Il contratto di locazione dell'immobile utilizzato come sede per un'agenzia non autorizzata di raccolta scommesse non può mettere in discussione la responsabilità della persona beccata fisicamente all'interno della struttura ad operare dietro il bancone ove era installato uno dei terminali elettronici utilizzati per la trasmissione delle giocate al bookmaker avente sede all'estero.
Irrilevante, in sostanza, che il gestore in concreto dell'agenzia non coincida col titolare del contratto di locazione. E questa considerazione non è messa in discussione neanche dalla constatazione che proprio il gestore abbia chiesto dissequestro e restituzione del locale. (Cassazione, sentenza n. 23579/20, sez. III Penale, depositata oggi).
Concordi i giudici di merito: è evidente la responsabilità dell'uomo sotto processo che – assieme ad un altro soggetto – ha «in assenza della prescritta autorizzazione gestito un'agenzia per la raccolta di scommesse su eventi sportivi». Conseguenziale la sua condanna.
L'uomo contesta, ovviamente, la decisione, e propone ricorso in Cassazione, sottolineando soprattutto la inutilizzabilità degli «atti relativi alla procedura di dissequestro dell'immobile ove era gestita l'agenzia».
Su questo punto, però, i magistrati ribattono che la documentazione in discussione, ossia «la richiesta di dissequestro dell'immobile (e di quanto contenuto in esso)» e «il verbale riguardante la consegna» dell'immobile, non ha avuto un peso decisivo per sancire la responsabilità penale dell'uomo sotto accusa.
Ciò che ha avuto davvero rilievo sono state le dichiarazioni degli agenti della polizia giudiziaria che «hanno avuto modo di apprezzare direttamente il fatto che l'uomo si trovava all'interno del locale» e più precisamente dietro il bancone «ove era installato uno dei terminali elettronici utilizzati per la trasmissione delle scommesse al bookmaker avente sede all'estero».
Comunque, «il verbale di riconsegna» all'uomo dell'immobile e del materiale lì contenuto avrebbe potuto, specificano i giudici, «essere fonte di prova atta a rafforzare le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria in relazione alle modalità con cui si erano svolte le operazioni di riconsegna, per l'appunto, di quanto in sequestro, trattandosi di documentazione rappresentativa di quanto gli agenti stessi hanno dichiarato essere avvenuto di fronte a loro».
Peraltro, il fatto che «il contratto di locazione era intestato ad altra persona» non è rilevante, poiché la responsabilità penale dell'uomo sotto processo risiede non sulla presunta sua posizione di «affittuario dei locali adibiti ad agenzia per scommesse» bensì sul dato, oggetto di prova dimostrativa – come certificato dalla polizia giudiziaria –, che lui «era, unitamente ad altro soggetto, il gestore dell'agenzia».
Fonte: Diritto e Giustizia