Emergenza sanitaria: le linee guida della Corte d’Appello di Milano in vigore dal 23 marzo
17 Marzo 2020
Con provvedimento del 13 marzo 2020, il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha adottato linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e dei processi al fine garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute sugli assembramenti negli Uffici Giudiziari. Di seguito alcune delle misure previste dal provvedimento.
Settore civile. Le linee guida prevedono, a partire dal 23 marzo 2020, il rinvio di tutti i processi civili, che non rivestono il carattere d'urgenza di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) n. 1 del d.l. n. 11/2020, a data successiva al 31 maggio 2020 attraverso provvedimenti telematici, disposti dai Presidenti di Sezione in modo graduale. Le camere di consiglio, laddove possibile, dovranno tenersi con collegamenti da remoto e le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno essere sostituite dallo scambio/deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni di parte. Tutte le altre udienze pubbliche che necessitano di essere celebrate saranno tenute a porte chiuse. Infine, il deposito delle sentenze dovrà avvenire unicamente a mezzo di consolle. Il rinvio a data successiva al 31 maggio 2020 è previsto anche per la cause della sezione famiglia e minori, ad eccezione dei seguenti processi urgenti:
Settore penale. Anche nel settore penale, fatta eccezione per i procedimenti con carattere d'urgenza indicati nelle linee guida, è previsto il rinvio a partire dal 23 marzo 2020 di tutti i processi di cognizione e/o esecuzione con imputati a piede libero a data successiva al 31 maggio 2020. In particolare, data la presenza in alcune sezioni penali di un maggior numero di processi urgenti da trattare, è previsto che ogni sezione penale, Assise esclusa, per una settimana a turno tratterà tutte le istanze urgenti, prevedendo tre collegi settimanali e un turno giornaliero per le convalide d'arresto a fini estradizionali e in esecuzione dei MAE, nonché per l'audizione degli arrestati. Dopodiché, procedimento o relativo mandato d'arresto verranno trasmessi alla V sezione per l'ulteriore corso. |