Competente il giudice del luogo in cui è situata la dipendenza cui era addetto il lavoratore…
12 Ottobre 2020
Abstract. Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., previsto dall'art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.
Lo afferma la Corte di cassazione con ordinanza n. 21648/20, depositata l'8 ottobre.
Il caso esaminato: regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale che affermava la propria competenza territoriale. Un lavoratore agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive maturate. Si costituiva l'azienda eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, affermando che la dipendenza cui era addetto il lavoratore e il cui luogo rientrava nella competenza del predetto giudice, era cessata da oltre sei mesi prima del deposito del ricorso introduttivo. Di conseguenza doveva ritenersi territorialmente competente il Tribunale del luogo ove era ubicata la sede legale dell'azienda. Il Tribunale adito rigettava l'eccezione proposta dall'azienda, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione nel merito. Avverso tale ordinanza l'azienda proponeva il regolamento di competenza avanti la Suprema Corte.
I criteri di individuazione del Foro previsti dall'art. 413 c.p.c. L'art. 413 c.p.c. individua quale giudice territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Esclusa la competenza del foro della dipendenza cessata da oltre sei mesi. Orbene nello specifico vanno evidenziati i seguenti elementi temporali: il rapporto di lavoro è cessato in data 13 settembre 2012; l'azienda ebbe a cedere i propri punti vendita in Catania in data 14 luglio 2015; il ricorso introduttivo del lavoratore venne depositato nel marzo 2017.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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