Nessun compenso professionale se al termine del procedimento di mediazione non segue la proposizione della lite

Redazione scientifica
15 Settembre 2020

Respinta la richiesta di liquidazione del compenso all'avvocato che ha assistito un cliente ammesso al gratuito patrocinio in sede di mediazione civile obbligatoria non andata a buon fine, poiché in seguito non era stata promossa alcuna lite giudiziale.

L'attuale ricorrente è un avvocato che, in sede di mediazione obbligatoria, aveva rappresentato un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nonostante l'esito negativo della procedura di mediazione, la lite non era mai stata promossa, dunque il professionista chiedeva al Giudice la liquidazione del suo compenso in base alla disciplina del patrocinio gratuito. Il Giudice rigettava la sua richiesta di liquidazione e, a seguito di opposizione, anche il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Padova respingeva l'impugnazione del professionista.
Quest'ultimo propone, dunque, ricorso per cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, rilevando come l'art. 74 del d.P.R. n. 115/2002 limita l'operatività del beneficio del gratuito patrocinio ai procedimenti penali e civili, postulando l'intervenuto avvio di una lite in ambito giudiziario. Tale limite non può essere superato dal giudice mediante attività interpretativa, poiché, così facendo, egli inciderebbe sulla sfera riguardante la gestione del denaro pubblico, materia riservata al Legislatore e presidiata da specifici previsioni costituzionali.
Inoltre, i Giudici di legittimità sottolineano che il d.lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione civile, prevede espressamente che da tale procedimento non può conseguire alcun onere economico a carico dello Stato.
Per tali argomentazioni, dunque, non può liquidarsi il compenso al difensore per la fase della mediazione a cui non è seguita la proposizione della lite, poiché non consentito dall'attuale assetto normativo in materia.
Infine, la Corte evidenzia che nel caso di specie, l'esito negativo della mediazione non ha portato alla promozione di una lite poiché le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale, dunque il compenso che il ricorrente chiedeva è correlato ad attività professionale svolta fuori dall'ambito giudiziario.
Per questi motivi, tenendo conto che la volontà del Legislatore è quella di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività svolta nel processo, e non a quella extragiudiziale, la Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'avvocato.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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