Lavoro a termine e società a partecipazione pubblica: nessuna conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
25 Settembre 2020
Abstract. Il d.l. n. 112/2008, art. 18 […] estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal d.lgs. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità".
Il caso. Quale tutela per il dipendente a tempo determinato di azienda pubblica che a fine contratto non viene rinnovato? Se si tratta di azienda pubblica si applica la legge speciale che garantisce trasparenza, imparzialità e pubblicità… e il dipendente non può ottenere una conversione del contratto.
Il caso deciso dalla Cassazione riguarda il dipendente di una azienda regionale di trasporti che nel 2010 stipulava un contratto a tempo determinato. Al termine del rapporto l'azienda non rinnovava il contratto ed il lavoratore agiva in giudizio ottenendo la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto e il risarcimento del danno, quantificato il tre mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
La Corte d'appello interessata dal lavoratore riformava la sentenza in parte, condannando l'azienda al pagamento delle spese di lite per il primo grado e condannando il lavoratore al versamento di buona parte delle spese dell'appello.
Il principale motivo eccepito davanti alla Cassazione era rivolto ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo in un contratto stabile. Il Giudice di legittimità quindi, richiamando la legge speciale per le assunzioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, ha ricordato che le limitazioni alle assunzioni negli enti pubblici si applicano anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano attività volte a soddisfare esigenze di carattere generale o che svolgono in favore della pubblica amministrazione attività di supporto.
La veste giuridica dell'ente che stipula il rapporto di lavoro non è sufficiente a far disapplicare la legge speciale. La Corte si è riportata ai principi affermati con sentenza costituzionale n. 466/1993: il mutamento di veste giuridica dell'ente, trasformato da soggetto pubblico a società di diritto privato integralmente partecipata dall'ente pubblico, non è sufficiente a giustificare l'eliminazione dei vincoli pubblicistici, a meno che la privatizzazione non assuma pure caratteri sostanziali, tali da causare la fuoriuscita della società dalla sfera di finanza pubblica.
In sostanza, qualora si tratti di privatizzazione puramente formale, si applica comunque l'art. 97 Cost., così che il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione debbano essere garantiti anche rispetto alla stipulazione dei contratti di lavoro, da svolgersi sempre mediante concorso pubblico.
Obbligo di evidenza pubblica rafforzato per i rapporti di lavoro nelle PP.AA. e nelle società partecipate. Nessun concorso? Nessun rinnovo. La questione sollevata dal lavoratore a termine della società di trasporti privatizzata ci pone davanti a un dato evidente: si applica la legge speciale. Infatti, l'art. 1 comma 3, d.lgs. n. 165/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) prevede che per quanto non derogato dalla legge speciale si faccia riferimento alle norme del codice civile e a quelle generali di diritto privato e tuttavia, l'articolo 19 della stessa norma, rispetto ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale, prevede l'obbligo di rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, statuendo l'espressa nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto di procedure di evidenza pubblica.
Di conseguenza, riprendendo l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU. n. 26724/17), il contratto stipulato tra l'azienda di trasporti pubblici e il lavoratore era affetto da un vizio assoluto, poiché ne era vietata la stessa stipulazione: se il contratto viene ugualmente stipulato la sua esistenza è in contrasto con una norma imperativa e deve ritenersi nullo in radice, con evidente impossibilità di operare una conversione.
Conclusione del rapporto senza conversione. Il bilanciamento degli interessi in favore del corretto andamento della Pubblica Amministrazione. La possibilità di convertire un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato è esclusa quando all'ipotesi di illegittimità del termine viene associata un'assunzione illegittima e senza concorso. In sintesi, i principi costituzionali di cui all'articolo 97 e relativi al buon andamento della pubblica amministrazione, si impongono e prevalgono rispetto al diritto alla conservazione del contratto di lavoro che, si dall' origine, non poteva essere stipulato.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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