Responsabilità dell'appaltatore sub-committente

31 Luglio 2020

Il committente o sub-committente (datore di lavoro), chiamato a rispondere dell'adempimento dei propri obblighi in base all'art. 7 d.lgs. n. 626 del 1994, non può mai andare esente dalla propria responsabilità per il mero fatto che non sapesse del subappalto; dovendo invece dimostrare in positivo cosa ha fatto e come ha adempiuto ai propri obblighi di legge...

Il committente o subcommittente (datore di lavoro), chiamato a rispondere dell'adempimento dei propri obblighi in base all'art. 7 d.lgs. n. 626 del 1994, non può mai andare esente dalla propria responsabilità per il mero fatto che non sapesse del subappalto; dovendo invece dimostrare in positivo cosa ha fatto e come ha adempiuto ai propri obblighi di legge. Sicché, egli non può disinteressarsi dell'affidamento ad altre imprese di fasi dell'attività produttiva inerente al risultato dedotto nel contratto di appalto.

La responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun subcommittente) va integrata alla luce della disciplina dell'art. 7 d.lgs. n. 626 del 1994 (ed ora dell'art. 26 del t.u. n. 81 del 2008) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto; talché, il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.