Rapporto tra giudizio relativo alle spese deliberate in assemblea e lite introdotta da un terzo verso il Condominio per le stesse somme
06 Luglio 2020
Questo è stato stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10843/20, depositata l'8 giugno.
Il Tribunale, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare con cui erano stati ripartiti i danni e le spese conseguenti ad un precedente giudizio tra il Condominio ed una società, ne disponeva la sospensione con riferimento al giudizio d'appello proposto da una parte davanti alla Corte territoriale con riferimento al giudizio presupposto. Parte impugnante ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la decisione del Tribunale.
In via preliminare la Cassazione rileva che soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato; soltanto quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato. Escludendo che ci sia un conflitto di giudicati tra la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'Appello poiché la decisione relativa al rapporto preteso pregiudicante, se difforme dalla decisione di primo grado, ha effetto sostitutivo immediato del giudizio davanti la Tribunale, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |