossibilità assoluta di presenziare all'udienza.
È stato già affermato (Cass. pen., n. 17418/2011), inoltre, che la notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non è soggetta ad un termine minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che detto avviso debba essere dato "senza ritardo".

Nel caso in esame, pertanto, secondo la Corte, l'avviso dell'udienza di convalida è stata ritualmente notificato al difensore, perché, nonostante la limitata distanza temporale tra la notifica e l'udienza di convalida (12,42-15,00), non è insorta per il difensore alcuna oggettiva impossibilità di partecipazione.

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