Gli Enti locali possono accedere all'Anagrafe tributaria

La Redazione
21 Settembre 2020

L'intervento legislativo, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto “Semplificazioni”, novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

L'intervento legislativo, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto “Semplificazioni”, novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

La Legge di Bilancio 2020

Si ricorda che l'art. 1 c. 784-815 L. 160/2019 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, i citati commi:

  • intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
  • disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
  • introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (c.d. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
  • novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
  • in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
  • istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
  • prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

La novità

L'art. 7 d.P.R. n. 605/73 tratta delle comunicazioni che determinati enti, tra cui Ordini professionali, Camere di Commercio ed Istituti finanziari, devono effettuare all'Anagrafe tributaria al fine di fornire elementi e dati che il Fisco (e ora anche gli enti locali) utilizzerà per future attività di controllo e accertamento.

L'art. 17 bis DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 mira a semplificare il processo di riscossione degli enti locali. A tal fine esso novella l'art. 1 c. 791 L. 160/2019.

La modifica specifica che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi di riscossione possano accedere anche ai dati di cui all'art. 7 c. 6 DPR 605/73 sopra richiamato.

Si tratta dei dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi rapporto o effettui - anche per conto o a nome di terzi - qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad eccezione dei bollettini di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro) con operatori finanziari, quali:

  • banche;
  • la società Poste italiane Spa;
  • intermediari finanziari;
  • imprese di investimento;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • società di gestione del risparmio.

Questi dati, concernenti l'esistenza e la natura dei rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, sono comunicati all'Anagrafe tributaria che li archivia in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti interessati (art. 7 c. 6 DPR 605/73).

Il c. 791 novellato disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione.

Si applicano le seguenti regole:

  • gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo;
  • a tal fine, l'ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 679/2016, c.d. regolamento GDPR);
  • restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

La modifica in esame deve essere tenuta in debito conto dagli operatori del settore. Infatti, le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni, sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica (di cui all'art. 32 c. 1 n. 7 d.P.R. n. 600/73 e all'art. 51 c. 2 n. 7 d.P.R. n. 633/72), riguardanti le indagini finanziarie.

Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis c.p.p., sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Fonte: mementopiù

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