Modifica della proprietà esclusiva del condomino e divieto di alterare la destinazione della cosa comune
23 Aprile 2020
Interventi sul terrazzo. Un Condominio conveniva innanzi al Giudice di Pace i condomini Tizio e Caio domandando che fosse accertata l'illegittimità degli interventi da questi effettuati sul terrazzo dell'immobile di loro proprietà ed ordinato il ripristino dello stato originario dei luoghi. A parere del Condominio, infatti, i lavori di avanzamento del terrazzo dell'immobile a filo del muro perimetrale di facciata, con annessione del cornicio e della parte di gronda, erano stati eseguiti in violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. Il Giudice di Pace rigettava la domanda rilevando che i suddetti interventi non avessero alterato la destinazione della cosa comune e che non avessero impedito agli altri partecipanti di farne uso. Avverso la decisione il Condominio proponeva appello davanti al Tribunale di Milano che, riformando la sentenza, accertava l'illegittimità delle opere realizzate sul terrazzo dell'appartamento di proprietà di Tizio e Caio e li condannava al rispristino dello stato dei luoghi originario.
Destinazione d'uso. La Cassazione, ritenendo infondati i motivi di ricorso, osserva che la realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimane sottoposta (art. 1102 c.c.) al divieto di alterare la destinazione della cosa comune e al divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto. Innovazione lesiva del decoro architettonico. Infine, viene chiarito dalla Cassazione che «è un'innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi ex art. 360, n. 5, c.p.c., non potendosi attribuire, tra l'altro, decisiva, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate». |