L'impatto decreto Cura Italia sui giudizi penali in Cassazione. La relazione del Massimario
26 Marzo 2020
Alla luce del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, le cui previsioni interessano procedimenti penali in ogni stato e grado, l'Ufficio del Massimario della Cassazione penale ha pubblicato la relazione n. 34 del 23 marzo 2020, con la quale ha evidenziato quelle che sono le ricadute immediate sul giudizio di legittimità.
Rinvio delle udienze. Analizzata la normativa di riferimento, contenuta nell'art. 83 comma 1 del sopradetto decreto, viene precisato che le udienze di rinvio dovranno essere fissate in una data che assicuri che il termine con computo a ritroso possa essere interamente sfruttato, tenendo conto a tal fine della porzione di esso eventualmente trascorsa al di fuori del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini. Relativamente alla sospensione dei termini (art. 83, comma 2), la relazione precisa che, per quanto concerne il giudizio in sede di legittimità, la norma determina una ricaduta sui termini per proporre il ricorso, di cui si dovrà tener conto nella valutazione della tempestività nei futuri procedimenti. Altro aspetto rilevante è quello concernente la sospensione dei termini riferita all'adozione ed al deposito dei provvedimenti giudiziari, ciò che, peraltro, non pare impedire che detto deposito possa validamente proseguire anche durante il periodo di sospensione, a ciò rilevando il provvedimento organizzativo adottata il 19 marzo 2020 dalla Prima Presidenza, volto a consentire il deposito da remoto delle minute delle sentenze, e l'indicazione delle specifiche tecniche, in pari data, ad opera del Ced.
La relazione, poi, analizza e intrepreta l'art. 83, comma 3, del d.l., nella parte in cui pone l'attenzione sui procedimenti indifferibili per legge o su richiesta di parte. Inoltre, il documento offre un'interpretazione delle disposizioni relative alla sospensione della prescrizione e dei termini delle misure cautelari.
Regime dopo il 15 aprile 2020. Infine viene posta l'attenzione sul regime applicabile dopo il 15 aprile 2020 e viene ipotizzato che il regime sarà il seguente: nel periodo tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2020 permarrebbe la sospensione della prescrizione e dei termini di cui all'art. 83, comma 9 (esclusi quelli di cui all'art. 304 c.p.p.), che espressamente stabilisce che tale regime non opera “oltre il 30 giugno 2020”; dopo il 30 giugno 2020 riprenderebbe l'ordinaria decorrenza sia della prescrizione che dei termini di fase per le misure cautelari e dei termini processuali per le decisioni ad essere relative. |