Gli adempimenti "prima casa" sono sospesi fino al 2021

La Redazione
07 Settembre 2020

Come noto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, molti adempimenti sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, tra questi quelli previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa rientra anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

Come noto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, molti adempimenti sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, tra questi quelli previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa rientra anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 24 D.L. n. 23/2020).

I predetti termini sospesi inizieranno (o riprenderanno) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre secondo quanto precisato dall'amministrazione finanziaria in sede di risposta a interpello, tra i termini oggetto di sospensione è compreso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

Nel caso preso in analisi, l'immobile è stato acquistato in data 29 aprile 2019 e il termine per l'alienazione dell'immobile pre-posseduto sarebbe scaduta in data 29 aprile 2020: applicando la sospensione, tale termine riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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