Revoca d’urgenza dei liquidatori per giusta causa su istanza degli eredi del socio
08 Settembre 2020
Gli eredi del socio defunto di una s.n.c. in liquidazione, non sono legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, né la nomina di un liquidatore giudiziale, facoltà riservate dall'art. 2275 c.c. al consenso unanime dei soci; tuttavia, nella loro qualità di creditrici verso la società e verso i soci superstiti, per quanto attiene all'ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, possono far valere azioni - trascurate dai soci e dalla società loro debitori - quali, appunto, quella avente ad oggetto la revoca dei liquidatori negligenti e quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi. In presenza del fumus e del periculum, pertanto, è ammissibile la domanda di revoca d'urgenza dei liquidatori. Potrebbe interessarti |