La Relazione del Massimario sul decreto di attuazione della direttiva DRM

La Redazione
05 Ottobre 2020

L'Ufficio del Massimario della Suprema Corte ha reso nota la Relazione n. 73 con cui vengono analizzate le novità introdotte in tema di controversie fiscali in materia di doppia imposizione di cui al D.Lgs. n. 49/2020, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 (c.d. direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism).

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione n. 73, ha analizzato gli strumenti introdotti dal D.Lgs. n. 49/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, nota come direttiva DRM (Dispute Resolution Mechanism). La Direttiva prevede la predisposizione di una procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, “MAP”) in combinazione con una (eventuale) fase arbitrale, istituendo così un meccanismo non giurisdizionale, vincolante e con obbligo di risultato, di risoluzione amministrativa delle controversie tra Stati membri derivanti dall'interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni per l'eliminazione della doppia imposizione.

Come sottolinea la Relazione n. 73 «La direttiva DRM riprende l'impianto della vigente Convenzione sull'arbitrato dell'Unione, riproponendone i seguenti steps fondamentali:

  • presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
  • valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza;
  • raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione;
  • in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Ma rispetto alla Convenzione arbitrale, la direttiva DRM mira a superarne i limiti e le criticità operative riscontrate dalla Commissione europea25 e dalle imprese26, con particolare riguardo all'accesso alla procedura da parte dei contribuenti, alla sua effettiva conclusione, alla sua eccessiva durata, allo scarso ricorso all'arbitrato e all'ambito di applicazione limitato».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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