Gli Enti locali possono accedere all'Anagrafe tributaria
21 Settembre 2020
L'intervento legislativo, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto “Semplificazioni”, novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.
La Legge di Bilancio 2020 Si ricorda che l'art. 1 c. 784-815 L. 160/2019 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, i citati commi:
La novità L'art. 7 d.P.R. n. 605/73 tratta delle comunicazioni che determinati enti, tra cui Ordini professionali, Camere di Commercio ed Istituti finanziari, devono effettuare all'Anagrafe tributaria al fine di fornire elementi e dati che il Fisco (e ora anche gli enti locali) utilizzerà per future attività di controllo e accertamento. L'art. 17 bis DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 mira a semplificare il processo di riscossione degli enti locali. A tal fine esso novella l'art. 1 c. 791 L. 160/2019.
La modifica specifica che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi di riscossione possano accedere anche ai dati di cui all'art. 7 c. 6 DPR 605/73 sopra richiamato.
Si tratta dei dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi rapporto o effettui - anche per conto o a nome di terzi - qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad eccezione dei bollettini di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro) con operatori finanziari, quali:
Questi dati, concernenti l'esistenza e la natura dei rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, sono comunicati all'Anagrafe tributaria che li archivia in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti interessati (art. 7 c. 6 DPR 605/73). Il c. 791 novellato disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione. Si applicano le seguenti regole:
La modifica in esame deve essere tenuta in debito conto dagli operatori del settore. Infatti, le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni, sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica (di cui all'art. 32 c. 1 n. 7 d.P.R. n. 600/73 e all'art. 51 c. 2 n. 7 d.P.R. n. 633/72), riguardanti le indagini finanziarie. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis c.p.p., sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.
Fonte: mementopiù |