L'onere di dimostrare che, correttamente informato, il paziente avrebbe evitato l'intervento spetta a colui che propone la domanda di risarcimento
08 Giugno 2020
La violazione dell'obbligo di informare il paziente può essere causa di due differenti tipi di nocumento: da un lato può cagionare un danno alla salute e, dall'altro, può causare un danno da lesione del diritto di autodeterminazione. È quanto si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9887/2020, depositata lo scorso 26 maggio
La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato la domanda tesa a ottenere il preteso ristoro dei danni a cagione del presunto errore commesso dal medico nell'acquisizione del consenso informato da parte del paziente. Il sanitario aveva informato il paziente che l'intervento avrebbe sì fermato il processo degenerativo ma vi era il rischio connesso – e accettato dal paziente – della perdita del 30% della funzionalità dell'articolazione del polso; tuttavia, a seguito dell'eseguito intervento, la perdita della funzionalità si è verificata in misura maggiore rispetto a quanto indicato. A dire del Giudice di merito la domanda non poteva essere accolta in quanto le conseguenze nefaste erano leggermente più gravi di quanto prospettato dal personale sanitario.
La violazione dell'obbligo di informare il paziente può provocare due voci di danno. A dire della Corte la violazione, da parte del medico, di informare il paziente può causare due differenti tipi di nocumento: un danno alla salute, sussistente qualora sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e un danno da lesione del diritto di autodeterminazione quando, a cagione del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio differente dalla lesione del diritto alla salute.
Gli elementi costituivi del consenso informato. Tra gli elementi costituivi del diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto di autodeterminazione, cagionata dalla inesatta o incompleta informazione del medico volta ad acquisire il consenso del paziente, non può prescindersi dalla prova che la condotta di quest'ultimo, se correttamente informato, sarebbe stata differente ovverosia avrebbe rifiutato la terapia medica. Difatti l'omessa informazione assume, di per sé, un carattere neutro sul piano eziologico in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa consenso-dissenso. L'allegazione dei fatti dimostrativi del dissenso costituisce elemento integrante dell'onere della prova che grava sul soggetto che propone la domanda di risarcimento.
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