Competente il giudice del luogo in cui è situata la dipendenza cui era addetto il lavoratore…

Roberto Dulio
12 Ottobre 2020

Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi...

Abstract. Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., previsto dall'art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.

Lo afferma la Corte di cassazione con ordinanza n. 21648/20, depositata l'8 ottobre.

Il caso esaminato: regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale che affermava la propria competenza territoriale. Un lavoratore agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive maturate. Si costituiva l'azienda eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, affermando che la dipendenza cui era addetto il lavoratore e il cui luogo rientrava nella competenza del predetto giudice, era cessata da oltre sei mesi prima del deposito del ricorso introduttivo. Di conseguenza doveva ritenersi territorialmente competente il Tribunale del luogo ove era ubicata la sede legale dell'azienda. Il Tribunale adito rigettava l'eccezione proposta dall'azienda, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione nel merito. Avverso tale ordinanza l'azienda proponeva il regolamento di competenza avanti la Suprema Corte.

I criteri di individuazione del Foro previsti dall'art. 413 c.p.c. L'art. 413 c.p.c. individua quale giudice territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.


Nello specifico il lavoratore si rivolse al Tribunale di Catania sul presupposto di essere stato addetto ad una filiale dell'azienda datrice di lavoro ubicata nella medesima città. Viceversa l'azienda, avente sede principale in Barcellona Pozzo di Gotto ed essendo stato stipulato a suo tempo il contratto di lavoro nel medesimo luogo, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice catanese in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Affermando altresì che alla data di presentazione del ricorso introduttivo, la dipendenza locale cui era addetto il lavoratore era ormai cessata da oltre sei mesi.


Il Supremo Collegio, decidendo il regolamento di competenza proposto dall'azienda, lo ritiene fondato.


Prima di tutto la Corte di legittimità afferma che l'azienda ha puntualmente e correttamente prospettato le ragioni a sostegno dell'individuata competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, assolvendo così l'onere a proprio carico di contestazione della competenza.


Nel merito, la decisione del Tribunale di Catania appare errata, poiché si è limitata ad individuare lo svolgimento dell'attività lavorativa a suo tempo prestata presso l'unità locale di Catania, senza approfondire l'attualità o meno di tale dipendenza.


Tale criterio alternativo previsto dall'articolo 413 c.p.c. mantiene piena validità, oltre che in caso di cessazione, anche in quello di trasferimento dell'azienda; purchè la domanda introduttiva venga proposta entro il limite temporale di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento.


Nell'ambito della cessione d'azienda, la Corte evidenzia che, pur menzionandosi nell'articolo 413 c.p.c unicamente la cessazione e il trasferimento dell'azienda, la fattispecie può estendersi a tutte le situazioni di trasferimento d'azienda. La formulazione dell'art. 2112 c.c., pur facendo esclusivo e letterale riferimento alla fattispecie della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda, è idonea a comprendere ogni ipotesi di trasferimento del complesso aziendale, sempre che vi sia un nesso di derivazione giuridica, a qualsiasi titolo e a prescindere dallo schema giuridico utilizzato, tra l'alienante e l'acquirente.

Esclusa la competenza del foro della dipendenza cessata da oltre sei mesi. Orbene nello specifico vanno evidenziati i seguenti elementi temporali: il rapporto di lavoro è cessato in data 13 settembre 2012; l'azienda ebbe a cedere i propri punti vendita in Catania in data 14 luglio 2015; il ricorso introduttivo del lavoratore venne depositato nel marzo 2017.


Dunque, affermano gli ermellini, la domanda è stata proposta oltre il termine semestrale previsto dall'articolo 413 c.p.c. Dovrà pertanto applicazione il principio di diritto sopra enunciato, circa la temporaneità del criterio di concorrenza del luogo ove si trova la dipendenza cui è addetto il lavoratore. Permanendo viceversa cristallizzata la competenza del giudice del luogo in cui il rapporto di lavoro è sorto.


In conclusione, la Corte, accogliendo il regolamento di competenza proposto, ha annullato l'ordinanza impugnata e affermato la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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