Contenzioso tributario e produzione dei documenti prima dell'udienza di trattazione
21 Settembre 2020
In tema di contenzioso tributario l'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Tale termine ha natura perentoria. Pertanto, qualora la parte resistente/appellata si costituisca in violazione di tale termine decadenziale resta inibito al giudice fondare la propria decisione su tali documenti tardivamente depositati. Detti documenti, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro regolarità e valenza, non potranno essere presi in considerazione alcuna e non sono idonei a suffragare le eccezioni della parte resistente/appellante ed a contrastare i motivi posti a fondamento del ricorso/appello: sono tamquan non esset.
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