Bigenitorialità e coronavirus: piccola antologia della giurisprudenza
04 Giugno 2020
Inquadramento
A distanza di due mesi dal primo provvedimento fortemente limitativo della libertà di circolazione delle persone fisiche, nasce l'esigenza di raccogliere in un unico contenitore, un'antologia appunto, le pronunce giurisprudenziali che hanno tentato di operare il difficile bilanciamento fra il diritto alla salute, che costituisce il presupposto dichiarato dei divieti di spostamento, ed il diritto alla bigenitorialità dei figli minori. Tale esigenza deriva non solo dalla necessità di precostituirci una sorta di “memoria storica” delle norme e delle pronunce che hanno costellato il nostro quotidiano in questo angosciante periodo, ma anche e soprattutto dal desiderio di verificare se nell'attuale contingenza sono stati salvaguardati i diritti dei figli minorenni, così come codificati e consolidatisi nella giurisprudenza interna ed internazionale. Il quadro normativo e la prassi
A seguito della dichiarazione di stato di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 e dei primi provvedimenti normativi riguardanti solo alcuni territori del nostro Paese, con D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 è stato disposto il divieto di spostarsi all'interno del territorio nazionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, fermo restando il diritto di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con il successivo d.P.C.M. 22 marzo 2020, sono stati vietati i trasferimenti e gli spostamenti presso un comune diverso da «quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»; ed è stato altresì vietato il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il d.P.C.M. 10 aprile2020 ha consentito gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, pur ribadendo il divieto per le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso “da quello in cui attualmente si trovano”. Con il d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono stati consentiti, poi, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; espressamente precisando che “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”. Infine, con il d. l. 16 maggio 2020, n. 33, è stato disposto che «a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”; é stato altresì previsto che al contrario “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». A seguito dei vari provvedimenti limitativi, sono state poi pubblicate sul sito istituzionale del Governo (www.governo.it) le c.d. FAQ, acronimo dall'inglese “frequently asked questions”, che costituiscono una sorta di vademecum contenente le soluzioni ai casi più comuni; fra i quesiti risolti, alla domanda: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?”, è stata data nel tempo la seguente risposta: - con le FAQ pubblicate il 10.3.2020: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio»; - con le FAQ del 2.4.2020 «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori»; - il giorno 8.5.2020 veniva infine ulteriormente modificata la risposta: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».
Cosa sono le “FAQ” pubblicate dal governo sul proprio sito istituzionale? Che valenza possono avere nel nostro ordinamento? Come ha ben precisato la prima giurisprudenza che si è espressa in merito, di sicuro le FAQ non hanno «natura di fonte normativa ma solo di indirizzo interpretativo» e non possono quindi «prevalere rispetto alle fonti primarie e secondarie che individuano in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa a casa» (Trib. Bari 27 marzo 2020 e 3 Aprile 2020). Le FAQ, quindi, non integrano né modificano il disposto legislativo ma al più chiariscono o comunque forniscono una interpretazione autorevole se non autentica del dato normativo, in quanto sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo, il cui Presidente è colui che ha emesso l'atto normativo da chiarire; possono essere in qualche modo assimilate ai lavori preparatori delle leggi, con la differenza fondamentale che i lavori preparatori sono antecedenti al disposto normativo (e quindi aiutano a comprendere la ratio legis), mentre le FAQ sono successive (e quindi hanno lo scopo di aiutare chi voglia applicare il disposto normativo al caso concreto); possono essere quindi disattese, ma - se osservate - dovrebbero in teoria comportare la liceità e quindi la non punibilità del comportamento posto in essere. Gli orientamenti della giurisprudenza
Questo essendo il quadro normativo, è piuttosto evidente che la responsabilità genitoriale pone ai genitori il diritto-dovere di individuare concordemente le misure adeguate a tutelare la salute psico-fisica della prole e quindi di decidere di comune accordo le modalità di frequentazione con i figli, soprattutto in presenza di un mutamento delle circostanze improvviso ed imprevisto quale la pandemia. In tutti i casi in cui i genitori non riescano a trovare un accordo o comunque ritengano di dover disapplicare il regime di frequentazione pre-Covid, la giurisprudenza si trova quindi a dover bilanciare due distinti “gruppi” di diritti costituzionalmente rilevanti: - nel primo gruppo, vi sono il diritto alla salute psicofisica del minore (art. 32 Cost.), il diritto alle relazioni familiari (art. 29), il Best interest of the child (codificato dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e reso parametro di costituzionalità tramite l'art. 117 Cost.; nonchè tutelato dall'art. 8 CEDU) ed infine il diritto alla bigenitorialità del minore (codificato dall'art. 9 della stessa Convenzione e dall'art. 117 Cost.; nonchè dall'art. 8 CEDU); in proposito, si ricorda che il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dalla CEDU, che hanno più volte dichiarato come la relazione genitore - figlio non possa essere compressa se non nell'interesse del figlio; - nel secondo gruppo, vi sono il diritto alla salute fisica del minore, dei propri genitori nonchè delle persone con loro conviventi (art. 32 Cost.), il diritto alla salute della collettività (art. 32 Cost.) e senza dubbio l'interesse pubblico al contrasto ed al contenimento della pandemia, diritti tutti posti a fondamento della normativa emergenziale. Nonostante vi siano fra gli studiosi di diritto costituzionale opinioni divergenti sul punto, non sembra infatti che tale bilanciamento di interessi sia stato effettuato con i provvedimenti emergenziali: anche alla luce del contenuto delle FAQ e della prassi ministeriale (fonti interpretative autorevoli, in quanto prossime all'autorità che ha emesso i provvedimenti), il legislatore non sembra infatti aver inteso sovraordinare gerarchicamente in modo assoluto il diritto alla salute collettivo rispetto a tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti, così devolvendo all'interprete la possibilità di operare tale bilanciamento di interessi caso per caso, in base all'esame della singola fattispecie concreta. Descritto quindi il quadro normativo e i diritti costituzionalmente rilevanti da bilanciare, i giudici di merito si sono attestati su due orientamenti contrapposti. a) L'orientamento restrittivo Alcuni giudici hanno ritenuto che il diritto alla bigenitorialità sia recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.. Il provvedimento capofila di questo orientamento è senza dubbio quello reso dalla App. Bari 26 marzo 2020, che ha ritenuto che «gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai provvedimenti emergenziali, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori». Non solo: la Corte di Appello di Bari ha anche valorizzato il diritto alla salute dei conviventi del minore, affermando che «non è verificabile se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che troverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario». Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Appello di Bari ha quindi dichiarato che «il diritto- dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell'art. 16 Cost. ed al diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.” ed ha quindi disposto che il diritto di visita (in questo caso del padre) fosse “esercitato attraverso lo strumento della videochiamata o skype per periodo di tempo uguali a quelli fissati e secondo il medesimo calendario». Conformemente a tale provvedimento, si sono poi pronunciati altri tribunali, che segnaliamo qui di seguito: - il Tribunale di Vasto in data 2.4.2020, ribadendo testualmente alcuni capi della motivazione del provvedimento della Corte di Appello di Bari appena ricordato, ha poi però effettuato un esame del caso concreto, ritenendo in particolare che «nel caso di specie – non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente”; per tali motivi ha quindi disposto che “il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana” e “senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate»; - lo stesso Tribunale di Bari ha poi pronunciato analogo provvedimento in data 3.4.2020, pervenendo alla stessa conclusione (diritto di visita paterno esercitato tramite videochiamate), pur prescindendo in tale ipotesi dall'esame del caso concreto e dei pericoli derivanti dall'attività lavorativa o comunque dalla peculiarità della situazione soggettiva paterna (conforme, senza specifica motivazione in merito ai rischi concreti, anche Trib. Napoli 26 marzo 2020); - infine, da ultimo, con recentissima pronuncia del 7 maggio 2020, il Tribunale di Trani ha previsto la sospensione del diritto di visita della madre, tenuto conto sia del particolare lavoro della stessa (medico dell'emergenza sanitaria, operante presso il Pronto Soccorso di un ospedale ed inserita a sua richiesta nella lista dei “medici dedicati alla gestione domiciliare dei malati Covid”), sia della distanza geografica delle due Regioni (la Puglia, ove vive stabilmente il figlio ed una Regione del nord Italia, ove abita e lavora la madre) sia infine dell'ambito regionale ove vive la madre, “contraddistinto a tutt'oggi da un assai elevato numero di contagi”. b) L'orientamento estensivo “bilanciato” Altro orientamento della giurisprudenza ha invece dichiarato in modo molto chiaro che il solo generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio alla bigenitorialità. Il provvedimento “apripista” di tale orientamento è il decreto del Tribunale di Milano che ha espressamente dichiarato che «alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o di divorzio vigenti» (Trib. Milano 11 marzo 2020). In senso conforme, anche se con una specifica attenzione alle peculiarità del caso concreto, si segnala per la chiarezza e la completezza della motivazione il provvedimento del 6.4.2020, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato che “il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori, dovendo ritenersi, in generale, che permanere con il genitore non coabitante presso l'abitazione dello stesso, quando sia assicurato il trasporto in sicurezza, sia a livello di rischio individuale e collettivo inferiore rispetto al rischio cui si è esposti per far fronte ad altri adempimenti (quali l'approvvigionamento di generi di prima necessità)». Per tale motivo, «in caso di contrasto tra i genitori occorre una specifica valutazione della fattispecie concreta che dia conto in maniera rigorosa della sussistenza di un pericolo di pregiudizio, tale da determinare una esigenza di tutela rafforzata della prole, al fine di individuare il concreto interesse del minore, venendo in rilievo una decisione da assumere nei suoi confronti; in particolare, in tali casi occorre operare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco, in cui i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bigenitorialità del minore, e, dall'altro, dal diritto alla salute». Il Tribunale ha quindi statuito «che, non reputando condivisibili le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei due diritti in questione, appare preferibile l'orientamento che giustifica la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa prestata dal genitore, ovvero della provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore)”, tenuto anche conto che “proprio in questo delicato periodo di restrizioni e di cautele, è necessario garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine di trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori”. Passando ad esaminare le specifiche peculiarità del caso concreto, il Tribunale è infine pervenuto alla conclusione che «in assenza di specifiche ragioni di tutela della salute nei termini ora evidenziati, seppur con le cautele previste dalle norme vigenti, debba essere salvaguardato il diritto del resistente a potere incontrare la figlia, secondo la regolamentazione adottata nel corso del giudizio», peraltro rafforzandola, aggiungendo alle già stabilite condizioni di frequentazioni anche quotidiane videochiamate tra la figlia ed il resistente. In senso conforme, con una specifica attenzione alle peculiarità del caso concreto, si sono pronunciati i seguenti giudici di merito: - il Tribunale di Verona, con provvedimento emesso il 27.3.2020, ha confermato la frequentazione della minore con entrambi i genitori, “accorpando” tuttavia i periodi di frequentazione (15 giorni con un genitore e quindici con l'altro), al dichiarato “scopo di limitare il più possibile gli spostamenti tra Comuni” (conforme nella decisione di accorpare la frequentazione paterna - anche se con diversa e più limitata periodicità - Corte App. Milano del 9 aprile 2020; nonchè Trib. Reggio Emilia 4 aprile 2020); - il Tribunale Pescara, in data 22 aprile 2020, ha confermato la frequentazione paterna, ritenendo che il padre potesse prendere e portare con sé il figlio per una settimana al mese da concordare tra le parti; il provvedimento si segnala in quanto nel caso di specie lo “spostamento” è fra due diverse regioni, cioè tra l'Abruzzo e il Lazio; - il Tribunale di Brescia in data 31 marzo 2020 ha osservato che “in mancanza di prova quanto alla positività al Codiv-19, non sussistono motivi per sospendere gli incontri”; - il Tribunale di Treviso in data 3.4.2020 ha ritenuto «nel caso di specie i pericoli di diffusione del coronavirus legati al solo spostamento dei bambini fra le abitazioni dei genitori … talmente contenuti da dover cedere di fronte alla necessità di evitare strumentalizzazioni della situazione e di garantire il carattere di normalità alle relazioni familiari»; - il Tribunale di Roma con due provvedimenti del 7.4.2020 ha confermato la ripresa della frequentazione del padre con i figli (che al momento dell'insorgere dell'epidemia si trovavano in vacanza con la madre rispettivamente in un caso in Trentino Alto Adige e nell'altro caso in Puglia), dichiarando che tale frequentazione non espone i figli a rischio ulteriore, risiedendo peraltro il padre a Roma ove la diffusione dell'epidemia è molto limitata; - il Tribunale di La Spezia il 7 aprile 2020 ha rilevato - dopo aver esaminato la situazione concreta - che «nel caso di specie non emerge dagli atti alcuna ragione per limitare il diritto di frequentazione della minore N. da parte del padre»; il provvedimento si segnala per l'appassionata argomentazione, nella quale il Giudice dà atto che «l'esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto sia dal punto di vista dei genitori (ed in particolare del genitore non collocatario) sia dal punto di vista del minore, rispondendo ad un suo incomprimibile interesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e regolare con il genitore non convivente (e ciò a maggior ragione in situazioni eccezionali – quali quella in atto – in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del minore, anche attraverso il mantenimento costante e regolare di ogni rapporto affettivo secondo le modalità ed abitudini già da questo conosciute e praticate)». Ha invece ritenuto che il diritto di visita debba essere garantito, a prescindere dall'analisi della singola fattispecie concreta, il Tribunale di Vallo della Lucania che in data 26 marzo 2020 ha dichiarato che «le norme in vigore non precludano l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consentano gli spostamenti finalizzati ad esercitare il diritto di visita dei genitori, non giustificando la situazione emergenziale attuale violazioni e/o modifiche di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti» (conformi Trib. Agrigento 29 marzo 2020, Trib. Min. Roma 9 aprile 2020 e Trib. Lecce 22 aprile 2020). Altre pronunce hanno poi analizzato ipotesi particolari, in particolare: - il Tribunale di Busto Arsizio, esaminando un caso di minori affidati ai Servizi, con provvedimento emesso in data 3 aprile 2020 ha in particolare chiesto che «il Servizio Tutela Minori riferisca sulle ragioni giustificative della sospensione dei rapporti padre/figli, che non possono discendere da valutazioni di “opportunità” ma solo da preclusioni normative»; - la Corte di Appello di Lecce, con provvedimento del 20 aprile 2020, nell'ipotesi di incontri protetti fra i figli e la madre, ha disposto che - a causa della sospensione dei servizi garantiti dalle strutture pubbliche - il diritto di visita della madre potesse essere esercitato tramite videochiamate quotidiane, invitando i Servizi a vigilare sulla prosecuzione della relazione della madre con i figli, fino alla possibile ripresa degli incontri protetti; - il Tribunale di Terni, con provvedimento del 30 marzo 2020, sempre in ordine agli incontri protetti fra il padre ed i figli minori in un caso particolarmente complesso ha disposto che i responsabili del Servizio Socio assistenziale organizzassero, «fino al termine dell'emergenza sanitaria, incontri tra il padre e i figli minori con modalità da remoto, alla presenza di operatore del Servizio Sociale, solo ove ciò sia conforme all'interesse della prole”, garantendo proprio per tale motivo “comunque la necessaria autonomia dei responsabili del servizio per la organizzazione dei contatti, alla luce delle esigenze che dovessero manifestarsi, anche prevedendo relazioni diversificate tra il padre e ciascuno dei figli» (soluzione questa poi codificata “salvo che il Giudice disponga altrimenti” dall'art. 83, comma 7 bis inserito dalla l. 27/2020 in sede di conversione del d.l. 18/2020); - il Tribunale di Trento, con provvedimento reso in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ha dichiarato che “le emergenze sanitarie attuali non possono giustificare … la soppressione del diritto della madre ad incontrare i propri figli minori”; ed ha ravvisato peraltro la sussistenza nel caso di specie del periculum in mora in re ipsa, giacchè sospendere le visite madre-figli minori in una situazione di allontanamento di questi dal proprio genitore è tale da arrecare un pregiudizio concreto, imminente ed irreparabile a tale relazione, con inevitabili ricadute sulla crescita e sulla sfera affettiva-relazionale degli stessi, i quali vengono privati, ancorchè temporaneamente di una figura imprescindibile di riferimento”. Conclusioni
Come abbiamo visto, la giurisprudenza è stata in queste ultime settimane costretta ad affrontare il difficile compito di decidere se i genitori separati, divorziati o comunque non più conviventi potessero continuare a frequentare i propri figli con le stesse modalità precedentemente concordate o stabilite, alla luce della normativa emergenziale. A prescindere dall'adesione dei singoli Giudici all'orientamento che ritiene recessivo il diritto alla frequentazione rispetto al diritto alla salute (sopra definito come orientamento “restrittivo”) ovvero che ritiene che i due diritti debbano essere fra loro bilanciati alla luce del caso concreto (orientamento estensivo “bilanciato”), nella maggioranza dei provvedimenti ricordati nel capitolo precedente i Giudici hanno provveduto dopo un esame approfondito della situazione concreta dei minori, dando conto della eventuale sussistenza di un pericolo di pregiudizio per il minore e motivando le ragioni per cui nel caso di specie il diritto alla bigenitorialità del minore potesse e dovesse essere salvaguardato ovvero, al contrario, dovesse essere compresso. Negli ultimi due mesi la giurisprudenza è stata chiamata ad effettuare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco: nella maggior parte delle pronunce esaminate, i Giudici hanno correttamente ritenuto di comprimere il diritto dei figli ad una equilibrata relazione con entrambi i genitori solo in situazioni di estrema pericolosità, quali ad esempio la documentata provenienza di uno dei genitori da una zona particolarmente colpita dalla pandemia; nella maggioranza dei casi, i Giudici hanno quindi garantito il diritto alla bigenitorialità, se del caso modificando i provvedimenti pre-Covid, accorpando i giorni di frequentazione (al fine di limitare gli spostamenti), suggerendo l'uso dei mezzi privati di trasporto ed invitando sempre e comunque i genitori ad una aperta “comunicazione reciproca sui personali spostamenti e situazioni di vita” (così Trib. Brescia 31 marzo 2020). Per quanto riguarda la nostra professione, con l'inizio della c.d. fase 2, con tutte le sue inquietudini ed incertezze, trovo che sia ancora più importante far presente ai nostri clienti la necessità di garantire ai propri figli una relazione profonda e continuativa con entrambi i genitori: come ben sintetizzato dal provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata sopra ricordato, “proprio in questo delicato periodo di restrizioni e di cautele, è necessario garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine di trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori” (Trib. Torre Annunziata 6 aprile 2020). |