La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche in caso di nullità della notifica della cartella esattoriale
02 Settembre 2020
La Suprema Corte chiarisce che nel caso di notificazione irrituale di un atto (tra cui anche una cartella di pagamento) a mezzo PEC non si determina la nullità se viene comunque prodotto il risultato della conoscenza dello stesso, determinando così il raggiungimento dello scopo legale. Questo il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14648/20, depositata il 9 luglio. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello presentato da una società e dichiarava l'invalidità della notifica via PEC della cartella di pagamento, poiché compiuta dall'Ente della Riscossione in estensione pdf, anziché in estensione p7m.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso e meritevole di accoglimento, chiarisce che, anche in caso di notificazione irrituale di un atto a mezzo PEC, non si determina la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, determinando così il raggiungimento dello scopo legale. Dunque, in caso di nullità della notificazione della cartella esattoriale, si applicherà l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Fonte: Ilprocesstelematico.it |