Il rapporto di lavoro atipico può qualificarsi come subordinato solo in presenza degli elementi tipici

La Redazione
05 Ottobre 2020

Il lavoratore che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione quali, ad esempio, lo stabile inserimento nell'impresa, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la relazione sinallagmatica tra la messa a disposizione delle energie lavorative e la retribuzione.

Il lavoratore che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione quali, ad esempio, lo stabile inserimento nell'impresa, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la relazione sinallagmatica tra la messa a disposizione delle energie lavorative e la retribuzione.

Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20903/20, depositata il 30 ottobre.

Un lavoratore aveva prestato la propria attività presso una società operante nel settore dei rifiuti, in virtù di un progetto di attivazione sociale, che prevedeva la prestazione di 20 ore settimanali, al fine di acquisire un'esperienza significativa nel mondo del lavoro per sopperire alla condizione di disoccupazione. Il rapporto si era interrotto a causa di un infortunio subito al lavoratore, il quale aveva dunque proposto ricorso al fine di ottenere tutte le garanzie scaturenti dal rapporto di lavoro asseritamente qualificato come subordinato, previo accertamento dell'illegittimità del contratto di attivazione sociale.

I Giudici di primo e di secondo grado hanno rigettato la domanda e il lavoratore ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

I Giudici di merito hanno correttamente sottolineato che «il rapporto oggetto di causa ha indubbiamente natura negoziale, pur trovando l'origine in un intervento di tipo assistenziale», ma il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione quali, ad esempio, lo stabile inserimento nell'impresa, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la relazione sinallagmatica tra la messa a disposizione delle energie lavorative e la retribuzione percepita. Inoltre non ha fornito prove a sostegno dei propri assunti, «limitandosi a contestare l'utilizzabilità dei riferimenti normativi indicati nella sentenza impugnata alla figura negoziale applicata e sostenendo la non derogabilità del regime ordinario del rapporto lavorativo per la insussistenza di un sistema legale ad hoc».


Si tratta in conclusione di un contratto atipico che trova «giustificazione nella normativa statale e regionale richiamata dallo stesso omissis ed esprima “un interesse al mantenimento dell'inserimento sociale, in vista di più concreti sviluppi lavorativi e personali, meritevoli di tutela"».


Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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