La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio

Claudio Sottoriva
21 Luglio 2020

Con due separati provvedimenti, il d.l. “liquidità” e il d.l. “rilancio”, il Governo è intervenuto per disciplinare il tema della redazione dei bilanci di esercizio 2019 e 2020, tenuto conto dello scoppio dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Nella sostanza, si intende sterilizzare l'impatto della chiusura forzata e del complessivo rallentamento dell'economia nazionale ed internazionale nella rappresentazione della gestione aziendale nei conti e nei bilanci aziendali relativi agli esercizi 2019 e 2020. Tenuto conto delle previsioni del primo provvedimento in commento, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha elaborato il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” mentre l'Assirevi ha elaborato il Documento di Ricerca n. 243 recante “Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23”. Con il decreto Rilancio si interviene nuovamente sul tema con una norma transitoria che ulteriormente conferma la possibilità di derogare al principio della continuità aziendale (going concern principle).
Premessa

Con due diversi provvedimenti, tenuto conto delle particolari condizioni gestionali conseguenti allo scoppio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo è intervenuto con due distinte previsioni normative ad individuare talune deroghe alla applicazione degli ordinari postulati contabili di riferimento nella redazione del bilancio da parte delle imprese.

Le previsioni, in particolare, sono contenute nel decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) e nel decreto-legge “rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio) e hanno l'obiettivo di disciplinare, temporaneamente, la deroga al rispetto del principio della continuità per le imprese in difficoltà in conseguenza dell'impatto sulla gestione aziendale del Covid-19.

In sintesi, si vuole ovviare all'esigenza di assumere immediati provvedimenti sia in termine di redazione del bilancio (abbandono dei criteri di valutazione propri di un'azienda in funzionamento) sia in termini di adempimenti previsti dal Codice Civile (anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società).

Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme emergenziali solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n.38/2005 e non le società che hanno adottato i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale si applica ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati di gruppo:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La deroga non si applica ai progetti di bilancio approvati dall'assemblea dei soci entro la data del 23 febbraio 2020.

La tabella di confronto delle due previsioni normative alla deroga transitoria al rispetto dei principi di redazione del bilancio di esercizio

Ai fini dell'analisi offerta nei paragrafi seguenti, si riporta di seguito il confronto tra le previsioni relative alla deroga temporanea alle norme relative alla redazione del bilancio di esercizio contenute nel decreto-legge “liquidità” e quelle contenute nel decreto-legge “rilancio”:

Decreto Liquidità – d.l.8 aprile 2020, n. 23

Art. 7.

(Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio)

Decreto Rilancio – d.l. 19 maggio 2020, n. 34

Art. 38-quater.

(Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio)

  1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice Civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
  3. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  4. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.
  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.


L'analisi della previsione di cui all'articolo 7 del Decreto Lquidità alla luce del documento interpretativo dell'OIC

L'art. 7 del decreto Liquidità (d.l.8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) dispone che le società possono redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussista nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Si rammenta che il postulato della continuità aziendale “condiziona tutte le valutazioni del bilancio di esercizio. Esso infatti presiede alla configurazione dei valori nel bilancio di esercizio […] per la configurazione di alcuni valori di bilancio è sufficiente una generica verifica delle possibilità di continuare l'attività di gestione caratteristica. Questa verifica consente di applicare le regole di valutazione proprie del bilancio di esercizio che si contrappongono alla determinazione dei valori nel bilancio di liquidazione” (cfr. F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Ed., 17, 19).

L'articolo in esame è volto a stabilire i criteri che le società devono seguire nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, consentendo in particolare, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c. L'art. 2423-bisc.c. reca i principi per la redazione dei bilanci societari. In particolare, al comma 1, n. 1), è indicato che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza (e quindi non contabilizzando i profitti non ancora realizzati ma iscrivendo a bilancio tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate) e nella prospettiva della continuità aziendale (e cioè sulla base del presupposto che l'azienda prosegua in condizioni normali la propria attività, in un arco temporale prossimo, senza che vi sia l'intenzione, la necessità o l'obbligo di avviarla a liquidazione).Tale norma impone dunque agli amministratori la adozione di un criterio di prudenza nella valutazione delle voci di bilancio privilegiando la prospettiva positiva che potrebbe scaturire dalla continuazione dell'attività.

Il principio di continuità nella predisposizione anno dopo anno dei bilanci di esercizio, consiste nel tenere conto del funzionamento dell'azienda, ovvero applicare alle poste di bilancio valutazioni effettuate sulla previsione delle azioni future in vista del mantenimento in vita dell'azienda.

Nello specifico è stabilito che la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale possa essere operata qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se lo stesso non fosse stato ancora formalmente approvato, secondo quanto previsto dal comma 2. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa al decreto-legge, la data di riferimento è quella del 23 febbraio 2020, in quanto le prime misure di contenimento dell'epidemia sono state adottate con il d.l. n. 6/2020 emanato in data 23 febbraio 2020 e, pertanto, si è ritenuto che i primi segnali della crisi economica avrebbero potuto iniziare a manifestarsi a partire da tale data.

La norma quindi conferisce legittimità e tutela alla condotta degli amministratori che, trovandosi un bilancio di esercizio 2020 con dati e valori che, in condizioni normali di mercato e dell'economia, avrebbero dovuto porre in discussione l'opportunità di prosecuzione dell'attività ed indurre di conseguenza una coerente valutazione delle poste di bilancio, a poter applicare gli stessi criteri applicati (verosimilmente di continuità) nella redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Per consentire, anche ai fini della revisione contabile del bilancio, una migliore comprensione del bilancio medesimo, è inoltre richiesto che la nota integrativa illustri, in maniera dettagliata, il criterio di valutazione adottato, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio), gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. I contenuti della nota integrativa sono recati dall'art. 2427 c.c.

Dal punto di vista applicativo, l'OIC ha previsto che

i) nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29;

ii) nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

L'analisi della previsione di cui all'art. 38-quater del decreto Rilancio

Con l'art. 38-quater del Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77/2020), introdotto nel corso dell'esame da parte della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, vengono indicati i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (comma 2).

La norma risulta di difficile interpretazione e, nella sostanza, appare riscrivere le disposizioni dell'art. 7 del decreto “liquidità”: si prevede cioè la redazione dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 (e non ancora approvati) nella prospettiva della continuità dell'attività, di cui all'art. 2423-bisc.c., se questa risultava sussistente in tali bilanci: in sostanza, si ignora quanto accaduto successivamente a causa della situazione causata da Covid-19 (“non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio”). Analogo approccio è previsto possa essere applicato nella redazione dei bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 facendo riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

In particolare, il comma 1 dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, numero 1), c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale devono essere fornite in sede di presentazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, così come previsto al primo comma, numero 1) dell'art. 2427 c.c.

L'art. 2427 c.c. specifica il contenuto della nota integrativa. La normativa contenuta nel decreto-legge “rilancio” non modifica le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti gli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il comma 2, invece, stabilisce che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del Codice Civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale dovranno essere fornite nella nota integrativa in sede di illustrazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, così come previsto al primo comma, numero 1) dell'art. 2427 del Codice Civile, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Si rammenta che le micro-imprese (così come previsto dall'art. 2435-ter del Codice Civile) ossia le società di cui all'art. 2435-bisdel Codice civile che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9) e 16), del Codice Civile;

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile.

Ne consegue che, le piccole e le medie imprese, che sono quelle che ragionevolmente potrebbero più essere gravate dagli effetti negativi conseguenti al Covid-19 e che – quindi - ragionevolmente più di altre potrebbero fare riferimento alla deroga al rispetto del principio della continuità aziendale nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, non dovranno fornire particolari informazioni in merito all'esercizio della deroga tenuto conto che secondo le previsioni della norma in commento “Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

Analogamente, le micro-imprese non devono fornire informazioni in ordine alla natura e all'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (dovendo tale informativa essere fornita nella nota integrativa, così come previsto dal punto 22-quater del comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile). Anche l'informativa relativa alla evoluzione prevedibile della gestione (punto 6 del comma 2 dell'art. 2428 del Codice Civile) non attiene direttamente le micro-imprese (essendo queste ultime esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione).

Auspicabilmente le valutazioni operate dall'organo amministrativo avuto riguardo alla eventuale deroga al rispetto del principio della continuità aziendale saranno fornite nel verbale di approvazione del progetto di bilancio e nel verbale dell'assemblea dei soci chiamata ad esaminare ed approvare lo stesso.

L'efficacia ai soli fini civilistici della normativa ex art. 38-quater del decreto-Rilancio

Il comma 3 dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio limita l'efficacia delle disposizioni di cui sopra ai soli fini civilistici.

Anche in questo caso, il concreto obiettivo della previsione normativa risulta non facilmente individuabile tenuto conto del rapporto tra efficacia civilistica ed efficacia fiscale del bilancio di esercizio. Se, come potrebbe essere, l'obiettivo è quello di garantire il gettito fiscale, verrebbe meno il principio di derivazione rafforzata che intende allineare le valutazioni economico-aziendali con la normativa tributaria relativa alla determinazione del reddito d'impresa.

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