Emergenza Covid-19: dal CNF le linee guida per i procedimenti in materia di famiglia
27 Aprile 2020
Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto e che i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo, il CNF ha predisposto delle linee guida che tengono conto dell'eccezionalità del momento e che avranno validità sino al 30 giugno 2020. Procedimenti di natura consensuale. I ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto e ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c., 710 c.p.c. e 337-quienquies c.c., oltre alla possibilità di essere depositati in via esclusivamente telematica, potranno essere trattati in forma scritta, laddove i difensori lo convengano e previa dichiarazione sottoscritta dalle parti attestante la scelta libera e consapevole di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica. Procedimenti di natura contenziosa. Il ricorso alla celebrazione delle udienze da remoto nei procedimenti di natura contenziosa, per i quali è richiesto che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione, potrà avvenire previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, i quali dovranno comunicarla al Tribunale solo se ritengono che tale modalità sia compatibile con le esigenze dalla difesa. La modalità da remoto resta tuttavia esclusa nei casi in cui vi sia l'esigenza di valutare più attentamente le capacità genitoriali nelle coppie con figli di minore età. Sarà possibile poi possibile con l'udienza da remoto esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, sempre che la situazione sia compatibile con tale modalità. Ricalendarizzazione delle udienze. È prevista la ricalendarizzazione delle udienze rinviate a seguito del d.l. n. 11/2020 e del d.l. n. 18/2020, comprese quelle presidenziali. Alla stessa si procederà nel rispetto dei termini dilatori e la notifica della costituzione del convenuto e del relativo provvedimento saranno trasmesse via PCT dalla cancelleria ai difensori delle parti costituite. Negoziazioni assistite. Per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita è previsto il deposito telematico presso la Procura della Repubblica e la trasmissione agli avvocati, sempre telematica, del relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione. Ai fini del perfezionamento degli accordi e dei successivi adempimenti, la sottoscrizione delle parti avverrà tramite identificazione da parte dei legali da remoto.
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