Allontanamento dalla casa familiare per il genitore la cui presenza non sia idonea al sereno sviluppo psicofisico del minoreFonte: Trib. Matera , 1 luglio 2020
03 Settembre 2020
Ai sensi dell'art. 333 c.c. deve essere disposto l'immediato allontanamento dalla casa familiare del genitore la cui presenza non è idonea alla serena crescita della prole, con affidamento esclusivo della stessa all'altro genitore. |