Sicurezza degli operatori sanitari: giro di vite contro le aggressioni
07 Agosto 2020
Il Senato ha approvato all'unanimità e in via definitiva il disegno di legge 867-B, recante disposizioni in tema di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Il disegno di legge, di iniziativa governativa ed approvato, con modifiche ed integrazioni, dal Senato in prima lettura e successivamente, con ulteriori modifiche e integrazioni, dalla Camera il 21 maggio 2020, ha ricevuto il via libera definitivo il 5 agosto 2020.
Il testo si riferisce alle professioni sanitarie riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini ei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.
L'art. 4 modifica l'art. 583-quater c.p. ed estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Tali pene sono costituite dalla reclusione da 4 a 10 anni per le lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.
L'art. 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.
L'art. 9 prevede invece una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro. |