Dubbi sulla rappresentanza nel giudizio di legittimità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
31 Agosto 2020
Può considerarsi rituale l'instaurazione del contraddittorio, nel giudizio di legittimità, mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore dell'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione?
Con l'ordinanza interlocutoria n. 17710/20, depositata il 25 agosto, la questione è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La vicenda origina dalla richiesta di dichiarazione di inefficacia di un'ipoteca iscritta ad iniziativa di Equitalia Sestri s.p.a. su un bene facente parte di un fondo patrimoniale. La domanda veniva accolta in primo grado e ribaltata in appello. Tale ultima pronuncia veniva impugnata in Cassazione dai contribuenti, resisteva con controricorso ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sottolineando la successione ex lege della controricorrente all'originaria intimata, il Collegio ha sottolineato la necessità di verificare se, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, «sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate - Riscossione». In particolare, il quesito riguarda la possibilità di «considerare validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |