La prova cartacea della notifica via PEC del ricorso alla controparte non rende nullo il procedimento notificatorio

Redazione scientifica
29 Giugno 2020

L'omesso deposito telematico della copia del ricorso notificata a mezzo PEC alla controparte non determina la nullità del ricorso se il ricorrente produce prova cartacea della stessa. Il deposito della prova della notificazione, infatti, è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevante ai fini del suo avvenuto perfezionamento.

Questo è stato chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 12488/2020, depositata il 24 giugno.

La Corte d'Appello dichiarava nullo il ricorso di una parte presentato nei confronti della società datrice di lavoro e volto all'accertamento del suo rapporto di lavoro subordinato. A motivo della decisione la Corte territoriale ha accertato il difetto di prova del deposito telematico, nel fascicolo del primo giudice, di copia del ricorso notificato ex l. n. 53/1994 alla società datrice (rimasta contumace innanzi al Tribunale), avendo la lavoratrice fornito documentazione cartacea della notificazione del ricorso a mezzo PEC alla controparte, in assenza di una sua deduzione dell'impossibilità dell'ufficio di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica via PEC .

La lavoratrice, dunque, propone ricorso in Cassazione lamentando erronea pronuncia di nullità (art. 11, l. n. 53/1994) della notificazione telematica per il solo omesso deposito telematico della copia notificata del ricorso a mezzo PEC, regolarmente ricevuta dalla società convenuta, in quanto adempimento successivo al procedimento di notificazione, ininfluente sul suo regolare perfezionamento. Inoltre la ricorrente denuncia che la notifica telematica è andata a buon fine, alla luce dell'attestazione della stessa destinataria di averla ricevuta in tempo utile per costituirsi in giudizio.

La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, osserva che la notificazione telematica compiuta dalla lavoratrice è valida. Infatti, nel dichiarare la nullità della stessa, la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul mero rilievo esclusivo della documentazione cartacea dell'avvenuta notifica PEC alla parte convenuta, ritenendo decisiva l'insussistenza della prova del deposito, nel fascicolo telematico, della copia del ricorso ritualmente notificato. La Corte territoriale, però, non ha fatto nessun accertamento in ordine alla mancata conoscenza, da parte della società destinataria, del ricorso introduttivo della lavoratrice, a seguito della notifica telematica, nonostante il difensore della lavoratrice avesse prodotto il messaggio PEC della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio all'indirizzo della società.

Alla luce di questo la Cassazione rileva che la copia notificata a mezzo PEC del ricorso introduttivo del giudizio tra le parti è stata consegnata alla società e questo comporta una presunzione di conoscenza della notificazione via PEC da parte della stessa.
Il deposito della prova di detta notificazione è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevanti ai fini del suo avvenuto perfezionamento. Vale quindi anche in questo caso il principio del raggiungimento dello scopo.
Dunque, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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