I benefici per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo ed affitto di azienda nella forma del credito di imposta
01 Giugno 2020
Quali disposizioni, al momento, sono previste a sostegno del pagamento del canone di locazione per gli immobili destinati ad attività economiche che hanno subìto le conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19?
Al momento (data della presente risposta) la materia è regolata dagli artt. 28 e 122,d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio). La precisazione è d'obbligo perché: - la bozza di decreto-legge che circolava prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, regolava la materia, all'art. 31, in modo diverso rispetto agli attuali artt. 28 e 122, d.l. 19 maggio 2020, n. 34; - il decreto-legge citato dovrà essere convertito in legge entro il 18 giugno 2020 e pertanto, la presente trattazione andrà rivista alla luce delle eventuali modifiche; - le disposizioni qui richiamate sono soggette al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve essere ancora emesso. Pertanto, le disposizioni di cui ai due citati articoli possono essere così sintetizzate e riassunte. I soggetti interessati sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione. I limiti entro i quali i benefici sono previsti risultano essere: - ricavi non superiori ad € 5 milioni nel periodo di imposta precedente (2019). Nessun limite di ricavi/compensi per le strutture alberghiere ed agrituristiche; - per i locatari esercenti attività economica a fronte di riduzione di fatturato/corrispettivo per il mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo di imposta del corrispondente mese precedente. L'oggetto del beneficio è pari: - al 60% del canone in credito di imposta sull'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobile; - al 30%, sempre in credito di imposta, sui canoni dei contratti di servizio a prestazioni complesse o affitto di azienda comprensivo di almeno un immobile non abitativo; - al 60%, sempre in credito di imposta, per gli enti non commerciali, del terzo settore, religiosi civilmente riconosciuti, rispetto ai canoni di locazione, leasing o immobile non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. Le attività sono quelle industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il periodo del beneficio in questo decreto-legge è previsto: - per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (non cumulabili con altro analogo beneficio per il mese di marzo 2020 di cui all'art. 65, d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Lo stesso, peraltro, si riferiva solo agli immobili con categoria catastale C/1, ai soggetti esercenti attività di impresa e per le attività definite non essenziali di cui agli artt. 1 e 2,d.P.C.M. 11 marzo 2020; - per le sole strutture turistico ricettive stagionali i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno 2020. Le imposte accreditabili sono quelle di cui all'art. 17, d.lgs.n. 241/1997: “1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 [, primo comma], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche]; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; [2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633]; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 é scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente é fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta”. La decorrenza del credito di imposta potrà essere fatta valere sui versamenti dovuti successivamente al pagamento dei canoni. Si tratta di una affermazione importante dato che conferma l'obbligo del pagamento del dovuto, per poter godere del beneficio ancorché in periodo di emergenza sanitaria. La detrazione, pari al credito di imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva neanche, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare reddito di impresa) e 109 comma 5 (le spese e gli altri componenti negativi …) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.). Le deroghe prevedono che il credito di imposta non è oggetto ai limiti di € 250.000,00 di cui all'art. 1, comma 53, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e di € 700.000,00 di cui all'art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). L'ambito di applicazione è previsto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020C 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. La portabilità del credito di imposta è prevista all'art. 122,d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede la trasferibilità del credito medesimo. Il termine al 31 dicembre 2021 è fissato a favore dei titolari del credito di imposta che possono optare, entro tale data, per la cessione anche parziale del credito stesso. I beneficiari possono essere “… altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”. Le annualità del credito di imposta possono essere utilizzate dal cessionario nei medesimi termini previsti per il titolare del credito stesso. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure in compensazione (v. precedente punto sub: “Le imposte accreditabili”). Ciò nell'anno di riferimento, non per gli anni successivi e non sono ammessi rimborsi. Gli accertamenti da parte delle Amministrazioni competenti rimangono in facoltà di queste ultime. Le sanzioni saranno a carico degli originari titolari del diritto. I cessionari risponderanno solo nel caso di proprio irregolare uso e se effettuato un utilizzo in misura maggiore rispetto al credito a loro ceduto. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle disposizioni ivi compreso l'esercizio dell'opzione. |