La separazione di fatto non pregiudica l'acquisto della cittadinanza italiana

Gloria Musumeci
20 Maggio 2020

La separazione di fatto rientra tra le condizioni ostative all'acquisto della cittadinanza italiana?
Massima

La separazione di fatto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, l n. 94 del 2009, non costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano. La separazione di fatto e la separazione personale dei coniugi non sono fattispecie tra loro assimilabili.

Il caso

Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Bologna da un cittadino straniero, coniugato con una cittadina italiana dal 2003 e residente in Italia da più di due anni, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. n. 91 del 1992.

Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ritenendo che la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi impedisse il riconoscimento della cittadinanza italiana. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione, considerando irrilevante la separazione di fatto.

Il Ministero dell'Interno ha proposto allora ricorso per Cassazione, sostenendo che l'art. 5, comma 1, l. n. 91 del 1992 richiederebbe quale requisito per l'acquisto della cittadinanza italiana la sussistenza e la permanenza di uno stabile ed effettivo rapporto matrimoniale caratterizzato da intrinseca stabilità, cui è connaturale l'effettiva convivenza.

La questione

Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana mediante il matrimonio è necessario dimostrare che tra i coniugi non sia intervenuta separazione di fatto e, quindi, che sussista un vero e proprio rapporto coniugale, oppure è sufficiente provare che marito e moglie non siano legalmente separati? Nonostante il testo dell'art. 5, comma 1, l. n. 91 del 1992 utilizzi soltanto la locuzione “separazione personale”, la norma deve essere interpretata nel senso di includere anche la separazione di fatto tra le condizioni ostative all'acquisto della cittadinanza italiana?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, confermando la precedente giurisprudenza formatasi in materia (Cass. Civ. sez. I, sent. n. 969/2017), ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, affermando che la separazione personale e la separazione di fatto sono due diverse tipologie di allontanamento dei coniugi e che solo la prima rappresenta una condizione ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'argomentazione della Suprema Corte prende le mosse dall'analisi del testo della norma in questione, l'art. 5, comma 1, l. n. 91/1992, come novellato per effetto della l. n. 94/2009. Dal tenore testuale della norma - definito dalla Corte “chiaro ed univoco” - si evince che solo la separazione personale costituisce un ostacolo al riconoscimento della cittadinanza italiana, e non anche la separazione di fatto: il Legislatore utilizza esclusivamente la locuzione “separazione personale” e non fa alcun accenno alla separazione di fatto.

Per la Corte di Cassazione, le due fattispecie sono tra loro differenti e non assimilabili. Del resto, quando il Legislatore ha inteso dare rilevanza alla separazione di fatto, ha utilizzato riferimenti espliciti: in tema di adozioni, la l. n. 84/1983 precisa, all'art. 6, che tra i coniugi i quali intendono procedere all'adozione non deve essere intervenuta separazione personale ma neppure separazione di fatto.

Secondo la Corte, inoltre, le condizioni ostative di cui all'art. 5 l. n. 91/1992 non possono essere fondate su clausole elastiche ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell'autorità amministrativa. Solo la separazione personale, così come le altre condizioni interdittive quali l'annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non richiede alcun accertamento fattuale; la separazione di fatto, invece, si presterebbe a valutazioni discrezionali che renderebbero incerta l'applicazione della norma poiché quest'ultima sarebbe ancorata ad una clausola non rigida e neppure predeterminata.

Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di merito, applicando pedissequamente i principi enunciati dalla Corte di Cassazione: rilevante è la sentenza del Trib. Modena 6 novembre 2018 n. 1827.

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Modena, il Ministero dell'Interno aveva rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata da un cittadino straniero coniugato con una cittadina italiana sulla base della ritenuta insussistenza di convivenza tra marito e moglie.

Il Tribunale modenese afferma che nell'art. 5 l. n. 91/1992 nessun rilievo viene attribuito alla effettività della convivenza tra i coniugi e che un'interpretazione secondo la quale la preclusione al riconoscimento della cittadinanza italiana varrebbe anche nei casi di cessazione di fatto della convivenza non è consentita per il divieto di interpretazione di norme eccezionali (come quella in esame) oltre i casi in esse considerati.

Il Tribunale di Modena definisce la separazione di fatto un illecito scaturente dalla violazione dell'obbligo di coabitazione dei coniugi derivante dal matrimonio. Dunque, configurando la separazione di fatto come un comportamento illecito, tale fattispecie non potrebbe essere ricompresa tra le ipotesi ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana neppure mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 5 l. n. 91/1992.

In conclusione, dunque, dall'analisi della pronuncia in esame e dei precedenti arresti giurisprudenziali in materia, si può affermare che la cittadinanza italiana debba essere riconosciuta al cittadino straniero o apolide coniugato con cittadino italiano anche se tra di essi sia intervenuta separazione di fatto.

Osservazioni

La norma (art. 5, comma 1, l. n. 91/992) come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito analizzata nel precedente paragrafo, non lascia spazio ad alcun dubbio: le situazioni di fatto non hanno alcuna incidenza quando si parla di acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano.

È irrilevante il permanere tra marito e moglie di uno stabile ed effettivo rapporto matrimoniale, è irrilevante la circostanza che i coniugi abitino in due case diverse o, addirittura, in due città diverse.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana non può essere ancorato a clausole suscettibili di accertamento di fatto, di valutazione discrezionale ma può essere interdetto solo qualora sussista una delle condizioni esplicitamente indicate dalla norma in esame: la separazione personale, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tutte clausole giuridiche, sottratte a qualsiasi accertamento fattuale e, per questo, rigide e predeterminate.

La giurisprudenza nega un'interpretazione estensiva dell'art. 5, comma 1, l. n. 91/1992, nel senso di includere nella locuzione “separazione personale” anche la separazione di fatto: non è questa la volontà del Legislatore, il quale, nei casi in cui ha voluto dare rilevanza a tale fattispecie di allontanamento tra i coniugi, lo ha fatto in modo chiaro ed esplicito, come per il regime delle adozioni, ove ha precluso alle coppie separate di fatto di intraprendere il procedimento per l'adozione.

Particolare attenzione deve essere riservata – a parere di chi scrive – alla sentenza del Tribunale di Modena, che, pur riportando ed applicando fedelmente i principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione, offre un interessante e nuovo spunto di riflessione, nella parte in cui configura la separazione di fatto come un illecito nascente dalla violazione del dovere di coabitazione derivante del matrimonio: se la separazione di fatto costituisce un illecito, di certo non può essere assimilata ed equiparata alla separazione personale e, pertanto, inserita tra le condizioni ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'esclusione della separazione di fatto tra le condizioni che impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana è stata voluta dal Legislatore, il quale avrebbe potuto inserire anche tale fattispecie tra le altre espressamente indicate, ma non l'ha fatto. La giurisprudenza, nelle tre pronunce riportate ed esaminate, ha correttamente dato primaria rilevanza al dato normativo, argomentando e motivando le proprie decisioni in modo lineare e assolutamente adeguato.

Guida all'approfondimento

Redazione Scientifica, Non pregiudica l'acquisto della cittadinanza la separazione di fatto tra una donna straniera e un italiano, in IlFamiliarista, 13 febbraio 2017.

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