Tributario

L’INI-PEC non costituisce l'unica ed esclusiva fonte legale di reperimento degli indirizzi di posta elettronica

Redazione scientifica
29 Settembre 2020

La Commissioni Tributaria Regionale ha chiarito che l'INI-PEC non costituisce l'unica ed esclusiva fonte legale di reperimento degli indirizzi di posta elettronica a cui notificare telematicamente gli atti.

Una società proponeva ricorso innanzi alla CTP domandando l'annullamento dell'estratto di ruolo e di cinque cartelle esattoriali nello stesso contemplate, notificate tramite PEC. Il primo giudice accoglieva il ricorso ritenendo irregolare la notifica delle cartelle a mezzo di PEC, non avendo il concessionario depositato copia analogica dei documenti informatici notificati, muniti di attestazione di conformità agli originali, ovvero i duplicati informatici degli stessi su supporto CD-DVD; mancando la dimostrazione che l'indirizzo della società sia stato ricavato dall'indirizzo INI- PEC e non essendo stata apposta la firma sugli atti notificati.
Avverso la decisione della CTP propone ricorso innanzi alla CTR l'Ente della Riscossione rilevando la ritualità della notifica via PEC della cartella esattoriale, in quanto avvenuta secondo le previsioni normative, oltre al fatto che essa ha comunque raggiunto lo scopo di giungere a conoscenza della società contribuente. Inoltre, l'Ufficio appellante precisa che l'art. 3, d.lgs. n. 39/1993 prevede che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, siano validi allorché la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, contenuta nelle cartelle in discorso. Infine, l'Agenzia delle Entrate Riscossione precisa di non essere tenuta a produrre copia analogica dei documenti informatici relativi alle cartelle di pagamento, munite di attestazione di conformità, poiché gli atti notificati al contribuente costituiscono gli originali delle cartelle di pagamento. Pertanto, non sarebbe stata necessaria alcuna attestazione di conformità, in quanto il contribuente avrebbe ricevuto, allegata alla comunicazione a mezzo PEC, l'unico originale della cartella di pagamento, generata in via informatica.

La CTR, ritenendo fondato l'appello, evidenzia che l'INI-PEC non costituisce l'unica ed esclusiva fonte legale di reperimento degli stessi. Inoltre, essa richiama la giurisprudenza chesancito la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento con file pdf, chiarendo che la sottoscrizione con firma digitale dell'atto notificato è irrilevante. Inoltre, in disparte la circostanza, evidenziata dall'appellante, che gli atti notificati, in via informatica, costituiscono comunque degli originali, la chiara provenienza e natura degli atti non rendevano necessaria alcuna attestazione di conformità della copia informatica notificata ad un presunto originale. Inoltre, la notifica, ha raggiunto il suo scopo, in quanto in primo grado la contribuente ha dimostrato la piena conoscenza degli atti, ampiamente contestando la pretesa tributaria in questione.
Chiarito questo, la Commissione Tributaria Regionale accoglie il ricorso.

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