L'art. 18, comma 5, St. lav., non prevede un'obbligazione alternativa alla reintegrazione

16 Giugno 2020

L'art. 18, comma, 5, st. lav., è inquadrabile nello schema delle obbligazioni alternative? La stessa si estingue solo al momento dell'effettiva esecuzione, permanendo l'obbligo di reintegrazione?Effettuata la scelta tra la reintegra o l'indennità di cui al comma quinto dell'art. 18, st. lav...

L'art. 18, comma, 5, St. lav., è inquadrabile nello schema delle obbligazioni alternative? La stessa si estingue solo al momento dell'effettiva esecuzione, permanendo l'obbligo di reintegrazione?

Effettuata la scelta tra la reintegra o l'indennità di cui al comma quinto dell'art. 18, St. lav., a favore di quest'ultima, il dipendente non può modificare successivamente la propria determinazione, domandando l'esecuzionne dell'altra prestazione.

Ove opti per l'indennità sostitutiva, pertanto, non potrebbe richiedere il ripristino del rapporto di lavoro.

Su tale questione non può non tenersi conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: accertata l'operatività della tutela reale a favole del lavoratore illegittimamente licenzianto, ove quest'ultimo abbia optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma summenzionata, la comunicazione al datore di tale scelta estingue il rapporto di lavoro.

La produzione di tale effetto non è subordinata all'effettivo pagamento dell'indennità, non permanendo - per il periodo successivo in cui la prestazione non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore - alcun obbligo retributivo.

Il mancato pagamento dell'indennità, e dunque l'inadempimento datoriale, è soggetto alla disciplina della mora debendi per le obbligazioni pecuniarie, fatta salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, dell'eventuale danno ulteriore.

Cfr.: Cass., sez. lav., 1° giugno 2020, n. 10408; Cass., sez. un., 27 agosto 2014, n.18353.

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