Sospensione della prescrizione causa Coronavirus: sollevata questione di legittimità costituzionale
28 Maggio 2020
È stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 per contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25, comma 2, Cost. e, più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, là dove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.
Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 21 maggio 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 laddove prevede che il corso della prescrizione per i reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.
Il Tribunale ricostruisce il complesso degli atti legislativi disposti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sottolinea come «il dato teleologico della disciplina complessivamente prevista ai commi primo e secondo dell'art. 83 d.l. 18/2020 – come, d'altronde, espressamente affermato e riconosciuto dallo stesso legislatore (v. relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del d.l. 18/2020) – ruota attorno a un duplice asse: da un parte, la necessità di “sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'‟epidemia”; dall'altra, l'esigenza di “neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”». |