Opposizione dei creditori nella scissione: non opera il termine ridotto previsto per la fusioneFonte: Trib. Novara , 6 aprile 2021
17 Settembre 2020
L'art. 2505-quater c.c., ai sensi del quale per i casi in cui non partecipano alla fusione società con capitale rappresentato da azioni, il termine di 60 gg. che deve intercorrere tra la delibera di fusione e l'atto di fusione si riduce alla metà, non è applicabile anche in materia di scissione. L'art. 2505-quater c.c.. non è, infatti, specificamente richiamato dall'art. 2506-ter c.c.. tra le norme applicabili alla scissione, né può ritenersi che il richiamo sarebbe implicito, atteso che, invece, viene fatto espresso richiamo all'art. 2503 c.c., norma che disciplina in generale il termine ordinario di 60 giorni. |