Matrimonio tra stranieri non trascritto e gestione della crisi coniugale
30 Settembre 2020
Tizio e Caia, cittadini stranieri senza figli, prima di trasferirsi in Italia, avevano contratto matrimonio nel loro Paese d'origine. Il matrimonio non è però mai stato trascritto nei registri dello stato civile italiano. Il rapporto è oggi in profonda crisi ed i due intendono di comune accordo trovare una soluzione. Cosa fare?
Occorre premettere che, in base all'art. 28, l. 218/1995, il matrimonio è valido quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione; il fatto che esso non sia stato trascritto in Italia è privo di rilevanza, non incidendo in alcun modo sulla sua validità. La trascrizione infatti non rappresenta elemento costitutivo del vincolo. Premesso ciò, i coniugi potrebbero trovare un'intesa sulla legge applicabile (magari proprio quella dello Stato di comune cittadinanza) e, quindi, pervenire ad un divorzio diretto, senza passare per una preventiva separazione personale, in base all'art. 5 del Reg. UE 1259/2010. In mancanza di accordo sul punto, come pure di una normativa applicabile più duttile, troverà applicazione l'art. 8 del citato Regolamento. Come è noto, tale previsione contiene una serie di criteri “a cascata” per l'individuazione della legge applicabile a separazione e divorzio, in primis quello della residenza comune dei coniugi al momento della domanda giudiziale. Se Tizio e Caia risiedono entrambi in Italia, si applicherà la legge italiana e, dunque, a fronte dell'accordo dei coniugi si potrà procedere ad una separazione consensuale, piuttosto che alla negoziazione assistita. |