L'importo precettato limita l'oggetto del processo esecutivo
22 Maggio 2020
Il caso. A seguito di ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice dell'esecuzione in un procedimento di espropriazione presso terzi e del rigetto dell'opposizione proposta dal debitore, è stata proposta impugnazione da parte di quest'ultimo dinanzi alla Corte di cassazione. L'unico motivo su cui si fonda il ricorso lamenta violazione degli artt. 492 e 546 c.p.c. per aver il giudice territoriale rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con cui il giudice aveva assegnato il quinto della retribuzione da lavoro dipendente, oltre l'importo del credito precettato aumentato della metà.
Esecuzione forzata. In materia di esecuzione forzata, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il limite di cui all'art. 546, comma 1, c.p.c. e riferito all'importo del credito precettato, aumentato della metà, individua anche l'oggetto del processo esecutivo. Conseguentemente, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, anche se del medesimo procedente, deve comunque rispettare il predetto limite non essendo consentita l'assegnazione di crediti in misura maggiore (cfr. Cass. civ. n. 15595/19). Nel caso di specie la pronuncia impugnata ha invece ritenuto possibile l'assegnazione in favore del creditore procedente, in mancanza di rituale estensione del pignoramento, un importo maggiore di quello pignorato sulla base dell'intervento spiegato nel procedimento per la soddisfazione di un ulteriore credito.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |