I tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/2020 tra legge di conversione e decreto legge 28/2020
Valeria Bove
05 Maggio 2020
Tra il 30 aprile ed il primo maggio 2020, l'art. 83 del d.l. n. 18/2020, contenente le misure urgenti per la pandemia da COVID-19 in materia di giustizia (tra le altre, anche) penale, viene interessato da ben due provvedimenti normativi: con la legge 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020...
Abstract
Tra il 30 aprile ed il primo maggio 2020, l'art. 83 del d.l. n. 18/2020, contenente le misure urgenti per la pandemia da COVID-19 in materia di giustizia (tra le altre, anche) penale, viene interessato da ben due provvedimenti normativi: con la legge 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020, il testo viene convertito in legge con modificazioni; il giorno successivo, entra a sua volta in vigore il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 il cui art. 3 apporta ulteriori modifiche a quelle introdotte con la legge di conversione. Ne esce fuori un testo composito, che guarda al processo penale telematico, confermando la celebrazione sulla piattaforma online delle udienze di convalida degli arresti e delle direttissime, ma che, accanto a forme nuove di deposito “da remoto” dei provvedimenti giudiziari, e a ricorsi sempre maggiori ai collegamenti a distanza nella fase delle indagini preliminari, rimette alle parti processuali la scelta di celebrare, da remoto, un rilevante numero di udienze dibattimentali, e ciò a prescindere dall'evoluzione che prenderà, nella fase 2, la pandemia da Covid-19.
Introduzione: il nuovo art. 83 d.l. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28
L'emergenza sanitaria legata al covid-19 ha profondamente inciso, tra gli altri, anche sulla giustizia penale che, nell'arco dei due mesi di diffusione della pandemia, è stata proiettata in una dimensione del tutto diversa, alla quale si lavorava da anni ma che, prima di essa, sembrava ancora di lontana attuazione: con le direttissime e con le convalide degli arresti, ossia con i procedimenti non sospesi dalla normativa emergenziale, che vengono celebrati sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (di seguito DGSIA), si è aperta la strada al telematico e, dopo l'ulteriore apertura attuata con la legge di conversione che, nel modificare l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la celebrazione da remoto delle udienze penali, ed il deposito da remoto dei provvedimenti giudiziari, è entrato in vigore, a distanza di neanche un giorno, un nuovo decreto legge, che ne ha ridotto significativamente la portata.
Ma andiamo con ordine, sia pur per estrema sintesi.
Come noto, dopo due decreti legge emessi rispettivamente all'indomani della chiusura di alcuni comuni lombardi e del comune veneto di Vò, individuati come “zone rosse” (il primo è il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 – abrogato e quindi scaduto, ma cui i effetti, sono stati fatti salvi dall'art. 1, co. 2 l. 27/2020 - che, all'articolo 10, prevede che dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 siano rinviate d'ufficio, tranne alcune eccezioni, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il d.P.C.M. 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona), e quando tutta Italia è stata a sua volta dichiarata “zona rossa” (con conseguente adozione del secondo decreto, ossia il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, anch'esso abrogato ma con salvezza degli effetti, ai sensi dell'art. 1, co. 2 l. n. 27/2020), la materia della giustizia è stata disciplinata dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), adottato nel momento in cui sono state ulteriormente rinforzate le misure di contenimento, imponendo quel generale e diffuso lockdown che ha connotato tutta la Fase 1 dell'emergenza sanitaria.
L'art. 83 d.l. n. 18/2020 - contenente le nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - nell'abrogare al comma 22, i precedenti artt. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (disposizione, questa, soppressa in sede di conversione, in ragione della abrogazione di tutto il decreto operata dalla legge di conversione) - è la norma che ha disciplinato, a decorrere dal 9 marzo 2020, la giustizia (anche) penale ed essa va letta in uno al d.l. 8 aprile 2020, nr. 23, il cui art. 36, al comma 1, è intervenuto prorogando la prima fase dell'emergenza (inizialmente fissata al 15 aprile), fino all'11 maggio 2020.
Ebbene, il 30 aprile è entrata in vigore la legge 24 aprile 2020, n. 27 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il testo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e con esso l'art. 83. Come si avrà modo di vedere, in sede di conversione vengono approvate delle significative modifiche, riguardanti in particolare la celebrazione delle udienze da remoto, ed è su queste che ha poi inciso un nuovo decreto legge (il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 111 del 30/4/2020) entrato in vigore il giorno seguente, che modifica, in alcune parti, il testo dell'art. 83, così come convertito.
Senza entrare nel merito di una tecnica legislativa “nuova” (un decreto legge che modifica le modifiche apportate in sede di conversione in legge di un altro decreto legge), il risultato è un testo normativo diverso rispetto a quello inizialmente adottato dal governo e ulteriormente diverso rispetto a quello voluto dal legislatore.
L'analisi delle novità introdotte e l'incidenza di esse sul sistema normativo attualmente vigente in materia di giustizia penale, con specifico riferimento ai tribunali, va necessariamente condotta avendo presente la struttura dell'art. 83 d.l. cit.
L'art. 83 d.l. cit. - nel replicare sostanzialmente gli interventi governativi intervenuti nella cd fase 1, di lockdown totale, e quelli da adottarsi nella fase 2, di allentamento delle misure di contenimento – distingue tra una prima fase temporaledi sospensione ex lege (Fase 1) delle attività e di tutti i termini procedurali, salvo alcune eccezioni, che va dal 9 marzo all'11 maggio (in questo senso la disciplina contenuta all'art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2020, integrata dall'art. 36, co. 1 d.l. n. 23/2020); ed una seconda fase (che, a seguito del d.l. n. 23/2000 decorre dal 12 maggio 2020), in cui la sospensione viene rimessa alle determinazioni dei capi degli uffici (Fase 2), i quali fissano, con appositi decreti, i criteri organizzativi da adottare nella trattazione degli affari, nella celebrazione ed anche nel rinvio delle udienze.
E se gli interventi di modifica non hanno inciso – se non molto parzialmente – sulla Fase 1 (destinata a breve ad esaurirsi, terminando essa l'11 maggio 2020), le novità più significative hanno inevitabilmente riguardato la fase non ancora affrontata, ossia la fase 2.
Cosa cambia nella fase 1: i commi da 1 a 4 dell'art. 83 d.l. cit e la sospensione ex lege
Quanto alla Fase 1, il comma 1 dell'art. 83 d.l. cit stabilisce che, nella Fase 1, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti (civili e) penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio (e dunque con un rinvio fuori udienza) a data successiva al 15 aprile 2020 e che nello stesso periodo (in questo senso il comma 2) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (civili e) penali.
I commi 1 e 2 dell'art. 83 d.l. cit. vanno letti in uno all'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23/2020a norma del quale: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18è prorogato all'11maggio 2020” ed all'art. 36, co 2 del d.l. cit, che pone un'eccezione a questa proroga statuendo che “La diposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”.
Nè la legge di conversione, nè il d.l. n. 28/2020 hanno modificato i commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020.
Resta pertanto fermo quanto già previsto dal decreto-legge e dunque, nella Fase 1, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento penale, e non del solo processo – fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 - e, seguendo l'indicazione contenuta all'art. 83, co. 2 d.l. cit., sono pertanto sospesi:
“i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari”:
i termini “per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione”, tra cui anche la stessa motivazione di una sentenza, elemento, questo, di assoluta novità, perchè le varie forme di sospensione normativamente previste (si pensi alla sospensione feriale dei termini) non hanno mai riguardato il deposito della motivazione delle sentenze.
i termini “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi”, con salvezza, quindi, di eventuali decadenze nel deposito degli stessi e ciò sia con riferimento alla fase della cognizione – in tutti i gradi di giudizio – che a quella dell'esecuzione;
i termini “per le impugnazioni”, evitando in tal modo di onerare le parti processuali del deposito degli atti di impugnazione, che per altro presuppongono forme tipizzate, quali ad esempio il deposito mediante invio di raccomandate, non suscettibili, almeno allo stato, di essere surrogati con forme di notificazioni telematiche, quali ad esempio la PEC;
“in genere tutti i termini procedurali”, formula questa di evidente chiusura, con la quale la sospensione viene tout court estesa a tutti i procedimenti penali, in qualunque fase e grado essi si trovino, nonchè a tutti i termini procedurali, siano essi di prescrizione, o cautelari, o, per esempio, di conclusione delle indagini preliminari.
La sospensione ex lege, nella fase 1, viene dunque dilatata oltre i confini della “pendenza” del procedimento e investe tutti i procedimenti penali.
Quanto poi al computo dei termini, in caso di sospensione ex lege, se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo ed il termine inizierà a decorrere da quel momento; quando invece il termine è computato “a ritroso”, il meccanismo che opera è quello del differimento dell'udienza o della diversa attività che si sarebbe dovuta compiere, in modo da far decorrere il termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione, in questo modo consentendone il rispetto.
Ebbene, proprio la circostanza che questi due commi non abbiano subito modifiche in sede di conversione pone una prima questione problematica che riguardail termine del 15 aprile 2020, ossia quel termine finale della sospensione ex lege che, con l'art. 36 del d.l. n. 23/2020, è stato prorogato all'11 maggio 2020, e che, nella legge di conversione è rimasto inalterato. Neanche il successivo decreto legge n. 23/2020 che, con una tecnica legislativa tutta opinabile, è intervenuto sull'art. 83 come modificato con la legge di conversione, ha inciso su di esso, con la conseguenza che il testo attualmente in vigore – ormai divenuto legge - continua a prevedere come termine finale della fase di sospensione ex lege il 15 aprile.
Quid iuris?
A ben vedere la problematica in questione si supererebbe, agevolmente, con l'imminente conversione in legge del d.l. n. 23/2000 (circolano già alcune bozze della legge di conversione, non ancora approvate): se così non fosse, si avrebbe un cortocircuito nel sistema, perchè resterebbe fuori dalla sospensione ex lege il periodo che va dal 16 aprile 2020 all'11 maggio, e non potrebbe neanche farsi ricorso alla disposizione di cui all'art. 1, co. 2 L. n. 27/2000 che, nell'abrogare tra gli altri il decreto legge n. 11/2000, stabilisce che “Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14”, tra cui non rientra l'ipotesi in esame, trattandosi di un periodo di sospensione ex lege non disciplinata da nessuno dei decreti abrogati.
Ha subito invece modifichel'art. 83, co. 3 del d.l. cit, che individua le eccezioni alla sospensione ex lege. anche se esse riguardano solo parzialmente i procedimenti penali, disciplinati alla lettera b).
In sede di conversione, e dunque con la legge n. 27/2020, è stato infatti ampliato l'ambito dei procedimenti da trattare nella fase 1, inserendovi quelli di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, per l'evidente delicatezza e potenziale pericolosità delle situazioni in cui si verificano, nonchè i mandati di arresto europeo, i procedimenti di estradizione per l'estero, ed è stata disciplinata la richiesta di procedere a trattazione innanzi alla Corte di cassazione, limitandone la legittimazione attiva, nonchè il decorso dei termini di prescrizione nei procedimenti pendenti innanzi alla Suprema Corte.
Con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 è stata definitivamente chiarita la portata dell'art. 36, co. 2 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, a norma del quale la disposizione di cui al comma 1, che proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 all'11 maggio 2020, “non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”.
L'art. 36, co. 2 d.l. n. 23/2020 è stato oggetto di dubbi interpretativi, tanto da generare prassi applicative difformi, frutto di due letture della norma tra loro contrapposte: accanto a chi ritiene che il richiamo contenuto al comma 1 dell'art. 304 c.p. ai termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p. estenda l'eccezione di cui all'art. 36 d.l. 23/2020 anche a quei procedimenti i cui termini della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020, vi è l'orientamento – molto più rispondente alla ratio della riforma ed in linea anche con l'interpretazione letterale del testo normativo - secondo cui l'eccezione opera solo con riferimento a quei procedimenti i cui termini massimi (c.d. “massimi dei massimi”) ex art. 304 co. 6 c.p.p. scadano entro l'11 novembre 2020. Ed è stata questa, l'interpretazione “autentica” esplicata nel decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che, nel richiamare l'art. 304, ha fatto espresso riferimento – esclusivamente – al comma 6.
Ne discende che, nella Fase 1 non vanno rinviati d'ufficio, ma vanno trattati regolarmente:
i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, nonchè – ed in questo la modifica introdotta in sede di conversione – “i procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare”;
i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione “o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale”, chiarendo così definitivamente – con il decreto legge n. 28/2020 - che l'eccezione opera solo con riferimento a quei procedimenti i cui termini massimi (“massimi dei massimi”) exart. 304 co. 6 c.p.p. scadano (tenuto conto della proroga prevista dall'art. 36 d.l. n. 23/2000) entro l'11 novembre 2020;
i procedimenti – in questo la novità introdotta in sede di conversione – per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69 (ossia i mandati di arresto europeo), procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale;
i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
quando i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda alla trattazione dei seguenti procedimenti:1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter l. n. 354/1975; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. Resta dunque fermo che anche il procedimento in cui è applicata, per esempio, una misura cautelare personale va trattato solo se c'è una espressa richiesta di parte o se, in base al disposto di cui all'art. 36, co. 2 d.l. n. 23/2020, i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (ossia i termini di cui all'art. 304, u.c.) scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio, e quindi entro l'11 novembre 2020 (ed in tal caso il procedimento va trattato a prescindere, e dunque anche senza richiesta di parte);
procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ossia nei casi di incidente probatorio. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Alcuna modifica ha subito l'art. 83, co. 4 d.l. cit.. Sul punto va superata, alla luce della ratio della riforma (che mira, nella fase 1ad una sospensione generalizzata e diffusa), l'illogica discrasia dovuta alla formulazione della norma che, con il richiamo al solo art. 83, co. 2, sembra inopinatamente escludere i procedimenti in cui le udienze vengano rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 83 co. 1; resta dunque inalterata, per la fase 1, la generalizzata sospensione dei termini e, per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Cosa cambia nella fase 2: i commi da 5 a 11-bis e le misure organizzative
Con l'art. 83, co. 5 d.l. n. 18/2020, il discorso si sposta sulla Fase 2, rimessa alle determinazioni dei capi degli uffici giudiziari: questi ultimi potranno infatti indicare gli affari da trattare in tale periodo e quelli invece da rinviare, fermo restando che i commi 5, 6 e 7 disciplinano una serie di misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari, tanto nella Fase 1 (già dall'8 marzo all'11 maggio 2020 ma dovranno riguardare l'attività giudiziaria non sospesa, in questo senso il comma 5) quanto nella Fase 2, in cui le ulteriori misure potranno essere relative sia alla trattazione degli affari sia al rinvio delle stesse.
Se la parte relativa allo svolgimento delle udienze civili è stata oggetto di significative modifiche, sia con la legge di conversione che con il decreto legge (che, diversamente dalla prima, ha previsto, in caso di udienze da remoto, la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, suscitando polemiche in ambito giudiziario), i commi in questione sono stati interessati, per quanto concerne il settore della giustizia penale, essenzialmente dal decreto legge n. 28/2020, che ha sostituito il termine iniziale del 15 aprile con quello del 12 maggio nonchè quello finale del 30 giugno 2020, previsto in tutto il corpo del testo normativo (e che segna la fine della fase 2) con il 31 luglio 2020, ossia con l'ultimo giorno “ordinario”, prima della sospensione feriale che scatta l'1 agosto di ogni anno e dura fino al 31 agosto.
Se infatti con il d.l. di ultima approvazione non si è intervenuti “correggendo” il termine del 15 aprile che tuttora compare ai commi 1 e 2 dell'art. 83, questo intervento (che nella sostanza recepisce il disposto di cui all'art. 36 d.l. nr. 23/2020) è stato effettuato nei commi successivi, sostituendo il termine del 16 aprile, inizialmente previsto, con quello del 12 maggio.
Non muta, dunque, la disciplina fissata nel testo del governo adottato a marzo, se non nella indicazione dei termini iniziali e di quello finale che si sposta al 31 luglio 2020.
Di conseguenza, ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.l. cit, nel periodo compreso tra il 16 aprile (rectius: 12 maggio) ed il 30 giugno 2020 (rectius: 31 luglio 2020) i capi degli uffici adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e ciò al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Le misure, necessarie all'adozione dei decreti presidenziali, vengono nello specifico indicate al comma 7 ed esse contemplano la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; la limitazione dell'orario di apertura al pubblico, ovvero la chiusura al pubblico, in via residuale, di quegli uffici che non erogano servizi urgenti; la regolamentazione dell'accesso ai servizi; l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali; la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (rectius: 31 luglio 2020).
In questa fase la sospensione di alcuni termini dei procedimenti penali non è più ex lege, come nella fase 1, ma è rimessa alle determinazioni dei capi degli uffici, essendo condizionata all'adozione del decreto presidenziale ex comma 7; ai sensi infatti dell'art. 83, co. 9 d.l. cit. viene previsto che: “Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303,308309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento
e'
è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (rectius: 31 luglio 2020)”.
In altri termini, a decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, se i capi degli uffici adotteranno, tra le altre, anche le misure di cui al comma 7, lett g), ossia disporranno il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, saranno sospesi, per il periodo che va dal 12 maggio (prima la sospensione è ex lege) e per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio:
i termini di prescrizione,
i termini di durata massima della misura cautelare, custodiale e non (artt. 303 e 308 c.p.p.),
il termine di dieci giorni per la decisione sulla istanza di riesame delle ordinanze che dispongano una misura coercitiva (art. 309 , co. 9 c.p.p.),
i termini per la decisione del ricorso per cassazione proposto avverso i riesami e gli appelli personali (art. 311, co. 5 c.p.p.),
i termini per la decisione in caso di annullamento con rinvio di un riesame personale (art. 311, co. 5-bis c.p.p.),
i termini per la decisione di un riesame reale (art. 324, co. 7 c.p.p.),
i termini per disporre la confisca di prevenzione (art. 24, co. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e per decidere sul suo appello (art. 27, co. 6 d.lgs. ult. cit).
(Segue). I commi da 12 a 12 quinquies: le udienze penali da remoto
Rilevanti, invece le modifiche riguardanti le udienze penali, introdotte in sede di conversione e poi, il giorno dopo l'entrata in vigore della legge, con il decreto legge 1 maggio 2020, n. 28.
L'originaria formulazione dell'art. 83 nel testo licenziato dal Governo, contemplava il solo comma 12, dedicato specificamente alle udienze penali da remoto. In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies e con il decreto legge n. 28/2020, oltre ad essere state apportate significative (e strategiche) modifiche ai singoli commi, sono stati inseriti altri due nuovi commi, il 12-quater.1 ed il 12-quater.2.
Con la sola eccezione del comma 12-ter, riferito alla trattazione dei ricorsi proposti innanzi alla Corte di cassazione penale, tutte le nuove disposizioni riguardano i procedimenti penali sia nelle fase delle indagini preliminari, che in udienza e l'ulteriore modifica, intervenuta a così stretto giro, fa comprendere come acceso, dibattuto e contestato sia stato il testo normativo, la cui ultima versione sembra rispondere alle richieste degli ordini forensi, contrari sin dal primo momento alla celebrazioni delle udienze da remoto.
L'art. 83,co. 12 d.l. cit, modificato in sede di conversione solo nella parte relativa al termine finale (oggi individuato al 31 luglio 2020), costituisce la fonte normativa primaria di riferimento per la celebrazione delle udienze penali da remoto ed essa va letta in uno alle fonti normative secondarie intervenute in questi ultimi due mesi, ossia la nota della DGSIA del 20 marzo 2020 e la delibera del CSM del 26 marzo 2020.
L'articolo in questione prevede che a decorrere dal 9 marzo e fino al 31 luglio 2020 (nelle versioni dei precedenti decreti era 31 maggio 2020 e quindi 30 giugno 2020), la partecipazione a qualsiasi udienza dellepersone detenute (nonchè di quelle internate o in stato di custodia cautelare) venga assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le norme sul dibattimento a distanza, previste dall'art. 146-bis disp att. c.p.p.
In ragione del rinvio contenuto all'art. 83, co. 12 d.l. cit, il Direttore generale dei Servizi informativi ed autonomizzati del Ministero della giustizia ha quindi adottato il provvedimento del 20 marzo 2020 (sostitutivo del precedente del 10 marzo 2020) con il quale sono stati individuati i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali (nonché i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, co. 13, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 10 del d.l. n. 9/2020).
La nota ha previsto, quanto allo svolgimento delle udienze penali di cui al comma 12 (ossia quelle che prevedano la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare) che esse si svolgano, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271.
In alternativa, ed in questo la novità assoluta, frutto dell'emergenza sanitaria, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto utilizzando i programmi che sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione all'inizio dell'emergenza sanitaria (con note DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661. U del 9 marzo 2020), ossia Skype for Business o Teams.
Il provvedimento del DGSIA ha disciplinato ciò che di fatto è avvenuto all'indomani dell'emergenza sanitaria, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da quella Direzione: sin dal primo decreto legge, per assicurare il distanziamento sociale e garantire la trattazione dei procedimenti che non potevano essere sospesi, sono state celebrare da remoto le udienze nei confronti dei detenuti tratti in arresto o fermati ed è sulla base di tale norma – non diversamente da quanto accaduto nella vigenza del d.l. n. 11/2020 – che moltissimi uffici giudiziari, di ogni dimensione, hanno adottato una serie protocolli e sono così arrivati a celebrare, utilizzando la piattaforma di Microsoft Teams giustizia, direttissime, udienze di convalida innanzi al Gip, e da ultimo anche interrogatori.
Questo ambito della giustizia penale, ossia la celebrazione delle udienze di convalida e delle direttissime, in modalità telematica è stata poi regolamentato anche dal CSM.
È del 26 marzo 2020 la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale, nel fare il punto sulle prassi applicative registrate nei vari uffici giudiziari - sono state fornite le Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 (integralmente sostitutive delle precedenti del 5 e dell'11 marzo 2020) ed è stata offerta una voce autorevole d'interpretazione delle disposizioni contenute all'art. 83 d.l. n. 18/2020.
Con la delibera in esame sono state date indicazioni organizzative sia in ordine alla fase 1 (dal 9 marzo al 15 aprile – rectius 11 maggio 2020), che con riferimento alla fase 2 ossia quella che va dal 12 maggio (la delibera indica il termine del 16 aprile, perchè intervenuta prima del d.l. n. 23/2020) al 30 giugno (termine slittato oggi al 31 luglio 2020) precisandosi, per questa seconda fase, che “l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni ... in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”.
In questo quadro, il CSM, oltre a dare indicazioni in ordine all'organizzazione dei servizi, individuando nel lavoro agile “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e precisando che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”, ha fornito indicazione relative allafissazione ed alla trattazione delle udienze.
Ebbene, in questo ambito viene promosso, per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), ed esclusivamente nella fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA, previ protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali. Infine, dopo una serie di altre indicazioni e nel fare rinvio a vari modelli di protocollo in allegato, la delibera si chiude con l'invito rivolto a tutti i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, ed in particolare “Microsoft Teams” e con l'ulteriore invito, rivolto al Ministro della giustizia,
di
a valutare le modifiche delle norme processuali necessarie a favorire, nella presente fase emergenziale, l'utilizzabilità nei procedimenti civili e penali, comprese le camere di consiglio, delle modalità di svolgimento da remoto.
Questo dunque il quadro della normazione, primaria e secondaria, di riferimento in relazione alle udienze penali da remoto ed il contesto in cui le udienze si sono celebrate, ed è con riferimento a questo settore che, prima il legislatore, e poi nuovamente il Governo, hanno adottato le ulteriori disposizioni normative entrate in vigore il 30 aprile e quindi il 1° maggio.
L'ulteriore disposizione cui fare attualmente riferimento, per le udienze penali da remoto, è dunque l'art. 83, co. 12-bis d.l. cit., introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020 e modificato poi, nell'ultima sua parte, dal d.l. n. 28/2020.
Il testo normativo adottato in sede di conversione estende la portata delle udienze da remoto, prevedendo la possibilità a che, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ossia nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria da coronavirus, vengano trattate con queste modalità anche le udienze nei confronti di imputati non detenuti.
A norma infatti dell'art. 83, co. 12-bisd.l. cit, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 – termine prorogato con il d.l. n. 28/2020 al 31 luglio 2020 – le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
In altri termini, laddove le udienze si svolgano con la partecipazione delle parti processuali pubbliche e private, dei loro difensori, e di soggetti quali gli ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti è possibile celebrarle mediante i collegamenti da remoto, e quindi essenzialmente mediante Skype e soprattutto mediante Teams, che nella nota del 20 marzo 2020 stati individuati e regolati con provvedimento del DGSIA, in quanto in grado di assicurare lo svolgimento dell'udienza con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Quanto alle modalità della loro celebrazione le nuove disposizioni riprendono quelle di fatto adottate, nella fase 1 dell'emergenza sanitaria, per la celebrazione delle convalide degli arresti e delle direttissime, salvo alcuni correttivi in ordine alla partecipazione dell'imputato.
Premesso dunque che lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, viene previsto che prima dell'udienza il giudice faccia comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. Di fatto la cancelleria del giudice invia con un messaggio di posta elettronica un link alle parti processuali, attraverso il quale si accede alla “stanza virtuale” del giudice presente su Teams o al Team appositamente creato.
Differenti sono invece le modalità di partecipazione dell'imputato rispetto a quelle che vengono attualmente applicate per le convalide o le direttissime: in queste ultime infatti l'imputato, se detenuto in carcere, partecipa dalla casa circondariale in cui è detenuto; se sottoposto ad altra misura, dall'ufficio delle forze di pg appositamente attrezzato ed in entrambi i casi è l'ufficiale di P.G. che accerta e attesta l'identità dell'imputato; il difensore partecipa all'udienza o da remoto nel suo studio, o, se lo ritiene, dal luogo in cui viene collegato l'imputato.
Il testo normativo adottato in sede di conversione prevede, invece, che l'imputato (potendo essere anche libero) si colleghi sempre, sia libero, sia detenuto (ma non in carcere), dallo stesso luogo in cui si trova il difensore, e sarà il difensore, in questi casi, ad attestarne l'identità. Se invece l'imputato è detenuto, occorrerà distinguere se è detenuto in carcere
;
, se è detenuto agli arresti domiciliari o se è sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, essendo differenti i luoghi in cui può collegarsi.
Pertanto:
se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere (e a questa condizione può parificarsi il caso in cui sia comunque detenuto in carcere, anche eventualmente per altra causa e/o in via definitiva), il collegamento per lui non potrà che avvenire dalla casa circondariale presso cui è ristretto ed il difensore potrà assistere all'udienza dal medesimo luogo; in questi casi sarà comunque l'ufficiale di polizia penitenziaria ad attestare l'identità dell'imputato detenuto;
se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari partecipa all'udienza dalla stessa postazione da cui si collega il difensore, e dunque anche dallo studio di questi, che ne attesterà l'identità; in alternativa, può partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile, ed in tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente
;
I
i
n tale ultima ipotesi il difensore partecipa anche lui dal medesimo ufficio della polizia giudiziaria in cui si collega il suo assistito, ma nulla esclude che possa decidere di collegarsi dal suo studio;
se l'imputato è libero o se è sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere o dagli arresti domiciliari, partecipa all'udienza solo ed esclusivamente dalla stessa postazione da cui si collega il difensore, e dunque anche dallo studio di questi e sarà il difensore che ne attesterà l'identità.
Quanto alla partecipazione del giudice e del cancelliere, se il primo potrebbe anche collegarsi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, l'ausiliario del giudice “partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale”.
L'art. 83, co. 12-ter d.l. cit, come introdotto in sede di conversione, non contempla il momento della deliberazione che, per questioni di logica, va anticipato in questa sede: per la deliberazione successiva alla celebrazione dell'udienza con collegamento da remoto occorre infatti fare riferimento all'art. 83, co. 12-quinquies, che più in generale disciplina le deliberazioni collegiali in camera di consiglio assunte nei procedimenti civili e penali non sospesi e quindi non solo -a rigore- quelle che immediatamente seguono all'udienza celebrata da remoto ma anche e più in generale tutte le deliberazioni relative a procedimenti non sospesi, a prescindere dalla celebrazione dell'udienza (e purché, come si vedrà, non sia stata celebrata udienza di discussione finale nelle forme ordinarie e non da remoto, perché in questa ipotesi opera la limitazione introdotta dal decreto legge n. 28/2020).
Ebbene, la disposizione in esame prevede espressamente che nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte anch'esse mediante collegamenti da remoto (individuati e regolati sempre con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia) ed in questo caso il luogo da cui si collegano i magistrati
e'
è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Quanto al deposito del dispositivo o comunque della deliberazione, viene previsto che dopo la deliberazione (evidentemente con collegamento da remoto), il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento
e'
è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.
Queste dunque le modalità di celebrazione delle udienze penali da remoto che, a norma della legge di conversione, non conoscevano limitazioni di sorta (se non quella temporale, legata alla possibilità di celebrarle ma solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, ossia, allo stato, fino al 31 luglio 2020).
Limitazioni sono state invece introdotte con il decreto legge n. 28/2020 che, lasciando inalterata la possibilità di celebrare da remoto le udienze con imputati detenuti ai sensi del comma 12 (e quindi tutte le udienze di convalida e le direttissime, che attualmente si celebrano così), ha invece previsto che le disposizioni di cui all'art. 83, co. 12-bis “non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”
In altri termini, tenuto conto che dal novero delle udienze esulano solo quelle predibattimentali e quelle in cui non sia iniziata ancora l'istruttoria dibattimentale, la maggior parte delle udienze penali celebrate nei confronti di imputati liberi potranno essere celebrate da remoto solo se le parti processuali vi acconsentano.
La modifica introdotta rende quindi necessario interpellare preventivamente le parti per acquisire il loro consenso alla celebrazione delle udienze penali da remoto, che potranno essere celebrate con queste modalità solo se le parti (e non il giudice) lo vorranno e ciò a prescindere dal rischio di contagio, dalla necessità di assicurare ancora per i prossimi tempi il distanziamento sociale e le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Strettamente correlata al discorso delle udienze da remoto anche la disposizione contenuta all'art. 83, co. 12-quinquies, introdotto anch'esso in sede di conversione.
La norma in questione pone, come visto, una regola generale che vale per tutti i procedimenti civili e penali non sospesi e che è relativa alle deliberazioni collegiali.
La norma in questione (lo si ripete per mera completezza) è stata in parte modificata dal decreto legge n. 28/2020, che, in linea con la modifica operata all'art. 12-bis, ha introdotto, anche qui nella parte finale, un periodo, stabilendo che le disposizioni “non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”. In altri termini, se l'udienza di discussione finale si è svolta secondo le ordinarie modalità, con tutte le parti presenti nell'ufficio giudiziario, la conseguente immediata deliberazione deve avvenire nella camera di consiglio ubicata nel medesimo ufficio giudiziario, e non può avvenire con le parti del collegio che si collegano da remoto.
Ebbene, se è vero il contrario, ossia che, in caso di consenso delle parti alla celebrazione dell'udienza di discussione finale con collegamento da remoto, il collegio si “ritirerà” continuando a collegarsi da remoto e all'esito assumerà la deliberazione, il cui dispositivo sottoscritto in originale andrà poi depositato il prima possibile, è altrettanto vero che, riferendosi la prima parte della norma, genericamente, alle deliberazioni collegiali assunte nei procedimenti penali, è ben possibile che il collegio adotti il collegamento da remoto anche per quelle deliberazioni che non sono necessariamente collegate ad un'udienza, quale potrebbe essere, per esempio, la decisione su un'istanza di revoca della misura cautelare. In questi casi, nulla vieta ai componenti del collegio (anzi, la norma sembra prevederlo) di riunirsi in camera di consiglio mediante collegamento da remoto e di adottare all'esito il provvedimento (il legislatore parla sia di dispositivo di sentenza – collegato chiaramente all'udienza – che di ordinanza, provvedimento che non presuppone necessariamente la celebrazione di un'udienza) che, una volta sottoscritto dal Presidente o dal componente del collegio da lui delegato, verrà depositato in cancelleria per essere inserito nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.
Nessuna limitazione è stata invece introdotta dal decreto legge n. 28/2020, con riferimento alla fase delle indagini preliminari: la disposizione di cui all'art. 83, co. 12-quater, introdotta in sede di conversione, non è stata infatti oggetto di modifiche come quelle che hanno riguardato l'udienza penale ed anzi con il decreto legge sono stati introdotti due ulteriori commi (12.quater.1 e 12-quater.2) che hanno sostanzialmente “sdoganato” la PEC, o comunque forme di deposito telematico, quale modalità di comunicazione telematica degli atti che vanno depositati presso gli uffici del pubblico ministero
Quanto ai collegamenti da remoto, è stato previsto che in fase di indagini preliminari, sempre nell'arco temporale che va dal 9 marzo al 31 luglio 2020 (in questo senso l'unica modifica introdotta nel comma in questione dal decreto legge n. 28/2020), il pubblico ministero ed il giudice (evidentemente il gip) possono avvalersi dei collegamenti da remoto, per compiere atti che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. In questi casi le persone chiamate a partecipare all'atto vengono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto e presso tale ufficio partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Dovrà essere assicurata la possibilità per l'indagato di consultarsi riservatamente con il suo difensore ed all'esito il pubblico ufficiale che redige il verbale
da'
darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
(Segue). Gli ultimi commi dell'art. 83 d.l. cit: dal deposito telematico, alle comunicazioni e notificazioni in forma telematica
La fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto invece accade per la fase dibattimentale ed in particolare per le udienze dibattimentali, se per un verso non ha subito limitazioni quanto ai collegamenti da remoto (nella sussistenza delle condizioni previste al nuovo art. 83, co. 12-quater), per altro verso, con il decreto legge n. 28/2020, ha visto ampliata la possibilità del ricorso al telematico.
I successivi commi dell'art. 83 d.l. cit (12-quater.1; 12-quater.2) introdotti dal decreto legge n. 28/2020 hanno infatti previsto che ciascun ufficio del pubblico ministero possa far richiesta di decreti del Ministero della giustizia non aventi natura regolamentare che autorizzino il deposito o le comunicazioni con modalità telematiche di atti e documenti negli uffici del pubblico ministero, da attuarsi secondo le disposizioni stabilite dal DGSIA e previo accertamento da parte di questi della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
L'art. 83, co. 12-quater.1contempla il deposito telematico, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste ed istanze di parte; il co. 12-quater.2 si riferisce, invece,alla comunicazione telematica agli uffici del pubblico ministero di atti e documenti da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; in entrambi i casi il deposito telematico sarà possibile solo se interverrà il decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, che viene adottato su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero e previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte del DGSIA, che darà disposizioni anche in deroga alle regole tecniche per l'adozione nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Norme di egual tenore non sono state previste per il deposito o le comunicazioni al giudice di atti e documenti inviati dalle parti processuali, nelle fasi diverse da quella delle indagini preliminari ed occorrerà allora chiedersi se il difensore possa, per esempio, inviare istanze, richieste, atti in modalità telematica, trattandosi di una modalità di deposito che non è stata disciplinata (e che non è stata neanche vietata). Dovrebbero in questi casi continuare a trovare applicazione quei principi giurisprudenziali che si sono ormai formati in tema di comunicazioni telematiche dalle parti private al giudice, in ragione dei quali, salvo che la modalità di trasmissione non sia stata specificatamente prevista dal legislatore (come nel caso delle impugnazioni, che, a pena di inammissibilità, non possono essere trasmesse telematicamente), la parte può anche decidere di trasmettere l'atto con modalità telematiche, senza che ciò importi alcuna nullità o inammissibilità, assumendosi però il rischio che esso possa non essere portato in tempo utile all'attenzione del giudice.
Nessuna modifica di rilievoper la giustizia penale, è stata poi apportata, nè in sede di conversione, nè con il decreto legge n. 28/2020, ai commi 13 e seguenti dell'art. 83 d.l. cit., che disciplinano le modalità dei rinvii (d'ufficio, da effettuarsi come detto “fuori udienza”) e più in generale le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali e che hanno introdotto un'assoluta novità rispetto anche ai precedenti decreti leggi e più in generale rispetto all'ordinario sistema delle notificazioni.
I commi 13-14 e 15 dell'art. 83 d.l. citato stabiliscono infatti che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati vengano effettuate tramite SNT (Sistema Notificazioni telematiche) e dunque con PEC di sistema, e ciò prescindendosi anche dall'adozione del decreto ministeriale non regolamentare che la normativa in essere (art. 16 del d.l. 179/2012) richiede come requisito necessario per tutti gli uffici diversi dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalla rispettive procure (in questo senso il comma 15, che autorizza tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo di SNT), oppure attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale di sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e che, negli uffici di procura e innanzi ai tribunali ordinari di merito è essenzialmente TIAP (PEC TIAP-document@)
Ebbene, risolvendo una serie di problematiche che si erano poste nella vigenza del precedente decreto, viene espressamente previsto che anche all'imputato – la normativa ante emergenza esclude che le notificazioni possano essere effettuate all'imputato per pec – e alle altre parti le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
Si tratta di una novità assoluta, perchè estende la notifica a mezzo PEC all'unico soggetto che fino a questo momento non poteva esserne destinatario, ossia l'imputato, prevedendo che la notifica o la comunicazione venga effettuata al suo difensore di fiducia, e ciò anche se non questi non sia stato eletto domiciliatario. La circostanza che la disposizione parli di difensore di fiducia, non sembra precludere la possibilità che la notifica all'imputato possa essere fatta anche al difensore di ufficio sempre che non si tratti di una prima udienza, in relazione alla quale, trattandosi di un accertamento di natura costitutiva, è necessario rinnovare la notifica all'imputato personalmente.
La novità è di assoluto rilievo ed è da guardare con favore, non solo perchè, come è espressamente spiegato nella relazione illustrativa, essa è stata dettata “al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali”, ma anche perchè evita di rinnovare la costituzione delle parti in processi già celebrati in assenza (se non in contumacia) dell'imputato, rispetto ai quali la rinnovazione della citazione alla parte personalmente avrebbe finito con il dilatare ulteriormente i tempi di trattazione, una volta terminata la fase emergenziale.
Anche questo ambito, ossia quello relativo alle notificazioni, è stato poi disciplinato, nelle more della legge di conversione, dal provvedimento della DGSIA del 20 marzo 2020.
Quanto alle comunicazione e notificazioni, il provvedimento, all'art.4, ha infatti stabilito che quelle disposte, nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, possono essere fatte dai tribunali ordinari e dalle procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché dai tribunali per i minorenni e dalle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni utilizzando, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema d notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n.19717.U del 29.9.2016.
La disposizione in esame se non apporta alcun elemento di novità in relazione ai tribunali ordinari e alle relative procure (che usano, come PEC di sistema, sia SNT che TIAP), innova, per converso, con riferimento ai tribunali per i minorenni e alle relative procure, da un lato perchè estende SNT anche agli uffici che non l'avevano ancora, senza che sia necessario attendere il decreto non regolamentare (così come previsto dall'art. 83), dall'altro perchè permette a questi uffici di utilizzare anche – ed in ciò una novità assoluta – l'altra PEC di sistema ossia PEC-TIAP-document@.
L'art. 83, d.l. cit. si chiude infine con la soppressione del comma 22, che a sua volta abrogava gli artt. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11. Si legge nella relazione illustrativa al testo di conversione che: “il comma 22 abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che hanno dunque avuto una vigenza limitata ai giorni dal 9 al 17 marzo. Come detto, il decreto-legge non è invece coordinato con le disposizioni del decreto-legge n. 9 del 2020, che venivano fatte salve dal decreto-legge n. 11”.
Sfugge quale sia stata la scelta di fondo che abbia portato a sopprimere il comma 22. Probabilmente essa va ricercata non già nel mancato coordinamento tra le varie disposizioni normative (situazione esistente all'atto dell'analisi e approvazione del testo di conversione, quando il decreto legge n. 11/2020 era stato presentato al Senato per la conversione in legge), quanto, piuttosto, per il fatto che con l'art. 1, co. 2 l. n. 27/2000 sono stati abrogati, tra gli altri i decreti legge n. 9/2020 e n. 11/2000 (con salvezza degli effetti prodottisi, avendo il legislatore stabilito che “Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14”) e quindi la disposizione di cui all'art. 83, co. 22 è divenuta in qualche modo superflua, perchè superata dalla generalizzata abrogazione di tutto il decreto legge n. 11/2000.
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Sommario
Introduzione: il nuovo art. 83 d.l. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28
Cosa cambia nella fase 1: i commi da 1 a 4 dell'art. 83 d.l. cit e la sospensione ex lege
(Segue). I commi da 12 a 12 quinquies: le udienze penali da remoto
(Segue). Gli ultimi commi dell'art. 83 d.l. cit: dal deposito telematico, alle comunicazioni e notificazioni in forma telematica