Avviso di fissazione dell’udienza inviato alla mail del difensore anziché alla PEC: quali conseguenze?

Redazione scientifica
01 Settembre 2020

Nel caso in cui al difensore venga inviato l'avviso dell'udienza all'indirizzo di posta elettronica dello studio legale e non alla PEC, mancando l'effettiva prova della ricezione della comunicazione, l'ordinanza emessa al termine dell'udienza sarà nulla.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 24426/20, depositata il 28 agosto.

Il Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza, respingeva la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione presentata dal condannato, ritenendo che la non idoneità delle misure richieste domandate, stante il suo negativo profilo soggettivo, desumibile dalla pendenza di due titoli di custodia cautelare per altri reati.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il difensore del condannato lamentando la nullità del giudizio perché non gli era stato notificato l'avviso dell'udienza.

La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, osserva che all'udienza innanzi al Tribunale per i minorenni, in assenza del difensore di fiducia, il ricorrente è stato assistito da un difensore nominato dal Tribunale e l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato al condannato, mentre al difensore di fiducia la comunicazione era stata inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica dello studio legale ma non tramite la PEC. Conseguentemente, non è stata generata alcuna ricevuta e non vi è prova dell'effettiva ricezione della comunicazione.
Tale circostanza genera dunque la nullità dell'udienza e dell'ordinanza emessa.
Alla luce di questi la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale dei minorenni per un nuovo giudizio.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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