Responsabilità dell'amministratore per mancata conservazione del patrimonio sociale
07 Luglio 2020
In caso di inosservanza, da parte dell'amministratore, degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è esperibile l'azione di cui all'art. 2476, comma 6, c.c.; la natura extracontrattuale di tali obblighi presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere. |