Sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto dei vizi attinenti la notificazione del precetto e del pignoramento

08 Settembre 2020

La Suprema Corte è chiamata a valutare se la proposizione, da parte del debitore esecutato, di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., possa avere efficacia sanante sul vizio di notificazione dell'atto di pignoramento.
Massima

Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (Cass. civ., sez. III, n. 24291/2017).

Il caso

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. lamentando l'omessa notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento.

A seguito della decisione circa la sospensione della procedura, il creditore procedeva all'introduzione del giudizio di merito, all'esito del quale il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta. In particolare, i giudici rilevarono la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, ma affermarono che la successiva proposizione dell'opposizione, ad opera del debitore, avrebbe avuto effetti sananti per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Avverso tale sentenza, il debitore proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, c.p.c. censurando l'utilizzo effettuato dai giudici di merito del principio sancito al richiamato art. 156, comma 3, c.p.c., e rilevando come l'atto di pignoramento non fosse mai entrato, neppure in modo irregolare, nella sua sfera di conoscibilità, avendone appresa conoscenza solo a seguito di un'ispezione ipotecaria.

La questione

La Suprema Corte è dunque chiamata a valutare se la proposizione, da parte del debitore esecutato, di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., possa avere efficacia sanante sul vizio di notificazione dell'atto di pignoramento.

Le soluzioni giuridiche

Al fine di rispondere a tale interrogativo, la pronuncia in commento si rifà ai più recenti indirizzi giurisprudenziali che, coordinando la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi alle regole generali in materia di sanatoria degli atti processuali (per la doverosità di tale operazione interpretativa, Cass. civ., 15 dicembre 2016, n. 25900, oltre a Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5906, citata in motivazione), hanno individuato le ipotesi in cui i vizi di notificazione del precetto, del pignoramento e degli altri atti espropriativi debbano intendersi, per l'appunto, sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità distingue i vizi di notificazione dell'atto di precetto da quelli inficianti la notifica del pignoramento e degli altri atti del processo esecutivo, in considerazione della differente funzione rispettivamente svolta all'interno della procedura esecutiva.

In particolare, poiché la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire al debitore intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando così l'avvio dell'esecuzione forzata, la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (dimostrativa dell'avvenuta conoscenza dell'atto) avrà efficacia sanante del relativo vizio di notificazione soltanto quando sia avvenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, ossia, in altri termini, solo nell'ipotesi di proposizione di opposizione agli atti pre-esecutiva (in tal senso, Cass. civ., 16 ottobre 2017, n. 24291).

Diverso, invece, è il caso dell'atto di pignoramento, la cui funzione, ex latere debitoris, è quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio della procedura esecutiva, con la conseguenza per cui la mera proposizione dell'opposizione agli atti, dimostrando l'acquisita conoscenza dell'inizio dell'esecuzione, sana i vizi di notificazione di tale atto ex art. 156, comma 3, c.p.c. (così, Cass. civ., 23 agosto 2013, n. 19498 e Cass. civ., 2 ottobre 2008, n. 24527).

Da ultimo – e nonostante l'eventualità non sia stata prospettata neppure dal ricorrente –, la Suprema Corte si premura di esaminare l'ipotesi in cui il vizio in esame possa considerarsi insanabile, per inesistenza stessa della notificazione dell'atto di pignoramento. Neppure tale eventualità, tuttavia, pare configurabile nel caso di specie: sul punto, i giudici di legittimità richiamano i principi espressi da Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, esclusivamente nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali (attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato; fase di consegna) idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Dagli elementi fattuali pervenuti all'attenzione della Corte, come si diceva, la fattispecie de qua non pare tuttavia ricadere in una di tali ipotesi.

Conseguentemente, la Cassazione ha rilevato l'infondatezza del motivo e ha rigettato il ricorso proposto.

Osservazioni

Nella decisione del ricorso la Suprema Corte si allinea a una serie di principi ormai consolidati, pervenendo a conclusioni che appaiono condivisibili.

In punto di sanatoria dei vizi di notificazione del precetto, è opportuno soltanto aggiungere che anche l'omessa notificazione di tale atto è considerata un vizio deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi: come si accennava poco sopra, tuttavia, l'omissione della notificazione viene assimilata all'ipotesi di inesistenza della notificazione stessa, con la conseguenza per cui tale vizio non sarebbe suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto in virtù dell'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (in tal senso, oltre alla già richiamata Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016, Soldi, 2147 ss.).

Da ultimo, è opportuno ricordare un aspetto riguardante tutti i vizi di carattere processuale denunciati dalla parte. È noto, infatti, come in tali fattispecie la parte non si possa limitare a rilevare tale tipologia di vizio, ma sia onerata di indicare il concreto pregiudizio arrecato al proprio diritto di difesa, dimostrando che, in mancanza di tale irregolarità, avrebbe potuto ottenere una pronuncia diversa e più favorevole: ciò, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, che portano a escludere che un mezzo di impugnazione possa limitarsi a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (in questi termini, Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26157). Anche tale principio è invocato – probabilmente ad abundantiam – dal provvedimento in esame, dove si rileva come il ricorrente non abbia indicato alcuna specifica attività difensiva, il cui compimento sia stato pregiudicato dal denunciato vizio di notificazione dell'atto di pignoramento. In altri termini, anche laddove i giudici fossero pervenuti a escludere l'operatività del meccanismo di sanatoria del rilevato vizio di notificazione dell'atto di pignoramento, l'omessa indicazione del concreto pregiudizio subito dal debitore all'interno della procedura esecutiva avrebbe impedito di dare rilievo al vizio in esame, e di aprire le porte a una riforma della sentenza impugnata.

Guida all'approfondimento
  • Delle Donne, L'opposizione agli atti esecutivi, in Delle Donne (diretto da), La nuova espropriazione forzata, Bologna, 2017;
  • Garbagnati, Mancata notificazione del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi, in Foro it., 1955, I, 736;
  • Mandrioli, Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (dir. proc. civ.), in EdD, XXX, Milano, 1980;
  • Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2017;
  • Tarzia, Omessa notificazione del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959;
  • Vullo, sub art. 617, in Vullo (a cura di), Codice dell'esecuzione forzata, Piacenza, 2015.

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