Conferimenti in natura semplificati

Lucia Folladori
20 Gennaio 2016

Con il D.Lgs. 142/2008, successivamente modificato con il D.Lgs. 224/2010 in attuazione della direttiva 2006/68/CE, è stata introdotta nell'ordinamento italiano una nuova disciplina per la valutazione dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Tale disciplina si pone in alternativa al procedimento tradizionale disciplinato dall'art. 2343 c.c. che prevede l'intervento di un terzo soggetto indipendente, nominato dall'autorità giudiziaria, incaricato di redigere una perizia di stima che attesti che il valore dei beni/crediti conferiti sia almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
Inquadramento

Con il D.Lgs. 142/2008, successivamente modificato con il D.Lgs. 224/2010 - in attuazione della direttiva 2006/68/CE (di seguito la “Direttiva”) - è stata introdotta nell'ordinamento italiano una nuova disciplina per la valutazione dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

Tale disciplina si pone in alternativa al procedimento tradizionale disciplinato dall'art. 2343 c.c. (introdotto nell'ordinamento italiano in adempimento alle previsioni della direttiva 77/91/CEE, c.d. “Seconda direttiva”, oggi trasfusa nella direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012) che prevede l'intervento di un terzo soggetto indipendente, nominato dall'autorità giudiziaria, incaricato di redigere una perizia di stima che attesti che il valore dei beni/crediti conferiti sia almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Tale procedimento è finalizzato ad assicurare la effettiva copertura del capitale sociale nominale (ed eventualmente anche della riserva sovrapprezzo) e ridurre, così, i pericoli di annacquamento dello stesso.

A seguito dell'introduzione degli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., l'applicazione del procedimento tradizionale potrebbe subire un netto ridimensionamento, visto che al verificarsi di determinate condizioni, è oggi possibile effettuare conferimenti in natura in s.p.a. senza ricorrervi. Nel riconoscere la possibilità di derogare alla procedura ordinaria, il legislatore italiano ha introdotto una significativa semplificazione della procedura di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro, ritenuta a volte eccessivamente rigorosa e costosa.

I conferimenti semplificati: tratti principali e ambito di applicazione

Il sistema semplificato di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro si articola nei seguenti tre criteri: (i) la media semestrale ponderata dei prezzi di negoziazione rilevati in un mercato regolamentato (limitatamente quando oggetto del conferimento siano valori mobiliari o strumenti del mercato monetario); (ii) il fair value del bene oggetto di conferimento iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio approvato, sottoposto a revisione legale e rispetto al quale non siano stati espressi rilievi da parte del revisore; (iii) il valore risultante da una perizia non giurata redatta da un esperto indipendente, riferita a una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento. Il minimo comune denominatore delle tre ipotesi indicate consiste nell'esistenza di un valore obiettivo – in quanto espresso da soggetti terzi rispetto alle parti dell'operazione di conferimento – e tendenzialmente attendibile – essendo il risultato di procedimenti valutativi tecnicamente validi (almeno in linea teorica).

La disciplina semplificata si applica ai conferimenti di beni diversi dal denaro effettuati in favore di tutte le società di capitali azionarie (dunque s.p.a. e s.a.p.a.; aperte e chiuse; con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e non; quotate e non); sia in sede di costituzione che in sede di aumento del capitale (v. art. 2441 c.c.), sia esso deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo a ciò delegato (ex art. 2443 c.c.). Recentemente, con il D.L. 91/2014 (art. 20, commi 4 e 5), convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina in esame, estendendolo anche: (i) al caso dell'acquisto da parte della società, per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale, di beni e di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2343-bis c.c.); (ii) al caso della trasformazione progressiva in s.p.a. o in s.a.p.a. ex art. 2500-ter c.c. (e, si ritiene, anche in caso di trasformazione eterogenea in s.p.a. o in s.a.p.a. ex art. 2500-octies c.c.: v. in tal senso la massima H.A.15 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie). Prima della recente novella, la dottrina notarile aveva sostenuto la possibilità di un'applicazione estensiva a operazioni ulteriori rispetto a quella di conferimento, tra cui alcune ipotesi di trasformazione e di fusione (v. al riguardo v. Atlante – Ruotolo, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell'ambito della fusione e della trasformazione, Studio n. 224-2009/I, Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 19 novembre 2009, consultabile sul sito www.notariato.it, 80. A favore di un'applicazione estensiva del regime semplificato anche all'operazione di scissione strutturata con aumento del capitale della società per azioni beneficiaria, a fronte delle recenti modifiche apportate all'art. 2506-ter, comma 2, c.c. cfr. Busani-Fedi, La relazione di stima nella scissione, in Società, 2015, 1, 12).

Il sistema semplificato non si applica, invece, ai conferimenti in natura effettuati in favore di s.r.l., per i quali la disciplina di riferimento continua a essere quella dettata dagli artt. 2464, 2465 e 2481-bis c.c., con una scelta ampiamente criticata in dottrina (v. per tutti Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. Not., 2009, 312), dal momento che ha l'effetto di sottoporre il conferimento in s.r.l. a una disciplina più rigida rispetto a quella prevista per le società azionarie, nonostante il primo sia tendenzialmente un tipo sociale per tutto il resto più flessibile.

La scelta di adottare uno dei tre procedimenti alternativi oppure la procedura di valutazione tradizionale (o uno specifico regime, diverso per ogni singolo conferimento) è affidata in fase di costituzione della società, ai soci, mentre in fase di aumento del capitale, agli amministratori (v. art. 2440, comma 2, c.c.), sulla base di un'apposita deliberazione portata a conoscenza dei soci nella relazione predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. Anche in questa fase, peraltro, la scelta del sistema di valutazione potrebbe tornare in capo ai soci, e in particolare di una minoranza qualificata (pari almeno al ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente all'aumento deliberando) che può richiedere che si proceda secondo il metodo tradizionale (v. art. 2440, ultimo comma, c.c.).

In evidenza: massima n. 121 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano

Rispetto alla fattispecie del conferimento effettuato in sede di aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., si segnala la massima n. 121 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui la scelta per il nuovo regime di valutazione può essere fatta dall'organo amministrativo «pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso» (nella delega) e, in tal caso, «qualora l'organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l'efficacia della sottoscrizione e del conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5 per cento del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 2343 c.c., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (salvo che consti il consenso di tutti i soci, espresso in qualsiasi forma)».

Il conferimento di valori mobiliari e strumenti del mercato ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 1, c.c.

La prima fattispecie di semplificazione, disciplinata all'art. 2343-ter, comma 1, c.c., prevede che «nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione ex art. 2343 c.c., se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento». Si ammette dunque la possibilità di evitare i costi e i tempi di una stima redatta da un esperto di nomina giudiziale quando sia presente un valore di mercato ritenuto sufficientemente attendibile, individuabile attraverso un mero calcolo matematico, prendendo a riferimento le quotazioni dei prezzi di negoziazione in mercati regolamentati (quotidianamente disponibili) e, dunque, agevolmente determinabile. Più precisamente, il valore del conferimento si individua calcolando la media dei prezzi giornalieri di quotazione (ossia una ponderazione dei prezzi delle negoziazioni avvenute nella medesima seduta), che deve essere poi ponderata (ulteriormente) sulla base delle quantità trattate ogni giorno sul mercato di borsa, al fine di dare maggior rilevanza ai prezzi giornalieri rilevati con una maggior quantità di scambi (v. al riguardo Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. soc., 2009,65 s., il quale precisa anche che «in caso di pluralità di quotazioni in diversi mercati regolamentati, il prezzo medio ponderato dovrebbe risultare dalla media ponderata delle medie semestrali dei due o più mercati di quotazione» e che, nell'eventualità in cui il bene oggetto di conferimento sia negoziato in più mercati regolamentati, occorrerà «procedere al calcolo della media ponderata dei prezzi rilevati su tutti i mercati di quotazione, senza che vi sia facoltà di scegliere l'uno o l'altro mercato»).

Tale criterio non ha valenza generale, non potendo essere utilizzato per qualsiasi conferimento diverso dal denaro ma soltanto: (i) per “valori mobiliari” o “strumenti del mercato monetario” ex art. 111-bis, comma 2, disp. att. c.c. (che rinvia all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, TUF); (ii) che siano stati effettivamente negoziati da almeno sei mesi in un mercato regolamentato.

Sulla base dell'esegesi della norma con riferimento a tali presupposti sono state individuate alcune fattispecie problematiche. Anzitutto, si dubita che il criterio in esame possa essere applicato quando il bene da conferire sia negoziato sul mercato regolamentato da meno di sei mesi; secondo una parte degli interpreti, in tal caso si deve ricorrere alternativamente, a uno degli altri criteri di valutazione contemplati dal secondo comma dell'art. 2343-ter c.c. ovvero alla valutazione del perito nominato dal tribunale prevista dall'art. 2343 c.c. (così ad es. Notari, Il regime, cit., 62; Abriani, Il nuovo regime, cit., 302; Maltoni, Brevi considerazioni sulla disciplina dell'art. 2343-ter c.c., in Riv. not., 2009, 390. Contra invece Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009, 67 che ammette il ricorso al criterio del prezzo medio ponderato di quotazione, anche quando, sebbene la quotazione risalga a un periodo inferiore a quello di sei mesi, risulti comunque “sufficiente” a determinare un valore attendibile).

Un'altra ipotesi problematica si verifica quando il prezzo medio ponderato, pur calcolabile in riferimento a una quotazione di durata semestrale, non risulta significativo a causa di continue sospensioni del titolo durante il semestre di riferimento; rispetto a tale fattispecie si ritiene comunque utilizzabile il metodo di valutazione del prezzo medio ponderato, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 1, c.c. «a condizione che il numero dei giorni in cui si sia verificata la sospensione delle negoziazioni non renda oggettivamente irrilevante il prezzo espresso dal mercato» (Notari, Il regime, cit., 67; così anche Maltoni, Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c. (disciplina vigente a seguito del d.lgs. 29 novembre 2010 n. 224), Studio n. 50-2011/1, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 16 marzo 2011, consultabile sul sito www.notariato.it, § 2.4; Busani, I “nuovi” conferimenti in natura nella società per azioni, in Società, 2011, 1044).

In caso di non funzionamento del criterio del prezzo medio ponderato (per mancanza di quotazione nei sei mesi o per sospensioni continue nella quotazione), si ritiene possibile utilizzare gli altri metodi di valutazione previsti tanto nell'art. 2343 c.c., quanto nell'art. 2343-ter, comma 2, lett. a) e b), c.c. (così ad esempio Notari, Il regime, cit., 67; Maltoni, Questioni, cit., § 2.5). Più discussa, invece, è la possibilità, al di fuori dalle ipotesi accennate di non funzionamento del criterio in esame (quindi, pur in presenza di un prezzo medio ponderato ex art. 2343-ter, comma 1, c.c.), di trascurare tale valore per optare alternativamente a favore degli altri metodi di valutazione semplificatiprevisti nel secondo comma della norma citata. Nel vigore del testo originario dell'art. 2343-ter, comma 1, c.c., la possibilità di ricorrere facoltativamente anche a tali altri criteri era stata autorevolmente sostenuta in dottrina (v. per tutti Notari, Il regime, cit., 67). Il D.Lgs. 224/2010 ha apportato una significativa modifica alla norma citata, con l'inserimento al secondo comma dell'incipit “fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma” che conduce a escludere la facoltà di optare per gli altri due criteri semplificati quando ne risulti un valore di conferimento superiore a quello stimato con il criterio di cui all'art. 2343-ter, comma 1, c.c. (cfr., dopo la novella, v. ad es. Maltoni, Questioni, cit., § 2.5; Circolare Assonime, n. 19/2011, in Riv. soc., 2011, § 3.2; Busani, I “nuovi”, cit., 1042 s., secondo il quale, ove disponibile, il prezzo medio ponderato deve essere considerato «come insuperabile cap del valore di conferimento, non valicabile se non erigendo una relazione peritale giurata ai sensi dell'art. 2343, comma 1, c.c.». Già precedentemente al decreto correttivo v. per tutti Spolidoro, Attuazione, cit., § 4). Vi sono peraltro dei casi dubbi, a confine tra le due alternative indicate di non funzionamento o funzionamento del criterio del prezzo medio ponderato, rispetto ai quali si potrebbe ancora sostenere la possibilità di ricorrere ai criteri semplificati alternativi previsti al secondo comma. Si pensi, ad esempio, al caso di titoli gravati da pegno, il cui prezzo medio ponderato potrebbe non essere espressione del loro effettivo valore (per questo esempio v. Busani, I “nuovi” conferimenti in natura nella società per azioni, in Società, 2011, 1042 s.; Maltoni, Questioni, cit., § 2.1.) oppure il caso in cui il conferimento abbia a oggetto pacchetti azionari di rilevanti dimensioni, il cui valore risulti superiore alla somma di quelli delle singole azioni (per questo esempio v. Ferri Jr., La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, in Riv. soc., 2009, § 3.6, il quale, peraltro, ritiene utilizzabile solo il procedimento tradizionale di stima).

In evidenza: il problematico ricorso al criterio del prezzo medio ponderato in caso di conferimento effettuato in sede di un aumento del capitale sociale

In relazione al conferimento effettuato in sede di un aumento del capitale sociale, occorre chiedersi rispetto a quale momento debbano essere calcolati i sei mesi di quotazione “precedenti il conferimento” per la valutazione del bene. Mentre, infatti, in fase di costituzione, il momento del conferimento in natura coincide necessariamente con il perfezionamento dell'atto costitutivo - e quindi il semestre di riferimento si calcola a ritroso rispetto a tale momento - in sede di aumento di capitale non è detto che il conferimento sia contestuale alla delibera. Tra l'altro, la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito al conferimento deve essere allegata al verbale ex art. 2441, comma 6, c.c. Si pone quindi l'alternativa tra ritenere non applicabile il metodo di valutazione in esame al caso di conferimento non contestuale alla delibera di aumento o sposare un'interpretazione più elastica della norma che ammetta di prendere a riferimento come periodo di osservazione per il calcolo della media semestrale una data prossima ai sei mesi precedenti il giorno della delibera (al riguardo v. Notari, Il regime, cit., 69, il quale rileva che ove non si ritenesse ammissibile un'interpretazione meno letterale della norma, ciò «dovrebbe comportare la necessità che nella deliberazione assembleare di aumento con conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario venga stabilito un termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., coincidente con il termine della giornata stessa in cui avviene la deliberazione ovvero che, in difetto di ciò, si effettui comunque il conferimento contestualmente alla deliberazione assembleare o, al più, il giorno stesso della deliberazione medesima». Nello stesso senso anche Maltoni, Questioni, cit., § 2.2.).

La valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.

La seconda fattispecie di semplificazione, disciplinata al secondo comma dell'art. 2343-ter, lett. a), c.c., si riferisce al caso in cui il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore «al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento».

Nella sua formulazione iniziale, la norma non faceva espresso riferimento come nel testo oggi vigente al concetto di “fair value, ma al più generico “valore equo”, riscontrabile in astratto sia nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali, sia in quelli che utilizzano gli IAS/IFRS. Gli interpreti si dividevano, pertanto, tra coloro che ammettevano un'interpretazione estensiva della norma, comprensiva anche delle valutazioni effettuate alla stregua dei principi contabili nazionali (così ad es. Spolidoro, Attuazione, cit., 69; Notari, Il regime, cit., 73) e coloro che, invece, ritenevano corretto riferirsi solo a bilanci IAS-compliant (in quest'ultimo senso, ad es. Ferri Jr., La nuova disciplina, cit., § 4.4). La modifica testuale della norma operata nel 2010 è stata interpretata come ulteriore argomento per concludere in questo secondo senso, escludendo così le valutazioni contenute in bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali, sebbene la tesi contraria sia ancora autorevolmente sostenuta.

L'utilizzo di bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali ai sensi e per gli effetti della valutazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.: orientamenti a confronto (dopo le modifiche apportato dal D.Lgs. 224/2010)

Orientamento contrario

Orientamento favorevole

Assonime, circolare 19/2011, cit., 9 s.

Portale, Le nuove norme sui conferimenti in natura nelle s.p.a.: dal «ravvicinamento» alla «disarmonizzazione» dei diritti nazionali, in Riv. soc., 2012, 11 ss.

Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano, massima n. 120 del 5 aprile 2011

Strampelli, I regimi alternativi di stima dei conferimenti in natura in società per azioni: appunti, in Riv. dir. civ., 2011, 213 ss.

Maltoni, Questioni, cit., § 3.4

Busani, I “nuovi”, cit., 1045

Il significato tecnico di fair value è definito – per espresso richiamo normativo (v. ultimo comma dell'art. 2343-ter c.c.) – dai principi contabili internazionali IAS-IFRS (in particolare dall'IFRS13, in vigore dal 1° gennaio 2013) come «il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un'attività o che dovrebbe essere corrisposto per estinguere una passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data della valutazione».

Ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c. l'unico bilancio utilizzabile è quello riferito all'esercizio che precede quello in pendenza del quale il conferimento è effettuato. Con tale nuova formulazione risulta definitivamente chiarito che il bilancio da prendere a riferimento al fine di valutare il bene è solo quello d'esercizio e pertanto, non possono essere considerati i bilanci infra-annuali o le situazioni patrimoniali redatte in sede di fusione o di scissione, anche se predisposti con i medesimi criteri previsti per il bilancio d'esercizio (in questi termini v. Strampelli, I regimi alternativi, cit., 237; De Luca, Conferimenti in natura senza stima e azioni proprie: re “melius” perpensa?, in Riv. dir. comm., 2012, 358; Maltoni, Questioni, cit., § 3.6; Busani, I “nuovi”, cit., 1046. Contra, anche alla luce del vigente testo della norma, Pellegrino, Brevi riflessioni sulla nuova disciplina dei conferimenti in natura in caso di costituzione della società per azioni, in Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, Cacucci Editore, 2011,666).

Irrisolta resta, invece, la questione circa la possibilità di avvalersi del solo bilancio della conferente o anche dei bilanci di altre società. Il legislatore, pur consapevole dell'esistenza della questione, pare aver intenzionalmente evitato di risolvere il problema in base alla considerazione che la Direttiva non dice nulla in proposito (così si esprime la Relazione al D.Lgs. 224/2010). Al riguardo, le soluzioni prospettate in dottrina differiscono tra chi (Abriani, I conferimenti, cit., 188) ammette in linea generale il riferimento a bilanci anche di altre società; chi, invece, nega il ricorso a essi in termini assoluti (così parrebbe Maltoni, Questioni, cit., § 3.7) e chi propone invece una tesi intermedia, ammettendo l'utilizzo del bilancio della conferitaria solo in casi specifici, ad esempio quando oggetto di conferimento siano beni fungibili o standardizzati (così Notari, Il regime, cit., 81), oppure nel caso in cui il soggetto conferente non disponga di un proprio bilancio da cui poter trarre le indicazioni del fair value del bene oggetto del conferimento (così la circolare Assonime n. 19/2011, cit.).

Ulteriore requisito richiesto dalla norma in esame è che si tratti di un bilancio soggetto a revisione legale. Con siffatta espressione deve intendersi ogni caso in cui vi sia un vero e proprio obbligo di legge alla revisione legale dei bilanci d'esercizio, ossia nei casi disciplinati dagli articoli 2409-bis c.c. (per le società per azioni) e 2477 c.c. (per le società a responsabilità limitata). Essa è interpretata dalla dottrina prevalente nel senso di comprendere tutte le forme di controllo o revisione a cui sono soggetti i bilanci d'esercizio delle società per azioni e consente di attingere anche al valore contabile risultante da bilanci di società a responsabilità limitata tenute al controllo legale dei conti, indipendentemente dalla circostanza che questa funzione sia esercitata da un sindaco, dal collegio sindacale ovvero da un revisore esterno. La norma richiede inoltre che il bilancio non sia oggetto di rilievi da parte del revisore in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento: si ritengono ricomprese anche le ipotesi di giudizio negativo oppure di dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio, a fronte delle quali deve essere esclusa la possibilità di fare “cieco” affidamento sui dati di bilancio (v. in tal senso: Circolare Assonime n. 19/2011 citata; Notari, Il regime, cit., 82 s.; Maltoni, Questioni, cit., § 3.5; Busani, I “nuovi”, cit., 1046).

La valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c.

Il criterio semplificato che sembra aver riscosso maggior favoreè quello disciplinato nel secondo comma dell'art. 2343-ter c.c. alla lettera b). La norma consente di assegnare al conferimento il valore risultante da una valutazione effettuata da un esperto nominato dalle parti (tendenzialmente dal soggetto conferente o, nel caso di aumento del capitale sociale, dalla società conferitaria), che si connota per alcuni requisiti:

  • oggettivi, in quanto deve essere precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento: per quanto riguarda il termine di sei mesi richiesto dalla norma, si segnala la massima n. 105 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano secondo cui esso decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l'atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura;
  • e soggettivi, dovendo essere sottoscritta da un esperto indipendente rispetto ai soggetti interessati all'operazione e dotato di adeguata e comprovata professionalità: al riguardo si segnalano le massime H.A.12 e H.A.11 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie con cui si precisa che l'esperto non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e che la valutazione dell'esperto, in questo caso, può non essere asseverata con giuramento (in quest'ultimo senso anche la massima n. 105 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano).

Questo procedimento di valutazione ha valenza generale, potendo essere utilizzato per qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343-ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria (si veda al riguardo la massima H.A.10 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, secondo cui lo stesso può essere utilizzato anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d'azienda per i quali il criterio di cui alla lettera a) potrebbe risultare inutilizzabile; nonché per beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori o beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale).

L'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. non richiede che la valutazione sia stata fatta agli stessi fini e neppure che sia stata redatta anteriormente al momento in cui si decide di effettuare il conferimento, nonostante la Direttiva richiedesse la preesistenza della stima (a favore dell'ammissibilità di perizie redatte per altri fini e/o commissionate ad hoc si vedano la Relazione al D.Lgs. 142/2008; la massima n. 105 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano; la massima H.A.13 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, che per il caso di utilizzo di una perizia redatta per altri fini prescrive la necessità dell'espresso consenso dell'esperto. In dottrina v. ad esempio: Notari, Il regime, cit., 84; Ferri Jr., La nuova disciplina, cit., 269; Olivieri, I sistemi alternativi di valutazione dei conferimenti in natura nelle s.p.a., in Riv. dir. civ., 2010, I, 231; Busani, I “nuovi”, cit., 1041, il quale precisa che in caso di perizia eretta per una finalità diversa dal conferimento, l'incarico al perito potrebbe essere stato affidato da un soggetto terzo (ad esempio, da una banca, nell'ambito di una istruttoria finalizzata alla concessione di un finanziamento). Contra, Ibba, Osservazioni sulla stima dei così detti conferimenti senza stima, in Giur. comm., 2009, I, § 5.b).

Completa la disciplina relativa a tale metodo di valutazione il quarto comma dell'art. 2343-ter c.c., che sancisce la responsabilità dell'esperto nei confronti della società, dei soci e dei terzi. A differenza del regime di responsabilità previsto per l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c., qui non è richiamato l'art. 64 c.p.c., in virtù del quale si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. L'omissione è stata giustificata in base al fatto che l'art. 64 c.p.c. disciplina la responsabilità dei consulenti tecnici, dei custodi e degli altri ausiliari del giudice, ossia di soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria, laddove nel caso di specie la nomina dell'esperto non è giudiziale (così ad esempio Notari, Il regime, cit., 89; per un commento critico a tale omissione v. Spolidoro, Attuazione, cit., 70).

La documentazione di cui all'art. 2343-ter, comma 3, c.c.

Quando il conferimento è effettuato facendo ricorso a uno dei criteri semplificati è necessario predisporre e rendere pubblica la documentazione dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma (ove si sia fatto ricorso a uno dei due criteri ivi indicati). L'articolo 2343-ter, comma 3, c.c. precisa al riguardo che tale documentazione deve essere allegata all'atto costitutivo, mentre quando il conferimento è effettuato in sede di aumento di capitale, tale documentazione dovrà essere allegata al verbale della deliberazione di aumento e restare depositata nella sede della società durante i quindici giorni (o per il termine di cui all'art. 158 TUF in caso di società quotata) che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, a disposizione dei soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e al parere di congruità sul prezzo di emissione (salva la possibilità che la totalità dei soci rinunci al preventivo deposito, nonché, limitatamente alla relazione degli amministratori e al parere di congruità, alla redazione stessa dei documenti).

Se tali documenti risultano già depositati nel registro delle imprese non devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepositati, essendo sufficiente, in tal caso che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare (così la massima H.A.14 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

Alcune precisazioni operative sono indicate nella massima n. 106 della Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui la documentazione richiesta dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c., può consistere, a seconda dei casi: « a) nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato - se in concreto svolge tale servizio - o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-ter, comma 1, c.c.); b) nel bilancio d'esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui "risulta" il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia "leggibile" dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali "risulta" il valore del bene oggetto di conferimento; nonché infine nella relazione di revisione, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. a, c.c.); c) nella perizia redatta dall'esperto (non necessariamente asseverata di giuramento), non ritenendosi necessaria l'allegazione di alcuna documentazione riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto».

Il successivo controllo da parte degli amministratori e il ritorno al regime ordinario ai sensi dell'art. 2343-quater c.c.

La nuova disciplina prevede, infine, una serie di adempimenti a carico degli amministratori della società conferitaria, che assumono il compito di verificare, a conferimento avvenuto, che non siano intervenute variazioni rilevanti dei valori di riferimento dei beni conferiti e, in caso di conferimento assistito da perizia di un esperto, la verifica deve altresì avere a oggetto i requisiti di professionalità e indipendenza dello stesso (v. art. 2343-quater c.c.). Più precisamente, gli amministratori sono chiamati a verificare l'inesistenza di fatti eccezionali o (rispetto ai beni conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 2343-ter c.c.) nuovi e rilevanti, capaci di modificare sensibilmente il valore attribuito al conferimento applicando i criteri previsti dalla disciplina semplificata. Tale controllo deve essere effettuato nei trenta giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2343-quater, comma 1, c.c.) ovvero, in caso di aumento di capitale, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del conferimento, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione della deliberazione di aumento del capitale, nel registro delle imprese (art. 2440, comma 5, c.c.).

Ove da essa risultino variazioni rilevanti rispetto ai valori di riferimento, su istanza degli amministratori, occorre procedere a nuova valutazione effettuata ai sensi dell'art. 2343 c.c. e torna, pertanto, a essere obbligatoria la relazione di un esperto di nomina giudiziale. Il rinvio all'art. 2343 c.c. è generico: ne discende, quindi, secondo la dottrina prevalente l'integrale applicazione di tale norma e così anche del successivo controllo da parte degli amministratori nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della società (v. per tutti Notari, Il regime, cit., 110; contra invece Spolidoro, Attuazione, cit., § 10. Propone un'interpretazione peculiare Ferri Jr., La nuova disciplina, cit., § 6, il quale ritiene applicabile la verifica di cui all'art. 2343, comma 3, c.c. a prescindere dalla valutazione di attendibilità effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2343-quater c.c., ossia in aggiunta a essa). Se, invece, l'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2343-quater c.c. conferma la correttezza della valutazione individuata attraverso l'applicazione di uno dei tre criteri previsti dall'art. 2343-ter c.c., gli amministratori devono depositare, per l'iscrizione nel registro delle imprese, una loro dichiarazione contenente una serie di attestazioni, tra cui quella per cui il valore assegnato al conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e quella circa il mancato intervento di fatti eccezionali o rilevanti che abbiano inciso sulla valutazione (per una più completa analisi delle numerose questioni relative al controllo dell'organo amministrativo e osservazioni critiche circa l'effettività di tale controllo si vedano, ad esempio: Olivieri, I sistemi, cit., 240 ss.; Notari, Il regime, cit., 100 ss.; Salamone, Le verifiche della valutazione semplificata dei conferimenti «non in contanti», in Giur. comm., 2010, I, 47 ss.; Ibba, Osservazioni, cit., 929 ss.; Strampelli, I regimi alternativi, cit., 234 s.).

Si precisa, infine che, sebbene in relazione alle operazioni di acquisti pericolosi ex art. 2343-bis c.c. e di trasformazione ex art. 2500-ter c.c. non sia espressamente richiamata anche la disposizione dell'art. 2343-quater c.c., si ritiene, peraltro, applicabile la verifica a opera degli amministratori ai sensi di tale norma anche alle nuove fattispecie di applicazione della disciplina semplificata, in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall'art. 2343-ter (in questi termini v. la massima H.A.15 della Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie).

Riferimenti

Normativi

  • art. 2343-bis c.c.;
  • art. 2343-ter c.c.;
  • art. 2343-quater c.c.;
  • art. 2440 c.c.;
  • art. 2441, comma 6, c.c.;
  • art. 2443, comma 4, c.c.;
  • art. 2500-ter c.c.;
  • art. 2500-octies c.c.;
  • art. 111-bis, comma 2, disp. att. c.c.;
  • art. 1, commi 1-bis e 1-ter TUF;
  • art. 106 TUF;
  • art. 158 TUF.

Prassi

  • Commissione massime societarie del Consiglio Notarile di Milano, massime nn. 105, 106, 120, 121 (104, 107 rispettivamente sostituite da 120 e 121);
  • Commissione Società del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massime H.A.10, H.A.11, H.A.12, H.A.13, H.A.14, H.A.15;
  • IFRS 13 (definizione di fair value);
  • Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 11/IR del 29 giugno 2009.

Bibliografia

  • Busani-Fedi, La relazione di stima nella scissione, in Società, 2015, 1, 12
  • Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. Not., 2009;
  • Maltoni, Brevi considerazioni sulla disciplina dell'art. 2343-ter c.c., in Riv. not., 2009;
  • Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009;
  • Portale, Le nuove norme sui conferimenti in natura nelle s.p.a.: dal «ravvicinamento» alla «disarmonizzazione» dei diritti nazionali, in Riv. soc., 2012;
  • Strampelli, I regimi alternativi di stima dei conferimenti in natura in società per azioni: appunti, in Riv. dir. civ., 2011.
Sommario