Assegno divorzile e parametri di quantificazione
02 Aprile 2020
Massima
Non ha diritto all'assegno divorzile l'ex coniuge che abbia capacità lavorativa e reddituale e che, nel corso della vita matrimoniale, non abbia compromesso la propria condizione professionale a favore dell'altro coniuge e/o del nucleo famigliare, tenuto anche conto della brevità del matrimonio. Il caso
Tizio chiede la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla medesima e, infine, la previsione di un assegno di mantenimento a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 3.500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie da porre a proprio carico. Si costituisce la moglie, chiedendo disporsi, oltre all'assegno in favore del figlio, anche un assegno divorzile in proprio favore, in considerazione della disparità reddituale tra le parti. Il Tribunale di Milano – rilevando la mancanza dei presupposti alla luce dell'orientamento iniziato con sentenza n 18287/2018 delle S.U. della Cassazione e tenuto altresì conto della durata del matrimonio di neanche nove anni - rigetta la richiesta di assegno divorzile. La questione
La decisione in commento prende in esame i presupposti per la previsione di un assegno divorzile ex art.5 l. n. 898/1970, concludendo per il rigetto, in quanto la ex moglie - dopo la separazione - aveva dimostrato di avere capacità per aumentare i propri redditi, né aveva provato, nel corso del giudizio, di aver contribuito alla formazione del patrimonio della famiglia o di quello dell'ex coniuge sulla base di scelte condivise dalla coppia. Il Tribunale ha ritenuto che - nell'eventuale determinazione dell'assegno - debba rilevare anche la durata del matrimonio, che, nel caso specifico, era stato di neanche nove anni e quindi non certo “di lunga durata”.
Le soluzioni giuridiche
La sentenza del Tribunale di Milano, conformandosi all'orientamento iniziato con la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 18987/2018, ha ritenuto che per la sussistenza di un assegno divorzile non sia sufficiente la disparità economica tra i coniugi, ma occorra che detto divario sia stato determinato dalle scelte effettuate in conseguenza del matrimonio o durante la vita coniugale. Con la suindicata sentenza, le Sezioni Unite - modificando l'orientamento fino a quel momento prevalente, basato dapprima sul tenore di vita e poi sull'autosufficienza - hanno infatti stabilito che l'assegno divorzile ha una natura composita, non solo assistenziale ma anche perequativo/compensativo. Ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, occorre pertanto dapprima verificare se al momento del divorzio sussista uno squilibrio reddituale effettivo e di non modesta entità. Solo ove venga accertata una siffatta disparità tra i coniugi, è necessario passare a verificare se tale divario sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni durante la vita coniugale ed al sacrificio lavorativo o professionale di uno dei coniugi. Ma non solo: la Cassazione, con ordinanza n. 21926/2019, ha rigettato la richiesta di un assegno divorzile, ritenendo che lo squilibrio reddituale tra i coniugi, non possa farsi discendere dall'impostazione della vita coniugale, qualora l'altro coniuge abbia acquisito una enorme ricchezza ben prima del matrimonio senza alcuna influenza causata dalla conduzione della vita coniugale. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, a ulteriore sostegno del rigetto della richiesta di assegno divorzile, ha dato risalto alla breve durata del matrimonio (nove anni), che a seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale della Sezioni Unite, non influisce solo più sulla quantificazione (Cass. civ. sez. I, 22 marzo 2013 n. 7295) ma sullo stesso diritto all'assegno divorzile (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2019 n. 12021, Trib. Verona, 20 luglio 2018). Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede pertanto una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito da chi richiede l'assegno alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. civ., sez. VI, ord. 12 novembre 2019 n. 29317)
Osservazioni
La sentenza in commento si uniforma al più recente orientamento della giurisprudenza che ha scardinato il principio che legava la previsione dell'assegno divorzile all'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass. civ. sez. un., 20 novembre 1990 n. 11489, 11490, 11491 e Cass. civ., sez. un. 29 novembre 1990, n. 11492). Già con la sentenza n. 11504/2017, la Cassazione aveva messo in discussione il collegamento della previsione dell'assegno divorzile al principio del tenore di vita, dando piuttosto risalto al diverso criterio dell'autosufficienza economica, sentenza peraltro spesso disapplicata dai giudici di merito. Con la sentenza n. 18287/2018 le S.U. hanno invece bilanciato il principio di autoresponsabilità con quello di solidarietà, dando rilievo non solo alla disparità economica, ma al carattere perequativo - compensativo dell'assegno. L'orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 2018 è stato posto a base di molte pronunce di merito (tra le molteplici sentenze, Trib. Roma 8 agosto 2018 n. 16394; Trib. Reggio Emilia 23 luglio 2018; Trib. Milano 3 ottobre 2018 n. 9726). Con una recente pronuncia, peraltro, la Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. 14 febbraio 2019 n. 4523) ha confermato l'attribuzione di un assegno divorzile all'ex moglie, tenendo conto anche del tenore di vita, se pur bilanciato con tutti gli altri criteri indicati nell'art. 5 della legge sul divorzio. |