Trasferimento d'azienda illegittimo: il licenziamento dopo collocazione in mobilità accettata dal lavoratore non incide sul rapporto con il cedente
11 Maggio 2020
Accertata l'illegittimità del trasferimento aziendale, se il lavoratore ha accettato la collocazione in mobilità da parte della cessionaria, il successivo licenziamento estingue il rapporto di lavoro anche con il cedente?
In linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, l'unicità del rapporto presuppone necessariamente la legittimità del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sicché, accertata l'invalidità della vicenda traslativa, viene ad instaurarsi de facto un distinto rapporto tra lavoratore e cessionario, di cui eventuali vicende risolutive non sono idonee ad incidere sulla relazione negoziale con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla decisione che accerti l'illegittimità della cessione.
L'unicità del rapporto – ed il perfezionamento di un'ipotesi traslativa dello stesso - è subordinata alla conformità della fattispecie concreta alle disposizioni legislative di riferimento, per cui ove non sussistano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. ovvero il consenso del lavoratore, configurante un elemento costitutivo della cessione del contratto (art. 1406 c.c.) il rapporto con il cessionario è da tenere distinto da quello – persistente sebbene quiescente – con l'originario datore. Il contratto di lavoro tra il dipendente e quest'ultimo, pertanto, non viene meno, e sullo stesso non può incidere il recesso del cessionario, anche se successivo all'accettazione da parte del lavoratore della propria collocazione in mobilità, trattandosi di una vicenda afferente un distinto rapporto.
Cfr.: Cass., sez. lav., 21 aprile 2020, n. 7977.
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