Rapporto tra giudizio relativo alle spese deliberate in assemblea e lite introdotta da un terzo verso il Condominio per le stesse somme

Redazione scientifica
06 Luglio 2020

Nel procedimento di impugnazione della delibera assembleare che approva e ripartisce le spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che tra la controversia avente ad oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria.

Questo è stato stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10843/20, depositata l'8 giugno.

Il Tribunale, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare con cui erano stati ripartiti i danni e le spese conseguenti ad un precedente giudizio tra il Condominio ed una società, ne disponeva la sospensione con riferimento al giudizio d'appello proposto da una parte davanti alla Corte territoriale con riferimento al giudizio presupposto. Parte impugnante ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la decisione del Tribunale.

In via preliminare la Cassazione rileva che soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato; soltanto quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato.
Tuttavia, chiarisce la Suprema Corte, nel procedimento di impugnazione della delibera assembleare di approvazione e di riparto per la riscossione di spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che tra la controversia avente ad oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria.
Va, infatti, tenuto conto che il diritto di credito del Condominio alla corresponsione delle quote di spesa afferenti alle cose comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della statuizione che ha deciso su dette spese e danni rispetto al terzo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del Condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni.
Chiarito questo, i Giudici osservano che il Tribunale ha errato a disporre la sospensione necessario del processo di impugnazione della delibera assembleare, motivando con l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., quando nella causa pregiudicante era già intervenuta sentenza di primo grado con cui è stato riconosciuto il credito per cui il Condominio aveva deliberato in assemblea la ripartizione di spese e danni.

Escludendo che ci sia un conflitto di giudicati tra la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'Appello poiché la decisione relativa al rapporto preteso pregiudicante, se difforme dalla decisione di primo grado, ha effetto sostitutivo immediato del giudizio davanti la Tribunale, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.