Nessun compenso per l'avvocato che manca di consegnare gli atti di parte e i verbali di causa

Redazione scientifica
29 Giugno 2020

La Cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato che, limitatosi a produrre la sentenza che aveva definito il giudizio, aveva mancato di consegnare gli atti di parte e i verbali di causa all'Ente.

Il caso. L'avvocato agiva in giudizio al fine di ottenere la liquidazione e la condanna dell'Ente al pagamento delle competenze professionali dovute per l'attività di difesa tecnica svolta in suo favore.
Rigettata la domanda dal Tribunale, l'avvocato propone ricorso per cassazione lamentando che i Giudici, nell'affermare la sussistenza di una condizione sospensiva al cui solo realizzarsi la prestazione al pagamento in suo favore sarebbe divenuta esigibile, non hanno considerato che condizione sospensiva è quella alla quale viene subordinata l'efficacia iniziale del contratto e non di una delle obbligazioni del rapporto sinallagmatico. Pertanto, secondo il ricorrente, la mancata trasmissione della produzione di parte e la copia dei verbali di causa non poteva valere quale condizione sospensiva, in quanto non si trattava di un evento futuro e incerto.

Compenso avvocati. La Cassazione rileva che, come affermato dal Tribunale, il compenso dell'attività svolta dal ricorrente trovava la sua regolamentazione nel contratto concluso tra le parti e che la corresponsione del compenso era stata sottoposta alla condizione sospensiva della consegna della documentazione di cui al punto 5 della convenzione stessa, pertanto, la pretesa creditoria non sarebbe stata esigibile fino alla consegna della documentazione richiesta.
Tuttavia, il ricorrente ha correttamente ritenuto impropria la qualifica di condizione sospensiva in relazione all'adempimento di cui al punto 5 del contratto ma tale impropria qualificazione, secondo la Corte, non ha inciso sulla correttezza della decisione del Tribunale.
Il Tribunale, infatti, ha affermato la non esigibilità del pagamento a fronte della mancata consegna degli atti di parte e dei verbali di causa, consegna per la quale il termine di 20 giorni fissato nella clausola citata non è stato ritenuto essenziale, essendosi il difensore limitato a produrre la sentenza dalla cui lettura non è emerso se sia stata svolta o meno attività istruttoria e neppure la partecipazione effettiva del legale alle udienze.
Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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