UNCAT, la circolare dei Tributaristi sul decreto legge “Cura Italia”
La Redazione
26 Marzo 2020
L'Unione nazionale delle Camere dei Tributaristi (UNCAT) ha emanato una circolare sul decreto legge “Cura Italia”, per offrire un contributo ermeneutico sulle disposizioni tributarie che impattano sulle regole, non solo temporali, del procedimento amministrativo-tributario, e su quelle dei processi tributari in corso.
La circolare dell'UNCAT è stata inviata alla Commissione bilancio del Senato, nonché al Governo, al MEF, all'Agenzia delle Entrate e al Consiglio di presidenza di giustizia tributario.
In particolare, gli avvocati tributaristi sostengono che esistono disallineamenti tra disposizioni del procedimento e quelle del processo, tra l'esercizio dei poteri amministrativi e quello dei diritti riservati alle parti processuali, scanditi da ritmi temporali in contrasto con i primi.
Delicati sono anche i risvolti relativi all'oggetto dell'applicazione della sospensione dei termini, accertamento con adesione e procedimenti di reclamo, e del criterio di calcolo. Inoltre, i Tributaristi considerano “riduttiva” la norma di richiamo al processo tributario contenuta nell'art. 83, comma 21, del d.l. “Cura Italia”.
Gli aspetti fondamentali e prioritari da prendere in considerazione per l'UNCAT sono:
ottenere maggiori chiarimenti ed allineamenti in relazione al tema dei versamenti e riscossione, per quanto riguarda la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dando cenno anche al regolamento previsto per il settore doganale;
in relazione all'accertamento con adesione, ricercare una “interpretazione condivisa” delle disposizioni sulla sospensione e impugnazione degli atti contenute nel decreto legge;
avere maggior chiarezza sulla sospensione dei termini per proporre ricorso in primo grado CTP e impugnazione;
in che termini interpretare le disposizioni contenute nel decreto legge attinenti ai procedimenti cautelari nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 14 aprile 2020;
offrire maggiore certezza in relazione alla sospensione dei termini nei tributi locali (i termini processuali inerenti ai procedimenti in corso davanti alle commissioni tributarie contro atti impositivi e riscossivi emessi dagli enti locali e loro concessionari risultano essere sospesi dall'art. 83, comma 21, del decreto citato. Con riferimento, invece, ad altri adempimenti, nulla è scritto);
ottenere una necessaria equiparazione dei termini di sospensione dell'attività degli uffici impositori con quelli processuali;
in che modo gestire al meglio la possibilità, prevista sempre dall'art. 83 del decreto suddetto, di svolgimento delle udienze tributarie pubbliche o cautelari in collegamento “da remoto”;
ed infine, per quanto riguarda le misure attuate per il sostegno alle imprese, difficoltà interpretative riguardano la convertibilità delle DTA, imposte differite attive, per le quali si chiede un ulteriore intervento.
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