Annullamento con rinvio della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio per la cognizione delle residue questioni civili?

Giovanni Canzio
22 Aprile 2020

La sentenza n. 12174/2020 afferma che, qualora il proscioglimento dell'imputato venga ribaltato in appello, in accoglimento del gravame della parte civile ma con violazione dei canoni costituzionali e convenzionali propri del processo penale, la Cassazione deve annullare la sentenza di appello con rinvio, sia pure ai soli effetti civili...
Abstract

La sentenza n. 12174/2020 afferma che, qualora il proscioglimento dell'imputato venga ribaltato in appello, in accoglimento del gravame della parte civile ma con violazione dei canoni costituzionali e convenzionali propri del processo penale, la Cassazione deve annullare la sentenza di appello con rinvio, sia pure ai soli effetti civili, al giudice penale anziché a quello civile. L'Autore si sofferma sulle problematiche connesse alla divergente interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, civile da un lato e penale dall'altro, circa l'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p.

La sentenza della Cassazione n. 12174/20: quadro normativo e case report

L'art. 622 c.p.p. recita: “Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.

La Corte d'appello di Brescia, in overturning rispetto alla pronuncia assolutoria di primo grado e in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, aveva dichiarato P. civilmente responsabile del reato di lesioni personali colpose da infortunio sul lavoro, condannandolo al risarcimento dei danni.

La Corte di cassazione, rilevata l'inosservanza di entrambi i principi, della motivazione rafforzata (Sez. un., n. 14426/2019, Pavan e n. 33748/2005, Mannino) e della obbligatoria rinnovazione delle prove dichiarative ritenute dal primo giudice decisive exart.603, comma 3-bis, c.p.p. (Sez. un., n. 27620/2016, Dasgupta e n. 18620/2017, Patalano), ha riconosciuto il vizio di motivazione della sentenza di appello annullandola con rinvio, per nuovo giudizio, e però al giudice penale anziché a quello civile.

Ha affermato la S.C. che la devoluzione della cognizione sulle residue questioni civili alla giurisdizione civile a norma dell'art. 622 c.p.p. risponde alla necessità di evitare ulteriori interventi del giudice penale. Ciò, tuttavia, solo a condizione che non residuino ulteriori spazi per l'accertamento del fatto in sede penale, come nel caso in esame in cui il proscioglimento venga ribaltato in appello in violazione dei canoni costituzionali e convenzionali pertinenti alle regole probatorie e ai criteri decisori che presidiano il processo penale. Sopravvive in tal caso, nonostante l'irrevocabilità dell'esito assolutorio, l'interesse penalistico alla definizione della vicenda, essendo necessario che l'accertamento del fatto-reato generatore del danno avvenga nel rispetto dei canoni di giudizio penalistici, con riguardo sia alla verifica probatoria del nesso causale, sia alla disciplina dell'utilizzabilità delle prove, delle modalità di acquisizione di esse e degli obblighi di rinnovazione istruttoria. In questi casi va riconosciuto allo statuto dei diritti dell'imputato una proiezione che va oltre il verdetto assolutorio irrevocabile, non potendosi ritenere effettivamente conclusa, nel contesto di un giusto processo, la vicenda devoluta alla cognizione del giudice penale nella sua integralità. Condizione, questa, indispensabile per configurare la definitiva dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcitoria del danneggiato e l'accertamento del fatto-reato come operato nel processo penale, tale da consentire la devoluzione al giudice civile della cognizione sui residui aspetti civilistici.

La questione giuridica controversa, il principio di diritto e le ragioni del contrasto giurisprudenziale

La Quarta sezione con la sentenza n. 12174/2020 (cfr., esattamente in termini, Sez. IV, n. 11958/2020) ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di annullamento della sentenza di appello, con la quale l'imputato assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale [e non a quello civile], il quale si uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento”.

Per comprendere la genesi e il senso della decisione occorre prendere le mosse dal repentino e imprevisto overruling della giurisprudenza civile di legittimità in materia. Sono sopravvenute nel 2019, infatti, numerose pronunce della Terza sezione civile della Corte di cassazione (nn. 15859, 16916, 22515, 22516, 22520, 22729, 25917, 25918/2019, anticipate dalle isolate nn. 9358 e 21593 del 2017), le quali, in deliberato dissenso dal precedente, costante, orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, hanno affermato che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve svolgersi secondo le regole sostanziali, processuali e probatorie proprie - non del giudizio penale ma - di quello civile. Il giudizio di rinvio non rappresenterebbe la fase rescissoria e quindi la prosecuzione del procedimento azionato innanzi al giudice penale di legittimità, ormai definito agli effetti penali in forza di una decisione irrevocabile di proscioglimento dell'imputato, bensì una fase autonoma dalla precedente. In essa la diversa regiudicanda comporterebbe un accertamento dei fatti rilevanti ai soli fini risarcitori, perciò regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile risarcitorio. Il “maggior raggio di azione” e la “struttura atipica” dell'illecito ex art. 2043 c.c. consentirebbero una divergente ricostruzione del fatto rilevante, alla stregua, ad esempio: della libera valutazione delle prove acquisite nel giudizio penale; della valorizzazione di risultati probatori dotati di un minore grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, come la colpa o il nesso causale, da apprezzare quest'ultimo secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, anziché di quello penalistico dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio”, enunciato dalle Sezioni unite penali “Franzese” del 2002 ed “Espenhahn” del 2014; del recupero, quali prove “atipiche”, di evidenze acquisite in violazione di divieti di utilizzabilità probatoria sanciti nel rito penale; della impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto sulla testimonianza della parte civile, preclusa dall'art. 246 c.p.c.; della impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

La Cassazione penale, per contro, ribadisce il principio tradizionale per il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 c.p.p., il giudice del rinvio “è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità civile dell'imputato secondo i parametri del diritto penale, e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile. E ciò in quanto, poiché l'azione civile è stata esercitata nel processo penale, il suo buon esito presuppone l'accertamento della sussistenza del reato” (cons., fra le tante, Sez. IV, n. 45786/2016, n. 5898/2019 e n. 5901/2019). Così, in vicende in cui v'era stata assoluzione in primo grado dell'imputato e poi condanna in appello senza la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, si è indicato al giudice del rinvio di tener conto delle pronunce in materia delle Sezioni unite penali “Dasgupta” e “Patalano”, divenute “diritto vivente” in quell'ambito (Sez. IV, n. 34878/2017 e n. 45786/2016). Analogamente, si è devoluta al giudice del rinvio la risoluzione di una questione in tema di successione di leggi penali in materia di responsabilità medica, al fine di individuare la disciplina più favorevole tra l'art. 3, comma 1, d.l. n. 158/2012 e l'art. 590-sexies c.p. (Sez. IV, n. 412/2019).

La Cassazione penale ha dunque reagito al revirement giurisprudenziale della Terza sezione civile con una serie di pronunce mirate al ridimensionamento dell'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. e, viceversa, all'ampliamento dei casi di annullamento senza rinvio (Sez. VI,n. 31921/2019) o con rinvio al giudice penalesia pure ai soli effetti civili (oltre quella in commento, Sez. IV, n. 11958/2020; Sez. III, 9/1/2020, not. dec. n. 1/2020), laddove preliminare oggetto del thema decidendum sia ancora la controversa sussistenza del fatto-reato. In tal caso, infatti, non essendo ravvisabile la definitiva dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcitoria del danneggiato e l'accertamento del fatto-reato, questo dovrà essere eseguito nel rispetto delle regole logico-giuridiche che, ispirate al giusto processo penale, presidiano lo statuto di garanzie dell'imputato, oltre a scongiurare il rischio di dispersione del compendio probatorio già acquisito nel giudizio penale.

In conclusione

In assenza di un organo di ultima istanza chiamato a dirimere i contrasti interpretativi fra le sezioni civili e quelle penali della Corte di cassazione, il panorama applicativo resta caratterizzato da una seria messa in discussione della tradizionale disciplina che regola il rinvio del processo innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Ciò comporta un significativo deficit di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e di certezza del diritto in una materia complessa e delicata, come quella dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, con il conseguente vulnus al ruolo e alla funzione di “nomofilachia” – pure dinamica - che l'ordinamento attribuisce alla Corte Suprema.

Guida all'approfondimento

In dottrina, sullo specifico tema: Canzio-Iadecola, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio in sede di rinvio?, in Sistema Penale, n. 4/2020; Proto Pisani, Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, in Foro it., 2020, I, 620.

In giurisprudenza, oltre le pronunce citate nel commento: Corte cost., n. 176/2019; Cass., Sez. un. pen., n. 40109/2013, Sciortino.

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