Notifica di cartella di pagamento a persona giuridica eseguita in luogo indicato quale sede legale poi trasferita altrove
09 Settembre 2020
Massima
La notificazione di una cartella di pagamento a persona giuridica eseguita in un luogo già indicato come sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo. Il caso
La s.r.l. AAA proponeva ricorso innanzi a Commissione tributaria provinciale per ottenere l'annullamento di intimazioni di pagamento aventi ad oggetto debito di imposta fatto valere dall'Agenzia delle Entrate mediante cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente fondava la propria domanda sull'assunto della nullità della notifica della predetta cartella giacché eseguita in un luogo in cui era originariamente fissata la sua sede legale, peraltro divenuta non più attuale a seguito del trasferimento della stessa operato circa sei anni prima della notifica. Il ricorso veniva respinto ed identica sorte aveva il successivo ricorso in sede di appello innanzi a Commissione tributaria regionale, sul rilievo che la ricorrente risultava avere comunicato all'Agenzia delle Entrate la variazione della sede legale solo in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. La società AAA proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia. Resistevano con controricorso sia l'Agenzia delle Entrate, sia Equitalia. La questione
La questione che interessa in questa sede, proposta dalla società ricorrente, è consistita nello stabilire se fosse da ritenere idonea a produrre gli effetti che le sono propri la notificazione di cartella di pagamento a persona giuridica eseguita presso l'indirizzo dell'originaria sua sede legale, da tempo trasferita altrove, a mani di persona qualificatasi quale addetta al ritiro degli atti. Le soluzioni giuridiche
i) A parere della società ricorrente, la sentenza gravata era meritevole di cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, e degli artt. 145 e 148 c.p.c., avendo ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento benché effettuata presso indirizzo (sede legale originaria) diverso da quello in cui era stata trasferita la sede della società – variazione (asseritamente) conosciuta dall'ente impositore; nessuna rilevanza potendo essere concessa al fatto che la ricezione dell'atto notificato fosse avvenuta a mani di un soggetto qualificatosi quale «addetto al ritiro degli atti», in quanto la notifica era stata effettuata presso un luogo estraneo alla società. ii) La doglianza è stata ritenuta infondata dalla sentenza in commento. La Suprema Corte ha, preliminarmente, ricordato che, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis (testo attualmente vigente, come da modifiche apportate dalla legge n. 263/2005), la notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. A seguire, la S.C. ha precisato che allorché si proceda (come avvenuto nel caso di specie) alla notifica mediante invio diretto della cartella di pagamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26,comma 1, d.P.R. n. 602/1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, la quale si sia qualificata «addetta al ritiro degli atti», deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di «incaricato», sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; risultando sufficiente (e – deve aggiungersi – necessario), ai fini della regolarità della notificazione, che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, così che, qualora dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente; spettando al destinatario, per vincere la presunzione in parola, l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non sia neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. A tale riguardo, la S.C. ha precisato che nella sentenza gravata non venivano in rilievo elementi idonei a superare tale presunzione. In conclusione, la S.C. ha affermato che la notifica in questione, eseguita secondo le modalità indicate, cioè mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, doveva considerarsi idonea a produrre i suoi «naturali» effetti nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità e che tale conclusione doveva essere tenuta ferma anche nel caso – quale quello di specie – in cui la notifica venga eseguita presso un luogo già indicato quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso; ed invero, l'esistenza di un collegamento fattuale tra il luogo di esecuzione della notifica e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si era svolta, valutato unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella di pagamento di incaricato alla ricezione degli atti, induceva a ritenere che tale luogo costituisse (ancora) una sede operativa dell'ente e di escludere, per tale via, che lo stesso fosse estraneo all'ente medesimo. Osservazioni
i) La disciplina delle notificazioni di atti alle persone giuridiche è parzialmente differente a seconda che si tratti di atti inerenti al processo di cognizione ordinario o di atti inerenti al processo o al contenzioso (fase pre-processuale) tributario. Nella circostanza sono venuti in rilievo atti rientranti nella terza delle suddette categorie. ii) Laddove gli atti da notificare attengano al contenzioso ordinario, valgono i disposti dell'art. 145 c.p.c., secondo cui lanotificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita nella loro sede. Per sede si intendono sia la sede legale (indicata nell'atto costitutivo), sia la sede effettiva. Per sede effettiva si intende il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, vale a dire il «luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente» (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2009, n. 6021; Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6559). Poiché l'art. 46 c.c. equipara, ai fini della tutela dei terzi, la sede legale a quella effettiva, le notificazioni alle persone giuridiche possono essere eseguite indifferentemente nell'una o nell'altra delle predette sedi (giurisprudenza consolidata - si vedano, ex multis, le sentenze citate nella precedente parentesi, nonché Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21699 e Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2019, n. 10854). Nei casi di trasferimento della sede sociale, trattandosi di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, la nuova sede può venire in considerazione soltanto a far tempo dall'iscrizione della variazione nel registro delle imprese, vale a dire al compimento delle prescritte forme di pubblicità. iii) Laddove si tratti di atti inerenti al contenzioso (fase pre-processuale) tributario, valgono i disposti degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 e, per le notifiche a mezzo posta, la norma da ultimo citata e l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Ai sensi dell'art. 58, comma 2-bis, d.P.R. n. 600/1973, il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è situato nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa e, se anche questa manchi, nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. Ai sensi dell'art. 60, primo comma, dello stesso d.P.R. la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c., con la precisazione che, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario e con ulteriori precisazioni in relazione alle ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto. Nella stessa disposizione è previsto che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli artt. 35 e 35-ter del d.P.R. n. 633/1972 o del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. iv) Stanti le considerazioni svoltenelprecedente punto iii), laddove le variazioni dell'indirizzo della sede legale non vengano comunicate all'ufficio finanziario, deve ritenersi valida la notifica degli atti impositivi o delle cartelle di pagamento nella sede legale originaria dell'ente (v. Cass. civ. sez. V, 27 luglio 2007, n. 16723 e Comm. trib. prov.le Milano, sez. X, 20 maggio 2019, n. 2268, Redaz. Giuffrè 2019; v., nello stesso senso, in relazione a contribuente persona fisica, Cass. civ., sez. V, 28 dicembre 2016, n. 27129 e Cass. civ., sez. VI, ord. 5 maggio 2017, n. 10967). La sentenza in commento appare sostanzialmente conforme a tale orientamento, fondato sul disposto normativo. v) In fase di contenzioso tributario (fase pre-processuale), sia gli atti stricto sensu impositivi (avvisi di accertamento etc.), sia le cartelle di pagamento possono essere notificati a mezzo posta (piego raccomandato con a.r.) direttamente, rispettivamente dall'Ufficio finanziario o dal soggetto concessionario della riscossione. La relativa disciplina si rinviene, nel primo caso (avvisi di accertamento etc.), nell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e, nel secondo caso (cartelle di pagamento), nell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. In entrambi i casi sono applicabili i disposti concernenti il servizio postale ordinario, dettati dal d.P.R. n. 655 del 1982, e non quelli della legge n. 890 del 1982 (si vedano, per applicazioni in tema di notifica di cartelle di pagamento, Cass. civ., sez. VI, ord. 5 dicembre 2017, n. 29022 e Cass. civ., sez. VI, ord. 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2019, n. 9240); con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata «autorizzata al ritiro della posta», deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di «incaricato», sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto, sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona – onere gravante sul destinatario –, «occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario» (Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2019, n. 9240). Va, ulteriormente, rammentato che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. (norma operativa nella fattispecie di nostro interesse) è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica, lo stesso deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 20 novembre 2017, n. 27420; Cass. civ., sez. V, ord. 20 dicembre 2018, n. 32981). vi) La notifica in questione deve ritenersi appieno rituale, per le ragioni esposte nei precedenti punti iii) e v) (consegna effettuata nella sede legale originaria della società, per omessa comunicazione della variazione, ed a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti). Quand'anche, in via di mera ipotesi, la notifica si potesse ritenere irrituale, si dovrebbe rammentare che il vizio configurabile sarebbe quello della nullità e non dell'inesistenza. A seguito di intervento delle Sezioni Unite, l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione è stato significativamente ridotto. Nell'attualità, inesistenza può essere affermata esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», con la precisazione che nella categoria di tali elementi essenziali non può essere incluso il luogo dove viene eseguita la notificazione, conseguendone che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione (lato sensu, inclusi i casi quali quello venuto all'attenzione in questa sede) della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). D'altronde, anche per gli atti impositivi e per le cartelle di pagamento trova applicazione il principio della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., stante il rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile fatto dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (in tema di notifiche degli avvisi di accertamento), richiamato dall'art. 26 d.P.R. n, 602/1973 (in tema di notifiche delle cartelle di pagamento) (v. Cass. civ., sez. V, 9 maggio 2018,n. 11051 e Cass. civ., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561). Per l'effetto, con riguardo al caso di specie, risultandone raggiunto lo scopo (essendovene riprova nel fatto che la società ricorrente ebbe ad adire nei termini il giudice tributario), l'eventuale irritualità della notifica si sarebbe dovuta ritenere sanata.
|