L'Inps non corrisponde l'ANF, quali sono i rimedi esperibili?

Paola Silvia Colombo
22 Settembre 2020

Mediante quale procedura il coniuge divorziato deve attivarsi se l'INPS non gli corrisponde direttamente l'assegno per il nucleo familiare conformemente a quanto disposto dalla sentenza di divorzio?

Mediante quale procedura il coniuge divorziato deve attivarsi se l'INPS non gli corrisponde direttamente l'assegno per il nucleo familiare conformemente a quanto disposto dalla sentenza di divorzio?

In caso di separazione e/o divorzio, gli assegni familiari percepiti sono dovuti al genitore collocatario dei figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.

L' art. 211, l. 19 maggio 1975 n. 151 prevede infatti che «il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge».

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che tale diritto spetta al genitore collocatario a prescindere dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in forza del proprio rapporto di lavoro, oppure in forza del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.

Questo vuol dire che gli assegni familiari per i figli, salvo diverso accordo, vanno versati interamente al coniuge con cui essi convivono, anche quando a percepirli in prima battuta è l'ex coniuge lavoratore. (Cass. sent. n. 12770/2013)

Si precisa che l'assegno viene pagato:

a) O dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;

b) O direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Pertanto si possono profilare diversi casi.

Se a percepire l' assegno familiare (tramite il datore di lavoro) è il genitore con cui non convivono i figli, quest'ultimo dovrà provvedere subito dopo al versamento degli importi riconosciutigli all'altro genitore.

In tale ipotesi, in caso di mancato versamento delle somme all'ex coniuge in violazione a quanto previsto anche dalla sentenza di divorzio, ritengo che quest'ultimo potrebbe avvalersi del rimedio previsto dall'art. 8 della legge sul divorzio (c.d. "ordine di pagamento" diretto a carico del terzo).

Potrebbe, quindi, procedere direttamente alla messa in mora dell'altro ex coniuge inadempiente a mezzo raccomandata e proseguire con la notifica del titolo esecutivo (sentenza di divorzio) al terzo (datore di Lavoro) richiedendo il pagamento diretto dell'assegno familiare, comunicando all'altro coniuge inadempiente l'avvenuta notifica al terzo.

Qualora l'ex coniuge trattenga poi le somme percepite a titolo di assegni familiari senza provvedere al versamento all'altro lo stesso può essere chiamato a rispondere del reato di “appropriazione indebita”.

Nel caso in cui l'ex coniuge abbia i requisiti, invece, per ottenere l'erogazione dell'assegno direttamente da parte dell'Inps ritengo, invece che, in caso di mancato versamento, l'unico rimedio possibile sia quello di inviare all'Ente di previdenza una lettera di messa in mora sollecitando pagamento del sussidio.

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