Revoca d’urgenza dei liquidatori per giusta causa su istanza degli eredi del socio

La Redazione
08 Settembre 2020

Gli eredi del socio defunto di una s.n.c. in liquidazione, non sono legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, né la nomina di un liquidatore giudiziale, facoltà riservate dall'art. 2275 c.c. al consenso unanime dei soci...

Gli eredi del socio defunto di una s.n.c. in liquidazione, non sono legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, né la nomina di un liquidatore giudiziale, facoltà riservate dall'art. 2275 c.c. al consenso unanime dei soci; tuttavia, nella loro qualità di creditrici verso la società e verso i soci superstiti, per quanto attiene all'ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, possono far valere azioni - trascurate dai soci e dalla società loro debitori - quali, appunto, quella avente ad oggetto la revoca dei liquidatori negligenti e quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi.

In presenza del fumus e del periculum, pertanto, è ammissibile la domanda di revoca d'urgenza dei liquidatori.

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