Nuovi criteri per la remunerazione dei commissari liquidatori nelle imprese sociali

La Redazione
08 Ottobre 2020

Pubblicato il 2 ottobre 2020 in G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020, il Decreto 26 agosto, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF, stabilisce criteri e modalità ai fini della remunerazione dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa intraprese nelle imprese sociali che non rivestono la forma di società cooperativa.

Il Decreto del 26 agosto 2020, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato pubblicato in G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020 ed è volto all'individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali che non rivestono la forma di società cooperativa.

Nello specifico, al liquidatore spetta un compenso in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato nelle forme delineate dal comma 1 dell'art. 3. Le aliquote ivi indicate sono incrementate nella misura indicata al comma 2 con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa, mentre sono ridotte in misura pari al 10% in ragione d'anno dall'ottavo anno dal suddetto decreto, in misura limitata.


Al commissario liquidatore spetta anche un compenso supplementare, stabilito in sede di determinazione del compenso finale, nonché un rimborso forfettario delle spese generali del 4% sull'importo del compenso finale, oltre al rimborso delle spese vive e documentate sostenute durante lo svolgimento dell'incarico.
Il Decreto chiarisce anche la modalità di remunerazione del compenso, la quale si avvia con specifica istanza avanzata dal commissario liquidatore e termina con un provvedimento dell'Autorità di vigilanza, adottato al momento dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione.

Per quanto riguarda, invece, il compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza, l'art. 5 stabilisce che ad essi viene corrisposta un'indennità annua in prededuzione che si calcola in base alla partecipazione effettiva alle riunioni del comitato, la cui determinazione si fonda sull'attivo realizzato nelle misure massime indicate dalla citata disposizione.


Infine, anche ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per la partecipazione alle riunioni.

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