Rifiuti: il mancato svolgimento del servizio di raccolta dà diritto a una riduzione della TARI
25 Settembre 2020
Una società di capitali, avente sede all'interno dell'Interporto di Nola, impugna l'avviso di accertamento con cui il Comune ingiunge il pagamento della TARI per il periodo di imposta 2015, lamentando la violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, Legge di Stabilità 2014 in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti nell'area privata interna. La CTP annulla parzialmente l'atto impositivo, ritenendo che il tributo sia dovuto nella misura ridotta del 15%, mentre la CTR, riformando la pronuncia di prime cure, rigetta il ricorso.
Nell'ordinanza n. 19767/2020 la Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio rileva che, nel caso sub iudice, il Comune ha regolarmente espletato il servizio di raccolta dei rifiuti lungo le strade di collegamento fino ai punti di accesso all'Interporto di Nola, ma non al suo interno, con conseguente impossibilità per le imprese di fruire del servizio in prossimità della propria sede e necessità di ricorrere a un servizio sostitutivo privato: la Suprema Corte conclude che «il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale».
Il contribuente deve provare la mancata erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti. La Suprema Corte richiama l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione [consistente] nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso» (Cass., sez. trib., 5 febbraio 2019, n. 3265; Cass., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22767). Il Collegio ribadisce inoltre che, «in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale» (cfr. per tutte Cass., sez. trib., 22 settembre 2017, n. 22130, in CED Cass., Rv. 645621).
Le c.d. riduzioni tecniche della TARI. In base ai commi 656 e 657 dell'art. 1, Legge di Stabilità 2014, la TARI è dovuta «nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente», mentre è dovuta «in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita». Il Collegio rileva che tali riduzioni «vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi».
Le c.d. riduzioni eventuali della TARI. Sono invece meramente eventuali le riduzioni previste dai commi 656 e 657 dell'art. 1, Legge di Stabilità 2014, perché subordinate a una esplicita previsione del regolamento comunale oltre che dalla presentazione di una preventiva domanda documentata del contribuente.
Zona servita e distanza dal punto di raccolta. Nell'ordinanza in rassegna il Collegio definisce la “zona perimetrata o di fatto servita” di cui al comma 657 come «un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area […] di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, [ha] come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del serivizio tanto da richiedere interventi sostitutivi». Non ricadono in tale nozione i parchi residenziali o i condomini privati, mentre è irrilevante che la zona sia pubblica o privata. La riduzione della TARI viene inoltre graduata in ragione della distanza dal punto di raccolta più vicino, tenendo conto di circostanze di fatto come l'ubicazione dei locali o aree oggetto di imposizione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta. In assenza di una specifica richiesta o prova in tal senso, la TARI è dovuta nella misura del 40%. L'ulteriore riduzione prevista dal comma 656 spetta qualora il servizio non sia svolto del tutto oppure sia svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità da regolamento comunale, oppure sia temporaneamente sospeso per ragioni sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti.
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