La notifica del ricorso nella procedura prefallimentare tra diritto di difesa e speditezza procedimentale

01 Ottobre 2020

Ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo PEC, che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese -e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso- la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società.
Massima

“Ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese -e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso- la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società; il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”.

Il caso

La Corte d'Appello di Roma respinge il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Le doglianze poste a base del successivo ricorso per cassazione riguardano le modalità di esecuzione della notifica del ricorso introduttivo in primo grado.
La società, che era stata cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno, aveva ricevuto la notificazione del ricorso presso l'indirizzo PEC, con esito positivo. Essendosi anche verificato il decesso del liquidatore, si era altresì proceduto alla nomina di un curatore ai sensi dell'art. 78 c.p.c., e la notificazione era stata effettuata anche presso quest'ultimo.
In Cassazione vengono quindi fatte valere da un lato la lesione del diritto di difesa, per la mancata citazione presso la sede sociale, nella persona del socio successore (“data la singolare concomitanza della cancellazione della società e della morte del liquidatore in assenza di collegio sindacale”), e dall'altro lato la inesistenza della notifica alla società presso la sede sociale, essendo questa stata effettuata presso il domicilio personale del curatore speciale nominato (“non per supplire alla mancanza del legale rappresentante ma per rendere operativa la fictio iuris della sopravvivenza della società estinta”).
La decisione della Corte di legittimità è nel senso della infondatezza del ricorso.

La questione

La questione riguarda la modalità di esecuzione della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, e la valenza della notificazione a mezzo PEC, allorquando la società risulti già cancellata dal registro delle imprese.

Le soluzioni giuridiche

Il tema della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato oggetto di reiterate decisioni di legittimità, e d'altra parte l'art. 15 della legge fallimentare è stato anche ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale.

In generale Cassazione civile, sez. VI, 07 Agosto 2017, n. 19688 ha stabilito che «L'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif. in l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 cod. proc. civ per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica».

Quanto alla ammissibilità della notifica a mezzo PEC alla società già cancellata, Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 602 ha affermato che «In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese» -in senso contrario App. Brescia, 20.3.2014, secondo cui «La circostanza che la società possa essere dichiarata fallita ancorché estinta, purché entro l'anno da tale evento, non vale affatto, di per sé, a prorogare la domiciliazione della società, ove la cancellazione sia stata preceduta da messa in liquidazione, nomina di liquidatore nella persona di soggetto diverso dal precedente legale rappresentante e contestuale indicazione della sede della liquidazione presso il liquidatore medesimo, in luogo diverso da quello ove in precedenza la società aveva sede. Ne consegue che la notifica dell'istanza fallimentare debba essere eseguita alla società in persona del liquidatore presso il domicilio di quest'ultimo, pena la nullità della sentenza, poiché emessa in violazione dell'obbligo di consentire al fallendo di conoscere l'istanza e di congruamente esercitare il proprio diritto di difesa».

Sugli oneri inerenti al funzionamento e al controllo della casella di posta elettronica, Cassazione civile, sez. VI, 07 Luglio 2016, n. 13917 ha affermato che «In tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"». Analogamente Sez. 1, Sentenza n. 31 del 03/01/2017, secondo cui «La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva revocato il fallimento sul presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo PEC che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società)» -in senso contrario si è sostenuto che «La notifica ex art. 15, l.fall. pervenuta ad una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria e titolare del medesimo indirizzo PEC è nulla e non inesistente in presenza di chiarissime e rilevanti relazioni tra la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza letterale fra la PEC e la sua denominazione societaria, nell'iscrizione alla CCIAA su apposita iniziativa e nella relativa domanda per conseguire l'indirizzo PEC utilizzato ai fini della notifica».

Sugli oneri di attivazione del Tribunale, a fini di esecuzione della notifica, rispetto alla condizione di irreperibilità del destinatario, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011 ha stabilito che «In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del Tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15, l.fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la notifica della convocazione era avvenuta con il rito degli irreperibili, ex art. 143 cod. proc. civ., in quanto presso la sede legale risultante dal registro delle imprese era insediata altra società e già risultavano la relazione negativa della notifica, a cura della creditrice istante, di un atto di precetto, in epoca prossima all'istruttoria prefallimentare, nonché l'infruttuosità della notifica sussidiaria al legale rappresentante presso la residenza anagrafica)» -in senso contrario si è sostenuto che «La notifica non può ritenersi avverata, né può ritenersi precluso al debitore avvalersi della nullità della notifica, anche nel caso in cui il debitore si sia sottratto alla notifica volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile».

Infine va richiamata Corte Cost., n. 146/2016, secondo cui «A differenza della disposizione di cui all'evocato art. 145 cod. proc. civ. –esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure– il riformulato art. 15 della così detta legge fallimentare si propone, infatti, di «coniugare» quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) «con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale». E, a tal fine appunto, prevede che “il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo”», e secondo cui «esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico».

Osservazioni

Il tema affrontato dalla decisione in commento riguarda le modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, e del decreto di convocazione del debitore, in vista della instaurazione del contraddittorio.
È interessante notare che l'originaria formulazione dell'art. 15 della legge fall. non prevedesse la necessaria instaurazione del contraddittorio, perché era previsto solo che “Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, [potesse] ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti (era stata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141/1970, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento).
La riforma del 2006 aveva poi stabilito l'onere di notifica al debitore in capo alla parte ricorrente, senza specificazioni in ordine alle modalità di esecuzione di tale adempimento (salvo che i termini ordinari fossero stati abbreviati, nel quale caso era stabilito che il presidente del tribunale potesse disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza fossero portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi).
Infine l'ultima riforma ha previsto che alla notificazione provveda la cancelleria, e ha anche stabilito che l'adempimento venga effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, e che l'esito della comunicazione sia trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. La procedura prevede poi che quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, in questo caso a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Infine, quando la notificazione non possa essere compiuta con queste modalità, l'adempimento deve essere eseguito con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso (in caso di abbreviazione dei termini vale la regola della libertà di forme, essendo rimasta invariata la previsione per la quale il presidente del tribunale possa disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi).

In sostanza, la procedura di notificazione prevede tre diverse modalità successive: dapprima con l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di pec delle imprese e dei professionisti; quando ciò non sia possibile per qualsiasi ragione, o comunque non vi sia esito positivo, con la notifica di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese (l'art. 107 comma 1 del dPR 1229/1959, che pure legittimerebbe l'ufficiale giudiziario ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, prevede che la notificazione sia eseguita di persona, quando richiesto dalla parte, ciò che deve avvenire nel caso in esame); quando neppure questo possa consentire la notifica, con il deposito dell'atto nella casa comunale delle sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.

Passando a trattare della notifica a mezzo posta elettronica certificata, va subito rilevato l'obbligo per le imprese di dotarsi di un indirizzo della specie (per quelle costituite in forma societaria vale l'art. 16 comma 6 del d.l. n. 185/2008, secondo cui “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento”; per gli imprenditori individuali vale l'art. 5 comma 1 del Dl 179/2012, secondo cui “L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”).

Si tratta di un vero e proprio indirizzo pubblico informatico delle imprese, al quale fare riferimento per qualunque invio di atti con valenza di notificazione.

Il punto di maggiore rilievo della decisione riguarda la validità temporale dell'indirizzo pec, rispetto all'evento della cancellazione della impresa dal registro. Al riguardo, il dato normativo da tenere in considerazione è costituito dall'art. 10 comma 1 della Lf, a mente del quale “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”. Tale norma legittima la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cancellazione (e non dal deposito del ricorso: Sez. 1, Sentenza n. 8932 del 12/04/2013, secondo cui «L'art. 10 comma 1 della Lf, il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (termine che, in base all'ultimo comma del successivo art. 22, si computa con riferimento al decreto della corte di appello che respinge il reclamo contro il decreto del tribunale che ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento), pur ponendo a carico del creditore che ha tempestivamente presentato istanza di fallimento il rischio della durata del relativo procedimento, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: a) con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma; b) con riferimento al diritto di difesa, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici»). E sulla base di tale previsione si è ritenuto legittimo che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino «a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale», sicché «pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, c. 1, cod. proc. civ.» (Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013, n. 24968), ed evidentemente si è ritenuto altrettanto legittimo (Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 602) che «In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, l.fall.., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese».

Il perfezionamento della notificazione a mezzo posta elettronica certificata appare peraltro sufficiente in vista della ritualità della instaurazione del contraddittorio, poiché tale adempimento è la prima forma prevista di notificazione, e non implica alcuna ulteriore attività. In altre parole, rimangono estranee alla verifica della regolarità della notificazione, in presenza di un esito positivo dell'invio della pec, le circostanze relative al soggetto che ricopra la carica di rappresentante (liquidatore). Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., infatti, ciò che rileva è il mero contatto con la impresa, nei luoghi (virtuale o, in caso negativo, fisico) risultanti nei registri ufficiali, tanto è vero che quando la notificazione non possa essere compiuta con queste modalità, è sufficiente eseguire il deposito dell'atto nella casa comunale (della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese) e il perfezionamento si realizza nel momento del deposito stesso. Sarebbe stato pertanto del tutto irrilevante, in vista della notifica, ed essendo intervenuto il decesso del liquidatore, procedere con la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 78 c.p.c.. Su questo specifico punto giova evidenziare che vi è sostanziale differenza tra quanto disposto nell'art. 145 cod. proc. civ. (“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”), che prevede la consegna al rappresentante o a uno dei soggetti indicati, e quanto stabilito nell'art. 15, comma 3, l.fall., che come visto richiede il mero perfezionamento dell'invio all'indirizzo pec, ovvero la mera consegna, sia pure di persona, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, presso la sede, in entrambi i casi come risultanti dai registri –e in mancanza il mero deposito nella casa comunale. Di conseguenza appare condivisibile l'affermazione, da parte della sentenza in commento, per la quale «già l'avvenuta notificazione del ricorso di fallimento […] all'indirizzo PEC […] entro il termine annuale di cui all'art. 10 legge .fall., con esito positivo (circostanza rimasta assolutamente incontroversa), aveva determinato, per ciò solo, la rituale instaurazione del procedimento prefallimentare a carico di quest'ultima, senza che, in contrario, potesse invocarsi la circostanza che, alla data della menzionata notificazione, il liquidatore della società predetta fosse già deceduto». Si tratta infatti di un caso diverso rispetto a quello della notificazione ordinaria, nelle forme dell'art. 145 cod. proc. civ, nel quale la mancanza di un legale rappresentante impone la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (cfr. Cass., 2869/1998; Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004, secondo cui «La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, "ipso facto", l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all'art. 78 c.p.c.»; Sez. 3, Sentenza n. 21520/2004) –e rimane quindi irrilevante che nella specie sia comunque stata effettuata la notifica al curatore speciale. D'altra parte, la Corte Costituzionale (n. 146 del 16.6.2016) ha espressamente affermato che «A differenza della disposizione di cui all'evocato art. 145 cod. proc. civ. –esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure– il riformulato art. 15, l.fall. (come emerge dalla relazione di accompagnamento dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone, infatti, di “coniugare” quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) “con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”. E, a tal fine appunto, prevede che «il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo», e ha anche stabilito che «esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (sezione sesta, sentenze n. 3062 del 2011, n. 32 del 2008)».

CONCLUSIONI

La decisione in commento permette di fare il punto sulle modalità di instaurazione del contraddittorio nelle procedure prefallimentari.
La notifica degli atti, e quindi la garanzia del contraddittorio, scontano in questo caso la necessità di garantire non solo il diritto di difesa del debitore, ma anche le esigenze di celerità della procedura. L'equilibrio tra le due esigenze appare garantito dalla previsione di specifici obblighi di pubblicità in capo all'impresa, funzionali alla esecuzione delle notifiche, e idonei a garantire la conoscenza degli atti da parte della impresa stessa.
Appare peraltro conforme al generale principio costituzionale di solidarietà, la previsione per la quale la negligenza dell'impresa non pregiudichi le esigenze di celerità del procedimento, e sia imputata al soggetto debitore, con la valorizzazione della conoscenza solo legale degli atti. D'altra parte, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella decisione richiamata, il sistema nel suo complesso conosce una ulteriore garanzia per l'impresa, dal momento che «La riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80) – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento».
E la stessa lontana decisione della Consulta sull'originaria formulazione dell'art. 15, l.fall. aveva fatto riferimento alla necessità di salvaguardare la speditezza del procedimento («Ovviamente tale disposizione, con l'eventuale successiva audizione del debitore e con la possibilità di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività anche allo scopo della conservazione del patrimonio del debitore, cui è informata la disciplina della dichiarazione di fallimento. A questo conseguentemente si attaglia il carattere della speditezza dei provvedimenti, svincolati da speciali forme procedurali e dal rispetto di termini non espressamente stabiliti dalla legge; il tutto rimesso invece al prudente apprezzamento degli organi giudiziari competenti. Sarebbe, d'altra parte, in contrasto con le finalità di giustizia, cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente coordinato, il consentire che arrechino pregiudizio all'interesse pubblico connesso alla esecuzione concorsuale, la fuga, la latitanza o comunque la condotta dilatoria negligente o, talvolta, fraudolenta del debitore medesimo»).

Guida all'approfondimento
  • FINOCCHIARO, Tra genus e species: il pendolo delle discipline di competenza e notificazioni nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fallimento, 2020, 2, 185;
  • GALANTI, Forme "fallimentari" di notifica a società cancellata e tutela del contraddittorio, in Società, 2019, 1, 82;
  • CATALDO, Dichiarazione di fallimento, società cancellata e decreto di convocazione, in Fallimento, 2018, 8-9, 1020.

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