Emergenza Covid-19 e contratto a termine dopo il cd. Decreto Rilancio: sopravvivenza delle condizioni di cui all'art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015?

25 Maggio 2020

La possibilità di un rinnovo o di una proroga, in applicazione del d.l. n. 34 del 2020, è subordinata, sotto il profilo causale, al riavvio dell'attività per l'emergenza Covid-19?L'art. 93 d.l. n. 34 del 2020 prevede espressamente la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga (fino al 30 agosto 2020) dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020...

La possibilità di un rinnovo o di una proroga, in applicazione del d.l. n. 34 del 2020, è subordinata, sotto il profilo causale, al riavvio dell'attività per l'emergenza Covid-19?

L'art. 93 d.l. n. 34 del 2020 prevede espressamente la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga (fino al 30 agosto 2020) dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Tale disposizione consente alle parti di derogare all'art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015, in forza del quale il rinnovo, nonché la proroga oltre i 12 mesi, sono consentiti solo in presenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo.

Il dato testuale dell'art. 93 sembrerebbe far dubitare circa l'effettiva a-causalità della rinnovazione/prosecuzione del rapporto, ponendo come inciso la necessità di far fronte al "riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con le conseguenti perplessità circa l'ampiezza della suddetta deroga all'art. 21.

Tuttavia, esaminando congiuntamente gli articoli prefati - e tenuto conto del fine perseguito dal legislatore mediante la normativa di emergenza - potrebbe negarsi la subordinazione del rinnovo o della proroga alla condizione sopra riportata.

Quest'ultima, infatti, ben potrebbe ricondursi nel perimetro operativo dell'art. 19, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 81 del 2015, ove è prevista come condizione legittimante il rinnovo del contratto a termine (e dunque la sua proroga oltre i 12 mesi) la sussistenza di "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività...".

Tale opzione ermeneutica confermerebbe la "libertà" sotto il profilo causale dello strumento organizzativo offerto al datore. Diversamente si riscontrebbe una contraddizione interna allo stesso art. 93 nella parte in cui, pur derogando senza espresse limitazioni all'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 - e dunque all'art. 19 - imporrebbe una ulteriore condizione, de facto riconducibile alla disciplina derogata.

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